Cassazione Civile, Ordinanza n. 14074/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2006, impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Milano, che aveva accolto parzialmente il ricorso. In appello la CTR della Lombardia aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto quello incidentale del contribuente. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo falsa applicazione degli artt. 2639, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, dell'art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso che il contribuente fosse socio occulto, amministratore di fatto e ideatore del meccanismo fraudolento. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi depositato istanza di sospensione e quindi di estinzione, allegando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex L. n. 197 del 2022, con deposito della domanda e della quietanza di pagamento dell'intero dovuto.
La decisione
La Corte non esamina il merito del motivo di ricorso perché prende atto che il contribuente ha definito la controversia ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. Verificato il deposito, entro il termine previsto, della domanda di definizione e della prova del pagamento integrale delle somme dovute, dichiara estinto il giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione normativa richiamata.
Norme richiamate
richiamato nel motivo dell'Agenzia come parametro per sostenere la qualifica di amministratore di fatto/socio occulto del contribuente, ma non oggetto di esame nel merito per effetto dell'estinzione del giudizio
richiamato nel motivo dell'Agenzia in tema di presunzioni semplici, senza decisione sul punto per l'estinzione della lite
richiamato nel motivo dell'Agenzia in tema di presunzioni semplici, senza decisione sul punto per l'estinzione della lite
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
richiamato nel motivo dell'Agenzia, non esaminato nel merito per la sopravvenuta definizione agevolata
art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel motivo dell'Agenzia, non esaminato nel merito per la sopravvenuta definizione agevolata
art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nel motivo dell'Agenzia, non esaminato nel merito per la sopravvenuta definizione agevolata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato quale vizio denunciato nel ricorso per cassazione, ma il motivo resta assorbito dall'estinzione del giudizio
art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022
introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; il pagamento e il deposito della domanda consentono la dichiarazione di estinzione del processo
art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197 del 2022
il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l'onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, "presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata" e, in tal caso "il processo è dichiarato estinto"
il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento integra il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio
art. 1, commi 200 e 201, L. n. 197 del 2022
disciplinano il diniego della definizione agevolata, la sua impugnabilità e la revocazione del provvedimento di estinzione; la Corte li richiama solo per completezza del quadro normativo
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023
richiamato quale intervento modificativo della disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita tempestivamente presso il giudice la domanda di definizione agevolata della lite tributaria pendente e la prova del pagamento integrale degli importi dovuti, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti opera come causa sopravvenuta di cessazione del processo, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso già proposti.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- La declaratoria di estinzione presuppone la verifica formale della produzione in giudizio della domanda di definizione e della quietanza di pagamento nei termini previsti dalla legge.
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