Cassazione Civile, Ordinanza n. 20065/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, emesso con metodo induttivo e fondato sulla compravendita di otto unità immobiliari, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA oltre sanzioni, per un presunto reddito di impresa pari a euro 690.690,00. In primo grado la CTP aveva ridotto il quantum detraendo alcuni costi; in appello la CTR aveva rigettato sia l'appello del contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo che le operazioni non si collocassero nel ciclo economico di un privato e che non fosse provato l'uso personale di un immobile acquistato nel 2006 come studio/ufficio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e della normativa tributaria invocata, oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'acquisto di immobili non basta di per sé a integrare attività d'impresa, che mancava prova dell'abitualità e della stabilità nel tempo dell'attività di compravendita, che gli immobili oggetto di accertamento erano solo due acquistati nell'arco di vent'anni e che la decisione di venderli era dovuta a ragioni estranee all'impresa; ha inoltre dedotto che l'accertamento limitato al solo 2008 era incompatibile con la configurazione di una attività abituale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini tributari, l'attività d'impresa richiede lo svolgimento professionale e quindi abituale, ancorché non esclusivo, delle attività di cui all'art. 2195 c.c., anche senza organizzazione in forma d'impresa; tuttavia, la verificazione dell'abitualità va compiuta con riguardo al periodo d'imposta rilevante, e non possono essere tassate come reddito d'impresa cessioni isolate od occasionali. Nel caso concreto la CTR, pur avendo escluso l'uso personale degli immobili, non aveva accertato la stabile abitualità dell'attività nel periodo d'imposta 2008. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, affinché verifichi lo stabile svolgimento dell'attività di impresa nel corso del 2008 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
la doglianza riguarda l'erronea applicazione delle presunzioni nella ricostruzione dell'attività d'impresa.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato tra le norme sulla nozione di reddito d'impresa e sulla rilevanza dell'esercizio abituale delle attività commerciali.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato come norma tributaria di riferimento per la determinazione del reddito d'impresa.
art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato tra le disposizioni sul potere di accertamento e sull'assetto dell'imposizione sui redditi.
art. 1 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente.
art. 19 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 446
richiamato con riguardo all'IRAP accertata dall'Ufficio.
artt. 1, 2, 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati con riguardo all'IVA oggetto di recupero a tassazione.
richiamato tra le norme oggetto di dedotta violazione.
la Corte lo indica quale disposizione che richiede lo svolgimento per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali per configurare il reddito d'impresa ai fini tributari.
la Corte lo richiama come catalogo delle attività commerciali rilevanti ai fini della nozione fiscale di impresa.
Massime di principio
- Ai fini tributari, il reddito d'impresa presuppone lo svolgimento professionale e abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività commerciale; il requisito organizzativo, invece, non è decisivo come nell'impresa civilistica.
- La verifica dell'abitualità va compiuta ex ante e con riferimento al periodo d'imposta oggetto di accertamento, sulla base di elementi sintomatici complessivi e secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
- Le cessioni immobiliari isolate o meramente occasionali non sono sufficienti, di per sé, a integrare reddito d'impresa; occorre accertare una stabile ripetitività dell'attività nel tempo.
- Quando il giudice di merito esclude l'uso personale dei beni ma non accerta la stabile abitualità dell'attività nel periodo rilevante, la motivazione è insufficiente rispetto al presupposto impositivo del reddito d'impresa.
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