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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un'associazione culturale aveva ricevuto un avviso di accertamento relativo all’anno 2014 con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto la sua natura associativa e il regime agevolato previsto per associazioni sportive/dilettantistiche o assimilate, ritenendo in sostanza che svolgesse attività d’impresa e ricostruendo induttivamente il reddito con recupero di imposte, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale della contribuente. In Cassazione l’associazione ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 1 l. n. 398/1991, lamentando che la CTR non avesse esaminato la documentazione sull’attività istituzionale e non avesse verificato la separazione tra proventi commerciali e attività istituzionale; 3) omessa pronuncia e violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’accertamento induttivo fosse illegittimo e che comunque non fosse stata distinta la componente reddituale d’impresa da quella istituzionale. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo nella parte in cui proponeva censure di merito sull’accertamento della CTR, e infondato il terzo, osservando che la CTR aveva effettivamente deciso sulla questione e che, una volta accertato che la contribuente svolgeva solo attività commerciale, era legittima la determinazione induttiva del reddito d’impresa sull’intero ammontare dei ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’associazione culturale. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, ha ritenuto inammissibile la critica che mirava a rivalutare il fatto accertato dal giudice di merito circa la natura imprenditoriale dell’attività svolta, e ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973, ritenendo corretta l’inclusione dell’intero ammontare dei ricavi nella base imponibile del reddito d’impresa, poiché la CTR aveva accertato che l’associazione era in realtà un’impresa mascherata da associazione culturale. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessaria l’esposizione di tutte le allegazioni e prove.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione o questa è solo apparente; nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta effettiva e intelligibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è escluso quando la motivazione, pur concisa, renda percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 1, l. n. 398/1991

    La censura sulla corretta applicazione del regime agevolato non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto già accertato in appello.

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    "il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere del tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma"

    Quando l’Ufficio accerta l’esercizio di attività commerciale e la mancanza di scritture contabili obbligatorie, può procedere ad accertamento induttivo e determinare il reddito d’impresa prescindendo dalle scritture.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’onere della prova è infondata quando il giudice di merito ha già accertato in fatto la natura imprenditoriale esclusiva dell’attività svolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se la questione risulta comunque esaminata e decisa dal giudice di merito.

  • art. 83 TUIR

    Il reddito d’impresa attrae tutte le componenti reddituali riferibili al soggetto che esercita impresa, a prescindere dalla loro fonte, quando sia accertato che l’intera attività sia imprenditoriale.

  • art. 148 TUIR

    Il regime agevolato per gli enti associativi è escluso se l’ente è, in concreto, un’impresa mascherata da associazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario che la sentenza confuti espressamente ogni singola allegazione o prova.
  • Le censure di legittimità non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di appello.
  • In materia di accertamento induttivo, se l’Amministrazione dimostra lo svolgimento di attività d’impresa e l’assenza di una contabilità attendibile, può determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque acquisiti, anche prescindendo dalle scritture contabili.
  • Quando il giudice di merito accerta che il soggetto controllato svolge solo attività commerciale e non anche attività istituzionale autonoma, l’intero complesso dei ricavi è rilevante ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
  • L’omessa pronuncia non ricorre se la questione dedotta è stata comunque presa in esame e decisa dal giudice di merito, anche sinteticamente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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