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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37628/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 emesso nei confronti di una azienda sanitaria locale, relativo a un immobile riferito a una struttura ospedaliera/sanitaria situata nel territorio comunale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo legittimo l’avviso. La CTR ha affermato che, ai fini del rispetto del termine quinquennale, rilevava la data di consegna dell’atto all’agente postale (20.12.2018) e non quella di ricezione da parte della destinataria (2.1.2019), applicando il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali sulla notificazione e sulla prescrizione, sostenendo che per gli atti impositivi recettizi la prescrizione si interromperebbe solo con la materiale ricezione da parte del contribuente; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sull’esenzione IMU per gli immobili destinati ad attività sanitarie, deducendo che l’immobile avrebbe dovuto essere esente, ma la censura non riproduceva specifici passaggi della sentenza impugnata e introduceva una questione nuova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 40543/2021, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti di imposizione tributaria: per verificare il rispetto del termine per il potere impositivo conta la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari per la notifica, non quella di ricezione del destinatario. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specifico, non riferito alla sentenza impugnata, e comunque nuovo e non autosufficiente, non risultando dimostrato che la questione dell’esenzione fosse stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; un motivo non correlato al decisum è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la gestione del contraddittorio nella fase camerale.

  • art. 137 c.p.c.

    Norma richiamata in tema di notificazioni secondo le regole del processo civile.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre disposizioni sulle notificazioni nel processo civile.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Per le notificazioni degli atti tributari richiama le norme del codice di procedura civile; il comma 6 sancisce che la notifica a mezzo posta si considera fatta alla data di spedizione.

  • art. 21-bis, comma 1, L. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli atti amministrativi e della loro efficacia notificatoria.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di atti recettizi.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all’interruzione della prescrizione.

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    La Corte lo richiama quale termine quinquennale di prescrizione considerato nella fattispecie.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma di violazione di legge.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina IMU ed esenzioni.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato nel secondo motivo quale disposizione sull’esenzione per immobili destinati ad attività particolari, tra cui quelle sanitarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti di imposizione tributaria: ai fini del rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali rileva la data in cui il notificante ha consegnato l’atto al servizio postale o comunque ha posto in essere gli atti necessari alla notifica, non la successiva data di ricezione da parte del destinatario.
  • Per gli atti tributari notificati a mezzo posta, la data di spedizione assume rilievo ai fini del perfezionamento della notifica per il notificante, mentre la ricezione rileva per il destinatario; la natura recettizia dell’atto non esclude l’applicazione di tale regola.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e riferito alla motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che non individua il capo decisionale contestato o che introduce questioni nuove non trattate nei gradi di merito senza adeguata autosufficienza.
  • Chi deduce in cassazione una questione di fatto o di diritto non esaminata dalla sentenza impugnata ha l’onere di dimostrare dove e come essa sia stata già prospettata nei giudizi di merito, riproducendo gli atti rilevanti nei passi essenziali.
  • In materia di impugnazioni tributarie, la disciplina delle notificazioni degli atti impositivi si coordina con il regime generale delle notificazioni processuali per effetto del rinvio dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, con conseguente applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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