Cassazione Civile, Ordinanza n. 20263/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione con cui era stata applicata una sanzione amministrativa per l'asserita violazione della disciplina sulle acque, avendo l'associazione consortile consentito a una società terza di attingere acqua dalla roggia di cui era concessionaria per usi industriali e di raffreddamento, senza autorizzazione dell'amministrazione concedente. In primo grado l'opposizione era stata rigettata, e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e violazione dei limiti della giurisdizione, sostenendo che la valutazione sulla idoneità della domanda di sanatoria e sulla legittimità dell'uso dell'acqua spettasse alla pubblica amministrazione; 2) violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/1999, perché la Corte d'appello avrebbe richiesto documentazione non prevista dalla norma; 3) violazione dell'art. 27 l. n. 36/1994, dell'art. 23 d.lgs. n. 152/1999, dell'art. 96 d.lgs. n. 152/2006 e delle norme regionali, assumendo che i consorzi potessero utilizzare le acque per usi compatibili e che si fosse formato un silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria presentata nel 1999; 4) violazione dei principi di buona fede e affidamento e delle norme sulla responsabilità amministrativa, deducendo la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle spese di una fase processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, qualificandolo come censura di eccesso di potere giurisdizionale, ma lo ha ritenuto infondato e, per la parte relativa alla giurisdizione, anche precluso perché la questione non risultava specificamente devoluta in appello rispetto alla statuizione di primo grado. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice ordinario ha giurisdizione piena sulla pretesa sanzionatoria e può sindacare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti ai fini della disapplicazione, compresa la verifica dell'esistenza di un provvedimento idoneo a escludere l'illiceità della condotta. Poiché il giudice di merito stava controllando proprio la sussistenza del titolo che avrebbe reso legittimo l'uso diverso dell'acqua, non vi era sconfinamento nel potere amministrativo. La Corte ha quindi disatteso il primo motivo e ha disposto la rimessione della causa alla seconda sezione civile per l'esame degli altri motivi di ricorso principale, rimasti non decisi in questa fase.
Norme richiamate
art. 102 Cost.
Richiamato come parametro della dedotta violazione dei limiti della giurisdizione ordinaria.
art. 113 Cost.
Richiamato come parametro della dedotta violazione dei limiti della giurisdizione ordinaria.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sul sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sul sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi.
Richiamato nel motivo sulla giurisdizione.
Richiamato sia per il difetto di giurisdizione sia per il quinto motivo di omessa pronuncia sulle spese.
Evocato dai ricorrenti come base del preteso silenzio-assenso e dell'uso compatibile delle acque da parte dei consorzi.
art. 23 d.lgs. n. 152/1999
La Corte di merito aveva ritenuto che la domanda di sanatoria dovesse rispettarne i requisiti; in Cassazione si contesta l'aggiunta di requisiti documentali non espressi dalla norma.
Norma sostanziale posta a base della sanzione amministrativa per l'uso non autorizzato dell'acqua.
art. 4, comma 1, l. n. 689/1981
Richiamato nel motivo sulla mancanza dell'elemento soggettivo e sulla responsabilità amministrativa.
art. 7 l.r. Piemonte n. 3/2009
Norma regionale che sanzionava la violazione contestata.
art. 36 l.r. Piemonte n. 44/2000
Richiamato nel terzo motivo insieme alla disciplina regionale di settore.
Richiamato per il decentramento delle funzioni amministrative in materia di risorse idriche e per contestare/valutare l'individuazione del destinatario dell'istanza.
Richiamato nel quinto motivo in tema di regolazione delle spese di lite.
Richiamato nel quinto motivo per la liquidazione delle spese processuali.
Non citato espressamente nel testo, ma l'onere di verificare correttezza dell'invio e completezza della domanda è attribuito alla parte richiedente; tuttavia non viene richiamato con riferimento normativo esplicito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice ordinario conserva la giurisdizione sulla pretesa sanzionatoria e può sindacare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti, anche ai fini della loro disapplicazione, quando ciò sia necessario per stabilire se la condotta contestata sia o meno illecita.
- La denuncia di eccesso di potere giurisdizionale deve essere tempestivamente devoluta nei gradi di merito quando il presunto sconfinamento sia già ravvisabile nella sentenza di primo grado; in difetto, la questione può essere preclusa in cassazione.
- L'accertamento dell'esistenza di un titolo amministrativo idoneo a rendere lecita una condotta sanzionata rientra nella verifica incidentale consentita al giudice ordinario, se tale titolo è presupposto della legittimità della sanzione.
- La mera presentazione di una domanda amministrativa di sanatoria non basta, di per sé, a escludere la responsabilità per l'illecito amministrativo se la domanda risulti priva dei requisiti minimi richiesti e non sia idonea a produrre il titolo legittimante invocato.
- Ai fini dell'illecito amministrativo, la mancanza del dolo penale non esclude la colpa, che può essere sufficiente a integrare la responsabilità amministrativa; la valutazione della buona fede richiede che l'agente abbia adottato un comportamento diligente e coerente con la propria qualità professionale.
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