L.R. Piemonte 3/2009
"Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale riforma norme su servizio idrico integrato, canoni per acque minerali imbottigliate, energia, tutela delle acque, funghi, rischi naturali e beni paesaggistici. Introduce sanzioni e criteri transitori; alcune previsioni sono limitate al 2007-2009 o a fasi di prima applicazione. Abroga varie disposizioni precedenti ormai superate.
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 2008 in materia ambientale
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 2008 in materia ambientale
La legge interviene su più settori di competenza regionale, con particolare attenzione a servizio idrico integrato, canoni di imbottigliamento delle acque minerali, energia, tutela delle acque, rischi naturali e beni culturali/paesaggistici. La disciplina è riferita alla Regione e agli enti del suo territorio, con alcune norme transitorie e abrogazioni di previsioni precedenti.
Servizio idrico integrato e garanzie per opere pubbliche
La legge amplia i soggetti attuatori degli interventi di opere e lavori pubblici, includendo anche i gestori affidatari del servizio idrico integrato. La Regione incentiva le opere inserite nei programmi comunali o nei programmi pluriennali attuativi dei piani d’ambito tramite:
- garanzie fideiussorie per soggetti privi di adeguate garanzie patrimoniali;
- contributi in annualità fino alla durata necessaria all’ammortamento del mutuo, nei limiti della normativa statale per il settore edilizio.
Gli interventi agevolabili nei programmi pluriennali devono essere individuati d’intesa tra Regione e autorità d’ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto della pianificazione regionale di settore. Deve inoltre essere predisposta un’analisi economico-finanziaria che certifichi la copertura dell’ammortamento tramite le tariffe del servizio idrico. La Regione promuove anche verifiche per garantire la correttezza della tariffazione.
Le funzioni di approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane sono trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano in forma associata tramite l’autorità d’ambito.
Canoni per l’imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente
Per l’anno 2007 è previsto un canone annuo posticipato pari a 0,70 euro ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata, comprese le bibite confezionate con tali acque, a favore della Regione. Dal 1° gennaio 2008 il canone è ripartito tra enti territoriali e Regione, con indicizzazione secondo regolamento regionale:
- 35% ai comuni;
- 35% alle comunità montane;
- 30% alla Regione.
Se il territorio interessato non ricade in alcuna comunità montana, il canone spetta per il 70% al comune e per il 30% alla Regione. La quota comunale può essere ridotta in relazione a contributi previsti da convenzioni con le imprese concessionarie o sub-concessionarie.
La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità di aggiornamento, versamento, controllo e devoluzione del canone, la riduzione del 50% per l’acqua imbottigliata in contenitori di vetro e la disciplina nei casi di esercizio delle concessioni da parte degli enti locali. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati per le produzioni degli anni 2007, 2008 e 2009.
Politica energetica e rendimento energetico nell’edilizia
La Regione affida alla Giunta l’adozione di uno o più regolamenti per disciplinare le procedure amministrative di realizzazione degli impianti energetici e le condizioni di sostenibilità ambientale. I principi guida sono:
- compatibilità con la tutela del patrimonio ambientale e delle risorse naturali;
- incremento dell’efficienza energetica e razionalizzazione dei consumi;
- maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, tenendo conto del loro impatto ambientale e sociale;
- semplificazione procedurale e riduzione dei tempi.
In materia di rendimento energetico nell’edilizia, i soggetti interessati acquisiscono il bollino verde presso la provincia o le associazioni di categoria; caratteristiche e trasmissione sono demandate a deliberazione della Giunta regionale.
Sanzioni per l’uso delle acque pubbliche e per l’utilizzazione agronomica
La legge introduce un articolato sistema sanzionatorio per le violazioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche. Le principali sanzioni pecuniarie previste sono:
- da 50 a 250 euro per uso domestico eccedente i quantitativi previsti;
- da 1.500 a 6.000 euro per violazioni su installazione, manutenzione o trasmissione dei dati dei dispositivi di misura;
- da 2.000 a 20.000 euro per mancato rilascio del deflusso minimo vitale;
- da 2.500 a 10.000 euro per inosservanza di prescrizioni del disciplinare, della licenza o dell’autorizzazione;
- da 3.000 a 10.000 euro per mancato ripristino dei luoghi e rimozione delle opere alla cessazione dell’utenza;
- da 3.000 a 20.000 euro per opere realizzate senza autorizzazione o in difformità;
- da 3.000 a 30.000 euro per derivazioni o utilizzazioni senza titolo.
Nei casi di particolare tenuità, le sanzioni sono ridotte a un quinto. In caso di prelievo abusivo, l’autorità concedente dispone la cessazione dell’utenza e il contravventore deve pagare anche i canoni non corrisposti; in presenza di ragioni di interesse pubblico generale, può essere consentita una continuazione provvisoria del prelievo con cautele.
Per la violazione delle norme regionali sull’utilizzazione agronomica si applica una sanzione da 600 a 6.000 euro, ridotta a un quinto nei casi di particolare tenuità. Per la costruzione di opere che mettono in comunicazione falde profonde e falda freatica la sanzione è da 3.000 a 20.000 euro.
Regime di controllo, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni
Per molte violazioni sanzionate dall’articolo 7, salvo il caso di derivazione o utilizzazione abusiva senza titolo, l’addetto al controllo può indicare nel verbale carenze, prescrizioni e tempi di adeguamento. Il verbale non avvia di per sé il procedimento sanzionatorio, ma viene trasmesso all’autorità di controllo.
Decorso il termine assegnato, l’autorità verifica l’ottemperanza; in caso di inosservanza anche parziale avvia il procedimento per l’irrogazione della sanzione, fermo l’obbligo di adeguamento. Se la violazione consiste in un adempimento effettuato tardivamente ma spontaneamente prima dell’accertamento, non si avvia il procedimento.
Alle sanzioni dell’articolo 7 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge n. 689/1981. Le sanzioni sono aggiornate ogni due anni secondo la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; la Giunta regionale fissa i nuovi importi entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, con decorrenza dal 1° aprile successivo. Gli importi sono arrotondati all’unità di euro.
Funzioni in materia di rischi naturali e difesa del suolo
La legge ridefinisce le competenze regionali in materia di difesa del suolo e rischi naturali, includendo supporto geologico-tecnico, verifica degli studi a corredo degli strumenti urbanistici, individuazione delle aree esposte a pericolosità o rischio idrogeologico, definizione di vincoli e misure cautelari, organizzazione del sistema di allertamento e gestione delle reti di monitoraggio.
Tra le competenze regionali rientrano anche:
- la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche;
- l’espressione dei pareri previsti dal testo unico dell’edilizia in materia sismica.
Il parere sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale e delle varianti, prima attribuito all’ARPA, è affidato alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
Disposizioni transitorie sul personale e sui pareri geologici
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve ricognire:
- le funzioni trasferite alla Regione;
- il personale coinvolto, distinguendo tra personale regionale assegnato ad ARPA e personale dipendente ARPA;
- le risorse strumentali e finanziarie assegnate ad ARPA.
Dalla data di inizio dell’esercizio delle nuove funzioni regionali cessa l’assegnazione funzionale del personale regionale ad ARPA, con mantenimento del trattamento economico in godimento fino alla scadenza degli incarichi analoghi. Il personale dipendente ARPA interessato è trasferito nel ruolo della Giunta regionale, salvo opzione per la permanenza in ARPA entro il termine fissato da provvedimento organizzativo.
Fino al trasferimento del personale addetto alla predisposizione dei pareri geologici, tali pareri restano espressi da ARPA.
Beni culturali e paesaggio
In materia paesaggistica, fino alla costituzione delle commissioni competenti la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche resta in capo alla Regione. Analogamente, fino alla costituzione della commissione prevista per i beni culturali e ambientali, il relativo parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Abrogazioni
Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della legge, varie disposizioni regionali precedenti relative soprattutto a:
- acque sotterranee e piccole derivazioni;
- funzioni in materia di acque nella l.r. 44/2000;
- canoni per le acque minerali e di sorgente;
- disciplina collegata all’applicazione di precedenti norme finanziarie.
Le norme abrogate risultano superate dalla nuova disciplina introdotta dalla legge, in particolare per il settore idrico e per i canoni di imbottigliamento.
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