L.R. Piemonte 44/2000
"Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ''Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ''".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 44/2000 ridefinisce il riparto di funzioni tra Regione, Province, Comuni, Comunità montane, Città metropolitana e autonomie funzionali in molte materie (sviluppo economico, ambiente, energia, trasporti, sanità, cultura, ecc.). Prevede regole transitorie per vari settori e per il Fondo unico regionale, con efficacia dal provvedimento di cui all’art. 2, co. 1. Oggi è in gran parte superata da successive riforme.
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali in attuazione del d.lgs. 112/1998
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali
La legge regionale del Piemonte n. 44 del 2000 riordina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in attuazione del d.lgs. 112/1998, distribuendo competenze tra Regione, enti locali e autonomie funzionali. Il provvedimento opera su numerosi settori e si applica solo nel territorio piemontese.
Principi generali, sussidiarietà e raccordo istituzionale
La disciplina si fonda sui principi di sussidiarietà, concertazione, cooperazione e coordinamento con la legge regionale n. 34/1998. La Regione mantiene le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica e controllo nelle materie di rilievo regionale, mentre tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione sono conferite agli enti locali. È prevista assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e il riconoscimento del ruolo dell’iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
Strumenti di coordinamento e informazione
La Regione coordina il sistema informativo regionale e quello della pubblica amministrazione locale, promuove l’interconnessione tra reti informatiche pubbliche e consente l’uso reciproco delle banche dati nel rispetto della riservatezza. È istituito un Osservatorio sulla riforma amministrativa presso la Presidenza della Giunta regionale, con rapporto annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della riforma.
Sviluppo economico e attività produttive
Nel settore economico la Regione conserva le funzioni di programmazione, indirizzo e gestione unitaria degli incentivi, dei programmi regionali e delle politiche di internazionalizzazione, innovazione, attrazione investimenti e sostegno al credito. Sono riservate alla Regione anche la disciplina dei criteri per benefici e agevolazioni, la gestione del Fondo unico regionale per i benefici alle imprese, il coordinamento dei distretti industriali, la programmazione delle aree attrezzate e l’attuazione di programmi comunitari.
Competenze degli enti locali in materia produttiva
Ai Comuni, alle Province, alla Città metropolitana e alle Comunità montane spettano, entro i limiti fissati dalla legge, funzioni operative come la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali e produttive, la gestione di procedimenti connessi a strumenti di programmazione negoziata, la promozione di progetti di sviluppo locale e, per lo sportello unico, attività di supporto, formazione e informazione alle imprese.
Fondo unico regionale e disciplina transitoria per i benefici alle imprese
È istituito il Fondo unico regionale per la concessione di benefici alle imprese. Fino all’adozione della legge regionale attuativa prevista dal d.lgs. 112/1998, la Giunta approva programmi di utilizzo annuali delle risorse, definendo tipologie di intervento, procedure e forme di erogazione. La Regione si avvale, di regola, di soggetti convenzionati o di enti strumentali. La norma transitoria è strettamente legata alla fase di avvio del riordino ed è oggi storicamente superata.
Ambiente, infrastrutture e protezione civile
La legge ripartisce tra Regione, Province, Comuni e ARPA le funzioni in materia di ambiente, rifiuti, energia, acque, difesa del suolo, opere pubbliche, protezione civile, prevenzione dei rischi naturali, inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico. La Regione conserva le funzioni di pianificazione, definizione degli standard, coordinamento dei sistemi informativi e gestione unitaria delle aree di maggior rilievo o rischio; Province e Comuni svolgono i compiti gestionali, autorizzatori, di controllo e vigilanza secondo il principio di prossimità amministrativa.
Rifiuti e bonifiche
La Regione definisce la pianificazione, gli ambiti territoriali ottimali, i criteri di localizzazione degli impianti e le misure compensative, oltre a disciplinare gli interventi straordinari e le sanzioni relative a specifici obblighi informativi. Province e Città metropolitana svolgono il controllo delle attività di gestione, l’individuazione delle aree idonee agli impianti, l’anagrafe dei siti contaminati, l’accertamento del completamento delle bonifiche e varie funzioni sanzionatorie. Ai Comuni spettano organizzazione del servizio urbano, regolamenti di raccolta, aree per la raccolta differenziata e alcune funzioni sulle bonifiche.
Energia, acqua e difesa del suolo
In materia energetica la Regione programma e coordina il settore, approva il piano energetico regionale, promuove le rinnovabili e finanzia progetti dimostrativi; le Province rilasciano molte autorizzazioni impiantistiche e svolgono controlli sul risparmio energetico, mentre ai Comuni spettano il piano comunale per le rinnovabili e i servizi di distribuzione a livello locale. Per le acque e la difesa del suolo la Regione mantiene funzioni su classificazione delle acque, grandi derivazioni, canoni e aree di salvaguardia; Province, Comuni, Comunità montane e autorità d’ambito operano su scarichi, derivazioni minori, controlli e gestione locale del servizio idrico.
Urbanistica, edilizia, trasporti e viabilità
La legge rinvia in più punti a successive riforme del settore urbanistico-edilizio e del paesaggio. In edilizia residenziale pubblica la Regione definisce programmi, criteri, limiti di reddito, modalità di assegnazione e controllo; Province e Comuni svolgono rilevazioni, anagrafiche e funzioni istruttorie e gestionali. Nei trasporti la Regione conserva la programmazione di infrastrutture strategiche, interporti, ferrovie regionali, piste ciclabili e funivie; Province e Comuni gestiscono molte autorizzazioni e la realizzazione di opere locali. In viabilità la Regione individua la rete da trasferire alle Province e coordina la rete regionale, mentre le Province gestiscono le strade trasferite e i relativi poteri amministrativi.
Sanità, servizi sociali, istruzione, cultura e spettacolo
La Regione esercita indirizzo, programmazione e controllo in sanità e sanità veterinaria, definisce l’ordinamento sanitario regionale, i criteri di autorizzazione e accreditamento e il quadro economico-finanziario del SSR. Le ASL ricevono specifiche deleghe e subdeleghe, incluse alcune funzioni sanzionatorie e di certificazione. Nei servizi sociali e nell’istruzione la legge disciplina il concorso di Regione ed enti locali, con competenze regionali sul diritto allo studio universitario e sullo sviluppo universitario. In materia di beni culturali, attività culturali e spettacolo la Regione mantiene funzioni di programmazione, sostegno, coordinamento e vigilanza; Province e Comuni gestiscono reti e servizi culturali territoriali.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Per il solo anno 2000 sono previsti specifici capitoli di spesa per incentivi alle imprese, osservatorio dei settori produttivi e assistenza alle imprese/sportelli unici, con copertura su stanziamenti del bilancio regionale. L’efficacia del nuovo riparto di competenze decorre dalla data stabilita dal provvedimento della Giunta previsto dall’art. 2, comma 1. La legge è urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Obsolescenza pratica
La disciplina ha oggi valore prevalentemente storico e di ricostruzione del riparto originario di competenze, perché numerose materie sono state successivamente ridisciplinate o superate da riforme nazionali e regionali, oltre che dalla diversa organizzazione degli enti territoriali.
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