Cassazione Civile, Ordinanza n. 25164/2025 del 14/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a Irpef e altri carichi per l'anno d'imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio ha aderito alla procedura di c.d. "rottamazione quater", versando 7 rate su 14 previste dal piano di rateizzazione. In base alla normativa sopravvenuta di interpretazione autentica richiamata dalla Corte, il deposito della documentazione attestante la dichiarazione di adesione, la comunicazione del riscossore e il pagamento della prima rata è sufficiente a perfezionare la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che, alla luce dell'adesione alla definizione agevolata e della documentazione prodotta, la definizione si era perfezionata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, compensando le spese processuali. Ha inoltre precisato che l'estinzione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale effetto consegue solo a decisioni di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute ...
La Corte applica la norma sopravvenuta di interpretazione autentica nel senso che, per estinguere il giudizio, è sufficiente il versamento della prima o unica rata delle somme dovute, purché sia prodotta la documentazione richiesta.
art. 1, comma 235, l. 197/2022
Richiamato quale fonte della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
art. 1, comma 241, l. 197/2022
Richiamato quale fonte della comunicazione necessaria ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 3-bis, comma 1, d.l. 202/2024 conv. in l. 15/2025
Richiamato come ulteriore base della definizione agevolata oggetto della disciplina interpretativa autentica.
art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. 202/2024 conv. in l. 15/2025
Richiamato quale fonte della comunicazione/documentazione da depositare per l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte afferma che non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto, poiché il raddoppio del contributo unificato riguarda solo rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto debiti inclusi in una definizione agevolata, l'estinzione del processo si produce quando il debitore deposita la dichiarazione di adesione, la comunicazione prevista dalla legge e la prova del versamento della prima o unica rata, essendo irrilevante, ai fini dell'estinzione, il pagamento delle rate successive.
- Una norma di interpretazione autentica sopravvenuta si applica anche al giudizio di legittimità e consente la declaratoria di estinzione del processo quando accerti ex lege il perfezionamento della definizione agevolata.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato, perché tale conseguenza è prevista solo per le impugnazioni rigettate nel merito o dichiarate inammissibili/improcedibili.
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