Cassazione Civile, Ordinanza n. 13481/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 12 ottobre 1983 per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera, originariamente inquadrate in fascia B. La struttura privata ha sostenuto di aver potenziato dal 1990 le proprie dotazioni strutturali e di personale, di avere quindi i requisiti per la fascia A e di aver reiteratamente chiesto alla Regione la riclassificazione senza ottenere risposta. Ha perciò promosso arbitrato chiedendo l’accertamento dei presupposti per la fascia superiore e il risarcimento del danno da mancato adeguamento del corrispettivo. La Regione ha impugnato il lodo deducendo la nullità per carenza di potestas iudicandi degli arbitri e, in ogni caso, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia appartenesse al giudice amministrativo. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, ritenendo che la domanda esulasse dalla clausola compromissoria e fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa. In Cassazione la struttura sanitaria ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sull’impugnazione del lodo e sull’interpretazione della clausola compromissoria, sostenendo che la Corte territoriale aveva semplicemente sostituito la propria lettura a quella degli arbitri senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e senza considerare il giudicato interno; con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione del riparto di giurisdizione, affermando che la domanda aveva ad oggetto un preteso credito risarcitorio e patrimoniale relativo all’esecuzione del rapporto concessorio-convenzionale, e non l’impugnazione di un provvedimento amministrativo o l’esercizio di un potere autoritativo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte d’appello, nel giudicare l’impugnazione del lodo, non si è limitata a verificare i limiti della convenzione di arbitrato ma ha sostanzialmente fornito una diversa interpretazione della clausola compromissoria, in contrasto con i principi che impediscono al giudice dell’impugnazione di riesaminare il merito dell’interpretazione arbitrale salvo specifica violazione dei canoni ermeneutici o motivazione del tutto carente. Ha accolto anche il secondo motivo, osservando che, alla luce della disciplina ratione temporis e dell’evoluzione giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione nelle concessioni di pubblici servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto e alle pretese economiche, compreso il risarcimento del danno da inadempimento o da inerzia della controparte pubblica, appartengono al giudice ordinario quando non si controverta della legittimità di atti autoritativi. Poiché la domanda riguardava il mancato adeguamento del corrispettivo per prestazioni asseritamente rese in misura superiore, senza richiesta di provvedimenti amministrativi né di disapplicazione, la giurisdizione è stata dichiarata del giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel contraddittorio come norma sull’impugnazione del lodo; la Corte non fonda su di essa la decisione finale, ma il tema dell’ammissibilità della censura è affrontato alla luce dei limiti dell’impugnazione per nullità.
"4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato"
L’impugnazione per nullità del lodo è ammessa se il lodo esorbita dalla convenzione di arbitrato; tuttavia, per contestare l’interpretazione della clausola compromissoria occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati, non bastando una diversa lettura della clausola.
Le censure sull’interpretazione contrattuale devono indicare i concreti canoni ermeneutici violati e il modo in cui l’interprete se ne è discostato.
Nel regime applicabile la giurisdizione amministrativa esclusiva riguarda le controversie in materia di pubblici servizi nelle ipotesi previste dalla norma, ma non quelle puramente patrimoniali inerenti alla fase esecutiva del rapporto.
art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000
"Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto"
La disciplina non è stata ritenuta estensibile alle convenzioni di arbitrato stipulate prima della sua entrata in vigore.
"Restano salve la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"
Per le concessioni di pubblici servizi, le controversie sugli indennità/canoni/corrispettivi restano nella giurisdizione ordinaria e possono quindi essere compromesse in arbitri.
art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010
È richiamato come conferma dell’impostazione per cui la giurisdizione esclusiva amministrativa non ricomprende le controversie meramente patrimoniali sottratte dalla stessa norma.
Richiamato dalla ricorrente sul tema dell’arbitrabilità della controversia, nel contesto del riparto di giurisdizione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di clausola compromissoria e arbitrabilità della lite.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sull’arbitrato rituale.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina sanitaria convenzionale e tariffaria.
D.M. sanità 30 giugno 1975
Richiamato come fonte presupposta dalla convenzione per la determinazione dei criteri di classificazione e remunerazione delle prestazioni.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’integrazione del contenuto contrattuale e agli effetti della convenzione.
Richiamato dalla ricorrente per fondare la responsabilità contrattuale dell’amministrazione per inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente per il risarcimento del danno conseguenza dell’inadempimento.
Richiamato nel ragionamento della parte per sottolineare il carattere sussidiario dell’azione di arricchimento senza causa, ma non è norma decisiva della pronuncia.
art. 103 Cost.
È il fondamento costituzionale del riparto di giurisdizione nelle materie di giurisdizione esclusiva amministrativa.
Massime di principio
- L’impugnazione per nullità del lodo per asserita esorbitanza della controversia dalla clausola compromissoria non può risolversi in una mera proposta di interpretazione alternativa della clausola: occorre denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o una motivazione completamente carente.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo, il controllo del giudice ha ad oggetto la legittimità della decisione arbitrale e non il riesame del merito dell’interpretazione contrattuale compiuta dagli arbitri, salvo vizi radicali della motivazione o violazioni ermeneutiche specificamente dedotte.
- Nelle concessioni di pubblici servizi, le controversie sulla fase esecutiva del rapporto relative a indennità, canoni, corrispettivi e pretese risarcitorie da inadempimento rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quando non implichino la valutazione della legittimità di atti autoritativi della pubblica amministrazione.
- La domanda di risarcimento fondata sull’inerzia della controparte pubblica nell’esecuzione del rapporto contrattuale, priva di richiesta di annullamento, adozione o disapplicazione di provvedimenti amministrativi, va qualificata secondo il petitum sostanziale come pretesa di natura patrimoniale e paritetica.
- La compromettibilità ad arbitri dipende dal giudice che sarebbe stato competente in via ordinaria: le controversie devolute al giudice ordinario, anche se inserite in rapporti con la pubblica amministrazione, possono essere deferite ad arbitri rituali se la legge non le riserva al giudice amministrativo.
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