Cassazione Civile, Ordinanza n. 28740/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il recupero fiscale disposto con avviso di accertamento per il 2004. L'ufficio aveva contestato, da un lato, la deducibilità di costi esposti in fatture emesse da una ditta individuale ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, e, dall'altro, la deducibilità degli interessi di mora corrisposti per il ritardato pagamento delle imposte. Con il primo motivo la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l'accertamento non si fondava su presunzioni gravi, precise e concordanti, che non era stata assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione e che il giudice tributario avrebbe dovuto valorizzare una sentenza penale assolutoria. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 96 d.P.R. 917/1986, affermando che gli interessi moratori per il ritardato pagamento delle imposte sarebbero comunque inerenti e quindi deducibili.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il tentativo di sindacare in cassazione l'apprezzamento di merito della CTR sulle presunzioni di inesistenza delle operazioni, osservando inoltre che la decisione penale invocata non risultava prodotta nel giudizio tributario né attestata come passata in giudicato; ha ribadito la distinzione tra giudizio penale e tributario e la necessità che il giudice tributario valuti autonomamente il materiale probatorio. Quanto al secondo, ha affermato che gli interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento delle imposte non sono deducibili, perché l'esclusione legislativa degli oneri fiscali dal regime di deducibilità si estende anche agli accessori dell'obbligazione tributaria, che non sono costi dell'attività d'impresa ma conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di pagamento del tributo. Ne è seguito il rigetto del ricorso; nulla sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; disposto altresì l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata prospettata come norma di legittimità per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure perché miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
Richiamato come base dell'accertamento presuntivo; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente indicato elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione autonoma.
La Corte ha escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova, poiché il giudice di merito aveva valorizzato elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione e valutato le difese contrarie.
Le presunzioni sono state ritenute legittime perché sorrette da un quadro fattuale complessivo idoneo a integrare gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per evidenziare il divieto di prova testimoniale nel processo tributario e la conseguente autonomia valutativa del giudice tributario rispetto al processo penale.
Il giudice tributario deve apprezzare autonomamente le prove e confrontare eventuali decisioni penali con gli altri elementi acquisiti.
Richiamato dalla ricorrente come base della deducibilità degli interessi; la Corte ha però ritenuto non deducibili gli interessi moratori per ritardato pagamento delle imposte.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
"Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi"
La Corte ha valorizzato l'esclusione degli oneri fiscali dal regime di deducibilità e ha esteso tale esclusione agli interessi moratori accessori al tardivo pagamento del tributo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice di merito può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché, valutate complessivamente, siano gravi, precise e concordanti; in cassazione non è consentito trasformare la critica alla motivazione in una rivalutazione del fatto.
- La sentenza penale assolutoria non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario: il giudice tributario deve compiere una valutazione autonoma del materiale probatorio e può trarre solo elementi di giudizio dalla decisione penale, se ritualmente introdotta e passata in giudicato.
- Chi contesta operazioni fatturate come inesistenti deve offrire una prova contraria specifica e idonea; la mancata produzione di contratti, documentazione delle prestazioni e altri riscontri può rafforzare la presunzione di inesistenza.
- Gli interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento di imposte non sono deducibili come costi d'impresa, perché sono accessori dell'obbligazione tributaria e restano attratti dall'esclusione normativa degli oneri fiscali dal regime di deducibilità.
- La deducibilità degli interessi passivi riconosciuta dal TUIR riguarda gli interessi funzionali all'attività d'impresa; non si estende automaticamente agli interessi collegati all'inadempimento di obblighi fiscali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28673/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28674/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28684/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28688/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28693/2022 del 04/10/2022
- ordinanza_civile · 4 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28694/2022 del 04/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →