Cassazione Civile, Ordinanza n. 19903/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio di Bari aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2006, costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e l'IVA detratta su fatture emesse da una fornitrice, ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Ufficio fondava la contestazione sulla presunta non operatività della società fatturante, sulla genericità delle fatture e sull'inattendibilità della riduzione del corrispettivo dichiarata dalla contribuente per asserita difettosità della merce. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non sufficientemente provate le presunzioni dell'Amministrazione e valorizzando elementi documentali e contabili della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione delle norme su IVA, imposte dirette, prova presuntiva e riparto dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto legittima la deduzione/detrazione nonostante gli indizi della fittizietà delle operazioni e senza che la contribuente avesse fornito prova adeguata dell'effettività delle operazioni. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando il rigetto dell'eccezione di decadenza per asserita illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, deducendo la mancanza della denuncia ex art. 331 c.p.p. e la tardività dell'avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo relativo alla violazione delle regole sulla prova delle operazioni inesistenti e sulla valutazione complessiva degli indizi. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della società, ribadendo che, nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al ricorso principale e la causa è stata rinviata alla CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 17, 19, 21, 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati in tema di IVA e di requisiti della fatturazione e della detrazione dell'imposta.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per la rettifica delle imposte dirette in presenza di elementi presuntivi di inattendibilità delle operazioni.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel ricorso dell'Ufficio in relazione al potere di accertamento.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire elementi indiziari della non veridicità delle operazioni, poi grava sul contribuente la prova contraria.
Richiamato in tema di prova presuntiva e requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Richiamato sia per il termine ordinario di accertamento sia per il raddoppio nei casi di obbligo di denuncia penale.
Richiamato per il termine di decadenza dell'accertamento IVA e il relativo raddoppio nei casi penalmente rilevanti.
Richiamato dalla contribuente quale parametro di validità dell'avviso, ma la censura non è stata accolta nei gradi di merito rilevanti ai fini della decisione finale.
Richiamati dall'Ufficio a sostegno della fede privilegiata dei verbali della Guardia di Finanza.
Richiamato per chiarire che il raddoppio dei termini dipende dall'obbligo di denuncia, non dalla sua effettiva presentazione.
Richiamato come fonte dei reati tributari che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori anche indiziari della non effettuazione dell'operazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e della legittimità del costo o della detrazione.
- La mera regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non basta, da sola, a dimostrare l'effettività dell'operazione quando tali documenti siano facilmente falsificabili e possano essere strumentali a operazioni fittizie.
- La valutazione della prova presuntiva richiede l'esame complessivo di tutti gli indizi, non potendo il giudice selezionarli isolatamente o svalutarli singolarmente senza verificarne la convergenza complessiva.
- L'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte della società fatturante è un indice sintomatico della sua non operatività o del carattere di 'cartiera', mentre la mera presenza di bilanci depositati o reperibili presso la CCIAA non è di per sé prova sufficiente dell'effettiva operatività.
- Nei casi di operazioni oggettivamente inesistenti, la buona fede del cessionario o committente non è in linea di principio rilevante ai fini del diritto alla detrazione, poiché il contribuente sa se e in quale misura abbia realmente ricevuto beni o servizi.
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nel regime anteriore alle modifiche del 2015, presuppone l'esistenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, non la materiale trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria.
- Chi eccepisce la decadenza dell'Amministrazione per tardività dell'accertamento deve contestare la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo il giudice tributario sindacare l'effettiva sussistenza del reato.
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