Cassazione Civile, Ordinanza n. 39435/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura privata accreditata nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento di euro 18.863,26, oltre accessori, quale saldo del fatturato per prestazioni sanitarie rese tra gennaio e novembre 2008 nell'ambito del rapporto di accreditamento con il SSN. La struttura pretendeva il pagamento senza applicazione degli sconti tariffari che l'ASL riteneva invece dovuti. In primo grado l'opposizione dell'ASL era stata rigettata, ma la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione dell'ASL ritenendo applicabile la disciplina statale temporanea di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006, limitata al triennio 2007-2009, e quindi operante anche per le prestazioni del 2008. Con il ricorso per cassazione la struttura ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006, sostenendo che lo sconto tariffario presupporrebbe la concreta individuazione della tariffa applicata e che non sarebbe stato verificato il rispetto del limite massimo ministeriale; 2) nullità della sentenza per omesso esame/omessa pronuncia su una specifica eccezione relativa alla mancata indicazione dell'iter di calcolo dello sconto; 3) violazione di ulteriori norme, assumendo l'inapplicabilità della disciplina statale perché la Regione Campania avrebbe avuto un autonomo nomenclatore tariffario regionale diverso da quello ministeriale richiamato dalla norma statale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato alla luce dell'orientamento consolidato sulla concorrenza tra tariffa ministeriale massima e tariffa regionale, il secondo e il terzo motivo inammissibili per mancata correlazione alla decisione impugnata e per mancata riproduzione/localizzazione delle eccezioni asseritamente omesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva accolto l'opposizione dell'ASL al decreto ingiuntivo richiesto dalla struttura privata, applicando la disciplina statale transitoria sugli sconti tariffari per le prestazioni sanitarie del 2008. La Cassazione ha ribadito che il decreto ministeriale fissa la soglia massima delle tariffe, entro la quale le Regioni determinano la tariffa concretamente applicabile, e che lo sconto di legge opera sulla tariffa regionale entro tale limite; inoltre ha richiamato il principio per cui la disciplina di cui alla L. 296/2006 è temporalmente limitata al triennio 2007-2009. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure sono state scrutinare sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di omessa pronuncia, ma sono state ritenute inammissibili o infondate per difetto di specificità e di correlazione alla decisione impugnata.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché le questioni risultavano assorbite o non specificamente riproposte.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'onere probatorio sulla base di calcolo dello sconto, ma la Corte non ha ravvisato un errore decisivo sul punto.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per mancata specificità, mancata correlazione alla sentenza impugnata e mancata riproduzione/localizzazione delle eccezioni o del contenuto degli atti rilevanti.
È stato richiamato l'onere di riproporre in appello le questioni ed eccezioni non accolte o non esaminate, pena la loro preclusione.
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
La disposizione è stata interpretata come norma temporanea, applicabile alle prestazioni rese nel triennio 2007-2009, e come fonte dello sconto da praticare sulle tariffe regionali entro il limite massimo ministeriale.
art. 1, comma 170, L. 311/2004
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito decisivo.
artt. 8 sexies e 12 d.lgs. 502/1992
Richiamati dalla ricorrente nel tentativo di sostenere l'inapplicabilità della disciplina statale allo specifico sistema tariffario regionale.
D.M. 12 settembre 2006
Richiamato come decreto ministeriale contenente la soglia massima tariffaria considerata dalla normativa di settore.
D.M. 22 luglio 1996
Richiamato quale precedente limite massimo nella determinazione delle tariffe regionali.
D.G.R.C. n. 1874/1998
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un autonomo nomenclatore tariffario regionale; la Corte ha ritenuto la questione superata dalla corretta applicazione della disciplina statale temporanea.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per la statuizione sull'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate per conto del SSN, lo sconto previsto dalla normativa statale transitoria si applica alle tariffe regionali determinate entro il tetto massimo fissato dal decreto ministeriale; non opera un rapporto di alternatività tra fonte ministeriale e fonte regionale, ma di concorso tra i due livelli di determinazione tariffaria.
- La disciplina di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 ha natura temporanea e si applica solo alle prestazioni rese nel triennio 2007-2009.
- Le censure di cassazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che non si correlano alla decisione, che non riproducono il contenuto delle eccezioni asseritamente trascurate o che presuppongono questioni non ritualmente riproposte in appello sono inammissibili.
- Non integra omessa pronuncia la mancata esplicita confutazione di una tesi di parte quando la questione risulti comunque assorbita dalla soluzione data al punto decisivo della controversia.
- Chi contesta la quantificazione di uno sconto tariffario deve dedurre e localizzare in modo preciso, nei precedenti gradi e nel ricorso per cassazione, gli atti e i passaggi processuali da cui risulti la specifica eccezione e il relativo contenuto, altrimenti la censura difetta del requisito di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →