Sentenza del 17/05/2017 n. 12232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva importato merci senza introdurle fisicamente nel deposito fiscale IVA, facendole transitare solo contabilmente, e aveva assolto l'IVA mediante autofattura e meccanismo del reverse charge. L'Agenzia delle dogane aveva ritenuto illegittima la sospensione dell'imposta, recuperando l'IVA all'importazione e applicando sanzioni e interessi. La contribuente ha contestato, tra l'altro, l'obbligo di introduzione fisica delle merci, la duplicazione dell'IVA, la violazione del diritto di difesa e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla pretesa impositiva sostanziale, poiché l'Agenzia aveva annullato in autotutela gli avvisi di rettifica dopo la sentenza della CGUE nel caso Equoland. Ha però stabilito che l'introduzione fisica delle merci nel deposito era necessaria per beneficiare della sospensione dell'IVA. Tuttavia, poiché l'IVA era già stata regolarizzata mediante autofattura e reverse charge, non poteva essere nuovamente richiesta in forza del principio di neutralità dell'imposta. Restava possibile applicare una sanzione proporzionata, o interessi moratori, per il ritardo tra la dichiarazione doganale e l'autofatturazione. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per determinare l'entità di sanzioni e interessi e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis
La norma disciplina i depositi fiscali ai fini IVA e l'assolvimento dell'imposta mediante autofattura.
Per beneficiare della sospensione dell'IVA all'importazione è necessaria l'introduzione materiale delle merci nel deposito fiscale; la mera movimentazione contabile non è sufficiente.
È stato interpretato nel senso che il regime dei depositi fiscali IVA presuppone l'effettiva introduzione fisica delle merci.
D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis
Ha confermato il requisito dell'introduzione fisica delle merci nei depositi fiscali IVA.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 16, paragrafo 1
Secondo la CGUE, non impedisce a uno Stato membro di subordinare l'esenzione dall'IVA all'importazione all'effettiva introduzione delle merci nel deposito fiscale.
Direttiva IVA 2006/112/CE, art. 157
Rileva nel quadro unionale del regime dei depositi fiscali e della sospensione dell'IVA.
Le disposizioni richiamate disciplinano il presupposto, l'assolvimento, la registrazione e la detrazione dell'IVA.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis, e art. 13
Le sanzioni devono essere applicate in relazione alla violazione effettivamente commessa e in misura proporzionata, tenendo conto del fatto che l'imposta era già stata regolarizzata.
Le regole generali sulla partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano, in via generale, ai procedimenti tributari.
Riguarda gli obblighi di motivazione degli atti tributari, contestati dalla contribuente ma non decisivi per l'esito finale.
TFUE, art. 267, paragrafo 3
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è stata assorbita dalla cessazione della materia del contendere sulla pretesa impositiva.
CGUE, sentenza 17 luglio 2014, Equoland, causa C-272/13
La normativa nazionale non può richiedere nuovamente l'IVA all'importazione quando la stessa imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri IVA.
La violazione dell'obbligo di introduzione fisica può comportare conseguenze sanzionatorie, ma non legittima una duplicazione sostanziale dell'IVA già assolta.
Massime di principio
- Nei depositi fiscali IVA, l'introduzione fisica della merce è normalmente necessaria per ottenere la sospensione dell'imposta; il solo transito virtuale o contabile non basta.
- Se l'IVA è stata già correttamente regolarizzata mediante autofattura e reverse charge, l'amministrazione non può richiederla una seconda volta, in applicazione del principio di neutralità dell'IVA.
- La violazione dell'obbligo formale o procedurale può comunque essere sanzionata, ma la sanzione o gli interessi devono essere proporzionati al ritardo e alle concrete circostanze del caso.
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'accertamento relativo all'imposta, la controversia può cessare su quel punto, mentre possono restare da esaminare sanzioni e interessi.
- In sede di cassazione non si procede normalmente a nuovi accertamenti di fatto: la determinazione del ritardo e dell'entità della sanzione deve essere rimessa al giudice di merito.
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