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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12234 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva importato merci senza pagare l’IVA in dogana, facendole transitare soltanto contabilmente, e non fisicamente, in un deposito fiscale IVA; aveva poi assolto l’imposta mediante autofattura e reverse charge. L’Agenzia aveva rettificato l’accertamento chiedendo l’IVA all’importazione, oltre a interessi e sanzioni. La società ha proposto sette motivi: ha contestato l’obbligo di introduzione fisica delle merci, la pretesa duplicazione dell’IVA e il calcolo degli interessi; ha denunciato vizi motivazionali e omessa pronuncia sulla propria estraneità alle violazioni e sui presupposti della rettifica; infine ha invocato le garanzie partecipative e di motivazione degli atti amministrativi e tributari. Ha inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

La decisione

La Cassazione ha preso atto che, dopo la sentenza CGUE Equoland del 17 luglio 2014, l’Agenzia aveva annullato in autotutela gli avvisi quanto alla pretesa dell’IVA, riconoscendo che l’imposta era già stata regolarizzata con autofattura. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sulla pretesa impositiva sostanziale e assorbito la richiesta di rinvio pregiudiziale. Ha precisato che l’introduzione fisica nel deposito era necessaria per beneficiare della sospensione d’imposta, ma che, se l’IVA è stata assolta con inversione contabile, non può essere richiesta una seconda volta; resta possibile sanzionare il ritardo tra dichiarazione doganale e autofattura, anche mediante interessi, purché nel rispetto della proporzionalità. Poiché la quantificazione richiedeva accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, per determinare sanzioni o interessi e liquidare le spese di cassazione. Il settimo motivo, relativo alle garanzie partecipative e alla motivazione, è stato dichiarato inammissibile per genericità e per l’inapplicabilità dell’art. 10 della L. 241/1990 al procedimento tributario; è stata inoltre esclusa, ratione temporis, la censura di mera insufficienza motivazionale. Esito: accoglimento solo quanto alla regolazione di sanzioni/interessi, cessazione della materia del contendere sulla principale pretesa IVA e rinvio; nessuna decisione definitiva sulle somme accessorie.

Norme richiamate

  • Articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA

    «la sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell’IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell’IVA all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo»

    La disposizione, letta alla luce della neutralità dell’IVA, impedisce di riscuotere nuovamente l’imposta all’importazione quando essa è già stata regolarizzata tramite reverse charge e correttamente registrata. La mancata introduzione fisica nel deposito può però costituire una violazione formale sanzionabile.

  • Articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, in relazione alla condizione nazionale di introduzione fisica nel deposito

    «l’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell’IVA siano fisicamente introdotte nel medesimo»

    È compatibile con il diritto dell’Unione subordinare il beneficio della sospensione o esenzione dell’IVA all’importazione all’effettiva introduzione materiale delle merci nel deposito fiscale.

  • Articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    «la L. n. 241 del 1990, art. 10 non è direttamente applicabile al procedimento tributario (dato il disposto dell’art. 13 della stessa legge)»

    Gli istituti partecipativi previsti dalla legge sul procedimento amministrativo non si applicano direttamente ai procedimenti tributari, in forza dell’esclusione prevista dall’art. 13; chi invoca una specifica deroga deve indicarla e motivarne la rilevanza concreta.

  • Articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile dopo il D.L. 83/2012, convertito dalla L. 134/2012

    «la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 [...] esclude la censura di insufficienza della motivazione»

    Nel regime processuale applicabile, non è proponibile in cassazione una censura limitata alla mera insufficienza della motivazione; il motivo deve rientrare nei limiti del vizio motivazionale ammesso dalla nuova formulazione.

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione dell’IVA all’importazione tramite deposito fiscale, la merce deve essere introdotta materialmente nel deposito: un passaggio soltanto contabile non soddisfa la condizione.
  • Se l’IVA è già stata assolta mediante reverse charge, autofattura e registrazioni contabili, l’amministrazione non può esigerla una seconda volta; la violazione delle formalità del deposito può tuttavia comportare sanzioni o interessi per il ritardo.
  • Le sanzioni o gli interessi collegati al ritardo devono essere proporzionati e commisurati alle circostanze concrete, inclusa la durata del ritardo. Se la quantificazione richiede accertamenti fattuali, la Cassazione può rinviare al giudice di merito.
  • Nel contestare un atto tributario, non basta richiamare genericamente le garanzie partecipative della L. 241/1990: occorre individuare l’istituto invocato, spiegarne la rilevanza nel caso concreto e indicare perché sarebbe applicabile nonostante l’art. 13.
  • La censura di insufficienza della motivazione non è ammissibile in cassazione sotto il regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile alla controversia.

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