Sentenza del 17/05/2017 n. 12236 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva importato merci senza versare l’IVA in dogana, facendole transitare soltanto contabilmente, e non fisicamente, in un deposito fiscale IVA; aveva poi assolto l’imposta mediante autofattura e reverse charge. L’Agenzia aveva recuperato l’IVA, oltre a interessi e sanzioni, e la CTP di Livorno aveva respinto il ricorso; la CTR Toscana, con sentenza n. 186/23/12 depositata il 26 settembre 2012, aveva confermato tale esito. In Cassazione la contribuente ha contestato, tra l’altro, la duplicazione dell’imposta e la violazione della neutralità IVA, l’obbligo di introduzione materiale delle merci, la sanzione applicabile, la valutazione di una sentenza penale e il mancato contraddittorio procedimentale. L’Agenzia, dopo la sentenza CGUE Equoland del 17 luglio 2014, ha annullato in autotutela la pretesa d’imposta e ha chiesto che restasse da definire soltanto la misura di sanzioni o interessi per il ritardo.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla pretesa IVA sostanziale, ormai annullata in autotutela, e assorbito il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha accolto i motivi relativi alla pretesa d’imposta e alla sanzione soltanto nei limiti precisati in motivazione: l’autofatturazione e la registrazione dell’IVA impediscono di esigere nuovamente l’imposta, ma la mancata introduzione fisica nel deposito costituisce violazione formale e può comportare sanzioni o interessi proporzionati al ritardo tra dichiarazione doganale e autofattura. Ha rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, per determinarne l’importo sulla base dei fatti, compresa la durata del ritardo e l’eventuale applicazione del favor rei, e per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Il quinto motivo, relativo alla motivazione sulla sentenza penale, e il sesto, sul procedimento e sulla motivazione dell’atto, sono stati dichiarati inammissibili. La decisione non ha quindi definito l’importo finale di sanzioni o interessi.
Norme richiamate
Articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA (Direttiva 77/388/CEE)
«l'articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'IVA all'importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell'IVA siano fisicamente introdotte nel medesimo»
La disciplina europea non impedisce all’Italia di subordinare la sospensione o l’esenzione dell’IVA all’importazione all’effettiva introduzione fisica dei beni nel deposito fiscale.
Principio di neutralità dell’IVA, come applicato dalla Corte di giustizia nella sentenza Equoland (causa C-272/13)
«la sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'IVA, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'IVA all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo»
Se l’IVA è già stata regolarizzata con autofattura e registrata nei registri IVA, non è legittimo esigerla una seconda volta come IVA all’importazione. La violazione dell’obbligo formale di introduzione fisica può tuttavia essere sanzionata in modo proporzionato.
Articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241
«la L. n. 241 del 1990, art. 10 non è direttamente applicabile al procedimento tributario (dato il disposto dell'art. 13 della stessa legge)»
Gli istituti di partecipazione al procedimento previsti dalla legge n. 241/1990 non si applicano direttamente ai procedimenti tributari, in forza dell’esclusione prevista dall’articolo 13.
Articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012
«alla fattispecie (la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il 10 settembre 2012) è applicabile la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, quale convertito dalla L. n. 134 del 2012), che esclude la censura di insufficienza della motivazione»
Per le sentenze pubblicate dopo il 10 settembre 2012 non è proponibile in Cassazione una censura fondata sulla mera insufficienza della motivazione; il motivo deve rispettare i limiti della nuova formulazione dell’articolo 360, n. 5.
Massime di principio
- Per beneficiare della sospensione dell’IVA legata a un deposito fiscale, la merce deve essere introdotta materialmente nel deposito se la normativa nazionale lo richiede; il solo transito contabile non soddisfa tale condizione.
- Se l’IVA dovuta è stata effettivamente assolta tramite reverse charge, autofattura e corretta registrazione, l’Amministrazione non può riscuotere nuovamente la stessa imposta come IVA all’importazione: ciò comporterebbe una duplicazione incompatibile con la neutralità dell’IVA.
- L’inosservanza dell’obbligo di introduzione fisica può restare sanzionabile come violazione formale, anche quando non sia dovuta una seconda volta l’imposta. Sanzioni e interessi devono essere proporzionati e commisurati, in particolare, alla durata del ritardo tra dichiarazione doganale e autofattura.
- Nei procedimenti tributari gli istituti partecipativi della legge n. 241/1990 non si applicano automaticamente; chi invoca garanzie specifiche deve indicare la disposizione applicabile, la sua rilevanza concreta e l’eventuale fondamento della deroga all’esclusione dell’articolo 13.
- Per le sentenze d’appello pubblicate dopo il 10 settembre 2012, la mera insufficienza della motivazione non costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
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