Sentenza del 17/05/2017 n. 12230 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Friuli-Venezia Giulia, che aveva confermato l’accoglimento da parte della CTP di Pordenone del ricorso contro il diniego di rimborso IVA relativo al 1998. Sosteneva che l’indicazione dell’importo a rimborso nei quadri VX e RX della dichiarazione IVA, presentata il 25 maggio 1999, non fosse sufficiente senza il modello VR e che, di conseguenza, la richiesta fosse invalida e fosse maturata la decadenza biennale prevista dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La contribuente aveva inoltre reiterato la richiesta amministrativa il 19 maggio 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’unico motivo e il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che, per il rimborso IVA ordinario ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, è sufficiente indicare l’importo richiesto nei quadri predisposti della dichiarazione: il modello VR non è necessario per la validità della richiesta, ma costituisce una condizione di esigibilità del credito. Dalla richiesta dichiarativa decorre la prescrizione decennale del diritto al rimborso. La Corte ha inoltre rilevato che la stessa tesi dell’Agenzia sulla decadenza era contraddetta dalle date riportate nel ricorso: tra il 25 maggio 1999 e il 19 maggio 2001 non erano trascorsi due anni. Confermata quindi la decisione favorevole alla contribuente; spese del giudizio di cassazione integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 30
Infatti, per consolidata giurisprudenza, ai fini di una valida richiesta di rimborso ordinario ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 è sufficiente la compilazione dei quadri della dichiarazione specificamente deputati per l'indicazione dell'"importo richiesto a rimborso", senza necessità dell'ulteriore presentazione del modello VR (costituente una mera condizione di esigibilità del credito): con la richiesta contenuta nella dichiarazione comincia a decorrere il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. per l'esercizio del diritto al rimborso.
Per il rimborso IVA ordinario, l’indicazione dell’importo nei quadri appositi della dichiarazione costituisce una valida domanda. Il modello VR non è requisito di validità, ma condiziona l’esigibilità del credito; dalla domanda in dichiarazione decorre la prescrizione decennale.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
In secondo luogo, il medesimo assunto della ricorrente è in sè contraddittorio in punto di fatto (come sottolineato dalla controricorrente). Infatti, anche ove si potesse ipoteticamente ammettere - per assurdo - l'invalidità della richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione, l'Agenzia deduce comunque una maturazione del termine biennale di decadenza nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione (25 maggio 1999) e quella dell'autonoma richiesta amministrativa di rimborso (19 maggio 2001), che è smentita dalle date indicate nello stesso ricorso per cassazione.
Nel caso concreto la decadenza biennale non risultava maturata: le date indicate dall’Agenzia collocavano la richiesta autonoma del 19 maggio 2001 entro due anni dalla dichiarazione del 25 maggio 1999. La Corte ha quindi respinto anche la tesi della decadenza sulla base dei fatti allegati dalla stessa ricorrente.
Codice civile, art. 2946
Infatti, per consolidata giurisprudenza, ai fini di una valida richiesta di rimborso ordinario ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 è sufficiente la compilazione dei quadri della dichiarazione specificamente deputati per l'indicazione dell'"importo richiesto a rimborso", senza necessità dell'ulteriore presentazione del modello VR (costituente una mera condizione di esigibilità del credito): con la richiesta contenuta nella dichiarazione comincia a decorrere il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. per l'esercizio del diritto al rimborso.
Il diritto al rimborso, una volta richiesto validamente in dichiarazione, è soggetto al termine di prescrizione decennale, che decorre da tale richiesta.
Massime di principio
- Per il rimborso IVA ordinario, la richiesta formulata nei quadri appositi della dichiarazione è valida anche senza presentazione del modello VR; quest’ultimo rileva come condizione di esigibilità del credito, non come requisito di validità della domanda.
- La domanda di rimborso espressa nella dichiarazione fa decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso.
- Quando si deduce la decadenza biennale, le date effettive della dichiarazione e della successiva richiesta devono essere confrontate: un intervallo inferiore a due anni esclude la decadenza invocata nel caso concreto.
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