Sentenza del 17/05/2017 n. 12228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’annullamento, disposto il 30 agosto 2005, della concessione del 12 novembre 2004 delle agevolazioni sull’accisa per oli minerali (escluso il gas metano) impiegati per produrre forza motrice mediante motori fissi o semoventi sul luogo di lavoro. L’agevolazione consisteva nella riduzione dell’accisa al 30% ed era riferita, nel caso concreto, agli oli utilizzati da EB nei macchinari semoventi per l’estrazione di materiale di cava. La CTR del Lazio, confermando la decisione della CTP di Roma, aveva ritenuto illegittimo l’annullamento. L’Agenzia ha impugnato la sentenza lamentando, con il primo motivo, una motivazione contraddittoria: secondo l’Amministrazione, le condizioni necessarie per estendere il beneficio ai motori semoventi non erano state accertate in contraddittorio né costituivano il presupposto della concessione originaria, e la circolare n. 33/D che le riepilogava era successiva all’annullamento. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione omessa o insufficiente, sostenendo che la CTR non avesse esaminato le ragioni del provvedimento di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha escluso la contraddittorietà: la CTR aveva accertato in fatto che, prima della concessione, le condizioni poi riepilogate dalla circolare n. 33/D del 2006 erano state verificate in contraddittorio; non era necessario che l’atto di concessione le menzionasse espressamente. Ha respinto anche la censura sulla motivazione: poiché l’annullamento si fondava sull’incertezza circa l’esistenza concreta delle condizioni per estendere il beneficio ai motori semoventi, l’accertamento della CTR circa il loro effettivo riscontro era sufficiente a confutare tale ragione. Resta quindi ferma la decisione favorevole a EB e l’illegittimità dell’annullamento della concessione. Nessuna statuizione sulle spese, dato che EB non si è costituita. Sentenza della CTR Lazio n. 670/11/11, depositata il 26 ottobre 2011, confermativa della sentenza CTP di Roma n. 305/05/2010; decisione della Cassazione assunta il 7 novembre 2016 e depositata il 17 maggio 2017.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), Tabella A, punto 9
La disposizione è la base dell’agevolazione sull’accisa per gli oli minerali impiegati nella produzione di forza motrice. Nel caso deciso, il beneficio è stato riconosciuto anche per l’impiego in macchine semoventi sul luogo di lavoro, sulla base dell’accertamento in fatto delle condizioni richieste.
Circolare n. 33/D del 2006
Al riguardo, non ha rilievo che nell'atto di concessione non si faccia espressa menzione di quelle condizioni: è qui sufficiente osservare che la CTR ha accertato in punto di fatto che l'istruttoria svolta in contraddittorio le aveva riscontrate.
La circolare successiva riepilogava le condizioni per l’estensione dell’agevolazione ai motori semoventi, ma la sua posteriorità non rende di per sé illegittimo il beneficio: rileva che le condizioni risultassero concretamente accertate in contraddittorio prima della concessione.
Massime di principio
- Per valutare l’estensione di un’agevolazione a macchinari semoventi, è decisivo l’accertamento concreto delle condizioni richieste; non è necessariamente indispensabile che l’atto di concessione le elenchi espressamente, se l’istruttoria ne ha verificato la sussistenza.
- Un provvedimento di annullamento fondato sull’incertezza circa i presupposti del beneficio può essere contestato efficacemente dimostrando che quei presupposti erano già stati verificati in contraddittorio. Il giudice può basarsi su tale accertamento per ritenere infondata la ragione dell’annullamento.
- La successiva emanazione di una circolare che riepiloga condizioni applicative non esclude, da sola, che quelle medesime condizioni fossero già state accertate e considerate nella precedente istruttoria.
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