Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37944/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di gomma greggia e plastica, all'esito di una verifica fiscale che aveva contestato ricavi non contabilizzati per oltre 1,5 milioni di euro, qualificandoli come proventi derivanti da una presunta attività di cartiera. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso. In appello l'Agenzia delle Entrate sosteneva che la CTR avesse errato nel ritenere insussistente il fatto noto della ristretta base sociale e nel negare la prova della partecipazione del contribuente alla società controllante. In cassazione l'Ufficio deduceva la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando la sentenza di secondo grado per motivazione apparente, apodittica e incomprensibile. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, fondato su violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, ma tale ricorso incidentale rimaneva assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la sentenza della CTR fosse sorretta da una motivazione solo apparente: la decisione si limitava ad affermazioni apodittiche e non esplicitava l'iter logico seguito, pur essendo formalmente esistente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La norma è richiamata come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte la utilizza, insieme all'art. 132 c.p.c., per affermare che la motivazione deve essere effettiva e non solo apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio denunciabile in cassazione riguarda l'esistenza stessa della motivazione; una motivazione solo graficamente presente ma incomprensibile o apodittica integra nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente, riconducibile alla violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato tramite le Sezioni Unite per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    È menzionato come fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che restringe il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio motivazionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

  • art. 7 l. 212/2000

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • Una sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistente in senso grafico, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, poiché si limita a enunciazioni apodittiche o assertive.
  • Nel processo tributario, il giudice di merito deve esplicitare in modo intelligibile le ragioni del proprio convincimento, non essendo sufficiente richiamare genericamente gli atti di causa o affermazioni del tutto conclusionali.
  • Quando il ricorso principale è accolto e il ricorso incidentale è proposto in via condizionata, quest'ultimo resta assorbito se viene meno la necessità di esaminarlo a seguito della cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.