Parere n. 1720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit Spa) contro il Comune di Roccamonfina e nei confronti dell’Ente Parco regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce del Garigliano, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, per l’annullamento: a) dell’ordinanza sindacale n. 27 del 18 novembre 2024, che ha disposto, sull’intero territorio comunale, il divieto di installazione e di attivazione degli impianti di telefonia mobile con la tecnologia 5G e sue varianti ad una distanza inferiore a 70 m. dalle abitazioni; b) del verbale della riunione del 12 maggio 2025, recante la proposta di delocalizzazione dell’impianto della società ricorrente; c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento dell’ordinanza sindacale n. 27 del 18 novembre 2024, che vieta sul territorio comunale l’installazione e l’attivazione di impianti di telefonia mobile 5G a meno di 70 metri dalle abitazioni, e del verbale del 12 maggio 2025 contenente una proposta di delocalizzazione dell’impianto Inwit.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Inwit ha presentato il 18 gennaio 2024 al Comune di Roccamonfina un’istanza di autorizzazione unica per un impianto destinato a ospitare antenne 5G. Dopo l’annullamento giurisdizionale dei dinieghi paesaggistici e l’avvio dei lavori, il Comune ha sospeso i lavori per la mancanza dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico; l’Ente Parco ha inoltre annullato in autotutela il proprio nullaosta, provvedimento poi annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7602/2025. Inwit ha impugnato in sede straordinaria l’ordinanza sindacale n. 27/2024, che disponeva un divieto di installazione degli impianti 5G entro 70 metri dalle abitazioni in attesa di nuovi studi e metodologie, e il verbale del 12 maggio 2025 recante una proposta comunale di delocalizzazione. I motivi deducevano, tra l’altro, violazione dei presupposti e dei limiti delle ordinanze contingibili e urgenti, violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, incompetenza, difetto di istruttoria e invalidità derivata. Il Comune e l’Ente Parco hanno eccepito tardività e acquiescenza, contestando inoltre la fondatezza delle censure; il Ministero ha ritenuto il ricorso tempestivo e fondato.
Il parere
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di tardività: l’onere di provare la piena conoscenza dell’atto in un momento anteriore grava sulla parte che eccepisce la decadenza, e il Comune non ha fornito tale prova. L’ordinanza non era stata notificata a Inwit né la società era espressamente individuata nel provvedimento, rivolto a una platea indeterminata; la pubblicazione all’albo pretorio non è quindi sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare la decorrenza anticipata del termine. Il ricorso, notificato il 3 settembre 2025, è tempestivo assumendo quale dies a quo la conoscenza acquisita il 12 maggio 2025. È respinta anche l’eccezione di acquiescenza alla delocalizzazione: non risultano elementi probatori o indiziari adeguati di un’accettazione, neppure implicita, e il verbale del 12 maggio 2025 non è stato sottoscritto da un rappresentante di Inwit. Nel merito, sono accolti i primi tre motivi, relativi ai limiti delle ordinanze contingibili e urgenti e alla violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. L’ordinanza è priva dei presupposti cumulativi richiesti: non è temporanea, perché collega la cessazione degli effetti a eventi futuri incerti nell’an e nel quando; non è dimostrata un’urgenza derivante da un pericolo imminente; e non è individuata una situazione eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. La possibilità del sindaco di intervenire a tutela della salute non esonera dalla prova di un pericolo concreto e attuale e dell’impossibilità di provvedere altrimenti. Il Collegio sottolinea inoltre la natura di interesse generale delle reti di comunicazione elettronica e l’assimilazione delle relative infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria, in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Gli ulteriori motivi sono assorbiti o ritenuti non idonei a determinare un diverso esito, in applicazione del principio della ragione più liquida. Il parere è per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Osservazioni
Eccezione di tardività
Respinta. Chi eccepisce la tardività deve fornire rigorosa prova della piena conoscenza dell’atto in data anteriore alla scadenza del termine d’impugnazione. Nel caso concreto, l’ordinanza non era stata notificata alla società né la individuava espressamente; la pubblicazione all’albo pretorio non dimostra la conoscenza anticipata di un atto rivolto a una platea indeterminata. Il termine decorre quindi dal 12 maggio 2025 e il ricorso notificato il 3 settembre 2025 è tempestivo.
Eccezione di acquiescenza alla proposta di delocalizzazione
Respinta. Non sono stati forniti elementi idonei a provare un’accettazione, anche implicita, della delocalizzazione; in particolare, il verbale del 12 maggio 2025 non risulta sottoscritto da un rappresentante della ricorrente.
Primi tre motivi - Ordinanza contingibile e urgente e violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000
Accolti. L’ordinanza non soddisfa i presupposti cumulativi delle ordinanze extra ordinem: manca la temporaneità, poiché la cessazione degli effetti è legata a eventi futuri incerti nell’an e nel quando; non è dimostrata l’urgenza, intesa come necessità di fronteggiare un pericolo imminente; manca infine una situazione eccezionale non affrontabile con gli strumenti ordinari. La tutela della salute può giustificare l’intervento sindacale solo in presenza di un pericolo concreto e attuale e dell’impossibilità di provvedere altrimenti.
Restanti motivi - Incompetenza, difetto di istruttoria e invalidità derivata
Assorbiti o comunque ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e inidonei a condurre a un esito diverso, poiché l’accoglimento delle censure esaminate esaurisce la vicenda secondo il principio della ragione più liquida.
Norme richiamate
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
La pubblicazione dei provvedimenti delle civiche amministrazioni – ex art. 124, d.lgs. n. 267/2000 - comporta la presunzione ex lege di conoscenza delle stesse, rendendo gli atti immediatamente lesivi e imponendo al soggetto interessato l'onere di impugnazione entro il termine di sessanta giorni”, decorrente dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione. (Cons. Stato, sez. IV, Sentenza, 12 marzo 2025, n. 2058), solo nel caso in cui gli interessati siano direttamente contemplati nell’atto altrimenti la pubblicazione all’albo pretorio è insufficiente o irrilevante
La pubblicazione all’albo pretorio fa decorrere il termine d’impugnazione quando il soggetto interessato è direttamente contemplato nell’atto; per un provvedimento rivolto a una platea indeterminata e non notificato alla ricorrente, la pubblicazione non è sufficiente a provarne la conoscenza.
Non è in definitiva contestabile che a tutela della salute il sindaco possa intervenire con provvedimenti contingibili e urgenti, ma proprio la specialità di tali strumenti esige la sussistenza di una situazione di pericolo concreto e attuale e l’impossibilità di provvedere altrimenti, estremi che nel caso di specie non si rinvengono.
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute richiede un pericolo concreto e attuale e l’impossibilità di affrontarlo con gli strumenti ordinari.
Non è in definitiva contestabile che a tutela della salute il sindaco possa intervenire con provvedimenti contingibili e urgenti, ma proprio la specialità di tali strumenti esige la sussistenza di una situazione di pericolo concreto e attuale e l’impossibilità di provvedere altrimenti, estremi che nel caso di specie non si rinvengono.
Il ricorso ai poteri extra ordinem presuppone una situazione concreta e attuale di pericolo e l’assenza di rimedi ordinari adeguati; la finalità di tutela della salute, da sola, non basta a legittimare l’ordinanza.
Deve rilevarsi infatti che, come riferito dal Ministero competente, l'art. 3 del d.lgs. 259/2003 l'installazione — e per estensione l'ammodernamento — delle reti di comunicazioni elettroniche è attività di "preminente interesse generale", sia dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. 259/2003, per cui l'impianto oggetto di causa è assimilato ad opere di urbanizzazione primaria che, in quanto destinate ad un servizio di pubblica utilità ex art. 51 del d.lgs. 259/2003, sono "in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale"
L’installazione e l’ammodernamento delle reti di comunicazioni elettroniche costituiscono attività di preminente interesse generale, elemento che il parere considera nel valutare l’assenza dei presupposti per il divieto comunale adottato con ordinanza contingibile e urgente.
Deve rilevarsi infatti che, come riferito dal Ministero competente, l'art. 3 del d.lgs. 259/2003 l'installazione — e per estensione l'ammodernamento — delle reti di comunicazioni elettroniche è attività di "preminente interesse generale", sia dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. 259/2003, per cui l'impianto oggetto di causa è assimilato ad opere di urbanizzazione primaria che, in quanto destinate ad un servizio di pubblica utilità ex art. 51 del d.lgs. 259/2003, sono "in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale"
Gli impianti di comunicazione elettronica sono assimilati a opere di urbanizzazione primaria e, in quanto destinati a un servizio di pubblica utilità, sono in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e con ogni zona comunale.
Deve rilevarsi infatti che, come riferito dal Ministero competente, l'art. 3 del d.lgs. 259/2003 l'installazione — e per estensione l'ammodernamento — delle reti di comunicazioni elettroniche è attività di "preminente interesse generale", sia dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. 259/2003, per cui l'impianto oggetto di causa è assimilato ad opere di urbanizzazione primaria che, in quanto destinate ad un servizio di pubblica utilità ex art. 51 del d.lgs. 259/2003, sono "in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale"
La destinazione delle infrastrutture a un servizio di pubblica utilità concorre a fondarne la generale compatibilità con le diverse destinazioni urbanistiche del territorio comunale.
art. 14-bis, comma 2, l. 241/1990
In data 15 marzo 2024 il Comune ha attivato la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, legge n. 241/1990.
La disposizione è menzionata per descrivere l’attivazione della conferenza di servizi nel procedimento autorizzatorio, senza che il parere ne svolga un’interpretazione decisiva.
il Consiglio di Stato, cui la Inwit si è appellato, dopo aver accolto l’istanza cautelare con l'ordinanza n. 2216/2025, ha accolto l’appello con la sentenza n. 7602/2025 del 30 settembre 2025, ritenendo sussistente il vizio sollevato col primo motivo di censura (mancata comunicazione prevista dall’art. 7 della L. n. 241/1990) e dichiarando assorbiti gli altri.
La disposizione è richiamata nel resoconto della precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato il provvedimento dell’Ente Parco per mancata comunicazione di avvio del procedimento; tale statuizione non costituisce però l’oggetto dell’esame decisorio del presente parere.
il 16 maggio 2024 la Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha espresso parere negativo ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2024 per la presenza del vincolo paesaggistico: pertanto il Comune di Roccamonfina con provvedimento prot. n. 5191 del 22 maggio 2024 ha negato l'autorizzazione paesaggistica.
La norma è citata nella ricostruzione dei precedenti dinieghi paesaggistici, successivamente annullati dal TAR; non è applicata come fondamento della decisione sul ricorso straordinario.
Il T.A.R. Campania con la sentenza n. 3415/2025 del 28 aprile 2025 dichiarava il ricorso improcedibile essendo scaduto il termine massimo di durata della sospensione dei lavori previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/01 ed avendo la ricorrente richiesto l’autorizzazione idrogeologica, poi rilasciata in data 9 luglio 2025.
La disposizione è richiamata per riferire la durata massima della sospensione dei lavori nel distinto giudizio davanti al TAR; il presente parere non ne trae una regola decisoria.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
La Inwitt, ritenendo acquisito il nullaosta dell'Ente Parco e che si fosse formato il silenzio-assenso previsto dall'art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/03, con conseguente rilascio in forma tacita del relativo titolo abilitativo, il 4 settembre 2024 ha comunicato con autocertificazione l’avvenuta autorizzazione unica ex art. 44, dando avvio ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'impianto.
La disposizione è riportata quale presupposto invocato dalla società nella ricostruzione dei fatti circa la formazione del silenzio-assenso; il parere non decide la questione, concentrandosi sulla legittimità dell’ordinanza sindacale.
Massime di principio
- Chi eccepisce la tardività dell’impugnazione deve provare rigorosamente la piena conoscenza dell’atto in data anteriore alla scadenza del termine; non è ammessa l’inversione dell’onere della prova.
- La pubblicazione all’albo pretorio è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione quando l’interessato è direttamente contemplato nell’atto; se il provvedimento è rivolto a una platea indeterminata e non è notificato al ricorrente, la pubblicazione non basta, da sola, a dimostrarne la conoscenza ai fini della decorrenza del termine.
- L’acquiescenza a un atto amministrativo non può essere desunta in assenza di elementi probatori o indiziari gravi, precisi e concordanti di una consapevole accettazione; la mancata sottoscrizione del verbale recante una proposta di delocalizzazione è elemento contrario alla prova dell’acquiescenza.
- Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono cumulativamente contingibilità, urgenza, temporaneità e proporzionalità. La cessazione degli effetti non può essere rimessa a un evento futuro incerto nell’an e nel quando; occorrono inoltre un pericolo concreto e attuale e l’impossibilità di ricorrere agli strumenti ordinari.
- La finalità di tutela della salute non è sufficiente, da sola, a giustificare un’ordinanza extra ordinem: l’amministrazione deve dimostrare una situazione concreta e attuale di pericolo e l’assenza di rimedi ordinari idonei.
- Le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, in quanto opere di urbanizzazione primaria destinate a un servizio di pubblica utilità e di preminente interesse generale, sono in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e con ogni zona del territorio comunale.
Ordinanza comunale sulle infrastrutture 5G e ricorso straordinario di Inwit
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da Inwit contro il Comune di Roccamonfina, con l’intervento dell’Ente Parco regionale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale. La controversia verte sull’ordinanza sindacale n. 27 del 18 novembre 2024, che ha vietato sul territorio comunale l’installazione e l’attivazione di impianti 5G entro 70 metri dalle abitazioni, e sul verbale del 12 maggio 2025 relativo a una proposta di delocalizzazione dell’impianto.
Procedimento autorizzatorio e vicende precedenti
Il 18 gennaio 2024 Inwit aveva chiesto al Comune l’autorizzazione unica per un impianto destinato a ospitare antenne 5G. Nel procedimento avviato mediante conferenza di servizi, l’Ente Parco aveva rilasciato il nullaosta, mentre la Soprintendenza aveva espresso parere negativo paesaggistico; il Comune aveva quindi negato l’autorizzazione paesaggistica. Il TAR Campania aveva annullato tali dinieghi con sentenza n. 4163/2024 del 9 luglio 2024.
Inwit aveva quindi comunicato l’avvenuta formazione dell’autorizzazione unica, ritenendo maturato il silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003, e aveva avviato i lavori. Il Comune ne aveva disposto la sospensione il 14 novembre 2024 per la mancanza dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico. Separatamente, l’Ente Parco aveva annullato in autotutela il nullaosta e ordinato la sospensione dei lavori e il ripristino dei luoghi. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7602/2025 del 30 settembre 2025, aveva annullato il provvedimento del Parco per mancata comunicazione di avvio del procedimento, assorbendo le altre censure. L’autorizzazione idrogeologica era stata poi rilasciata dalla Comunità Montana il 9 luglio 2025.
Eccezioni preliminari: tardività e acquiescenza
Il Comune aveva eccepito la tardività del ricorso e l’acquiescenza di Inwit alla proposta di delocalizzazione. La Sezione respinge entrambe le eccezioni.
Quanto alla tempestività, la parte che eccepisce la tardività deve fornire rigorosa prova della piena conoscenza dell’atto in epoca anteriore alla scadenza del termine. L’ordinanza non era stata notificata alla società e non la individuava espressamente, essendo rivolta a una platea indeterminata. La pubblicazione all’albo pretorio non è quindi sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare la conoscenza anticipata. In mancanza di prova contraria, il termine decorre dalla conoscenza acquisita il 12 maggio 2025; il ricorso notificato il 3 settembre 2025 è pertanto tempestivo.
L’acquiescenza non è provata né da elementi diretti né da indizi gravi, precisi e concordanti. In particolare, il verbale recante la proposta comunale di delocalizzazione non è stato sottoscritto da un rappresentante di Inwit.
Limiti delle ordinanze contingibili e urgenti
La Sezione accoglie i primi tre motivi di ricorso, relativi ai presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti e alla violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. Il potere extra ordinem ha carattere eccezionale e derogatorio e può essere esercitato soltanto in presenza, cumulativamente, di contingibilità, urgenza, temporaneità e proporzionalità.
Nel caso concreto difetta la temporaneità: l’ordinanza non stabilisce una data certa di cessazione, ma collega la fine dei suoi effetti alla nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer e all’adozione di una nuova metodologia per le valutazioni preventive da parte di ISPRA/ARPA, eventi incerti sia nell’an sia nel quando. Mancano inoltre la prova di un pericolo imminente, tale da esigere un intervento non differibile, e l’individuazione di una situazione eccezionale non affrontabile attraverso gli strumenti ordinari.
La tutela della salute può giustificare l’intervento sindacale, ma non dispensa dalla dimostrazione di un pericolo concreto e attuale e dell’impossibilità di provvedere altrimenti. La Sezione sottolinea inoltre che l’installazione e l’ammodernamento delle reti di comunicazioni elettroniche sono attività di preminente interesse generale; gli impianti sono assimilati a opere di urbanizzazione primaria e, in quanto destinati a un servizio di pubblica utilità, sono in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e con ogni zona del territorio comunale.
Motivi assorbiti e conclusione
In applicazione del principio della ragione più liquida, le censure accolte esauriscono la vicenda e gli ulteriori motivi sono assorbiti o comunque ritenuti non idonei a condurre a una diversa decisione. La Sezione esprime pertanto il parere che il ricorso straordinario sia accolto, con annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata.
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