Parere n. 1713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Progetti Innovativi Lombardi S.r.l. - Pierluigi Coppo, contro Comune di Genova, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) nota del comune di Genova prot. 25/10/2021.0382384.u del 25 ottobre 2021, a firma del dirigente della direzione urbanistica, settore edilizia privata e tutela del territorio, avente ad oggetto “ingiunzione di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza dell’immobile sito in via Gerolamo ratto civ. 27-via Ramellina-Prà- violazione art. 89 bis r.e.c.”, con la quale è stata diffidata a dar corso a: a) “demolizione della porzione di fabbricato tuttora in essere, residuato dalla demolizione di altra parte dell’edificio”; b) “pulizia generale dell’area mediante rimozione di quanto depositato al suo interno nonché alla vegetazione spontanea ivi presente”; 2) articolo 89 bis del regolamento edilizio comunale, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 75 del 7 novembre 2017; 3) ogni altro presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese, ove e per quanto possa occorrere, la relazione di accertamento prot. n. 18748 del 20 gennaio 2021 e la comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 3373 del 28 gennaio 2021, richiamate nella nota impugnata.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel parere n. 644/2023 relativo al ricorso straordinario contro l’ingiunzione comunale di manutenzione, pulizia e messa in sicurezza di un immobile.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione del parere n. 644/2023, nel quale la società ricorrente era indicata come rappresentata dall’amministratore unico Tiziano Bonometti. Dal ricorso straordinario e dalla procura speciale risultava invece che la società aveva agito in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Pierluigi Coppo. Occorreva stabilire se la difforme indicazione del nominativo fosse un errore materiale correggibile e se la rettifica potesse essere disposta senza incidere sul contenuto decisorio e sulla motivazione del precedente parere, che aveva rigettato il ricorso.
Il parere
La Sezione accoglie l’istanza di correzione. La difforme indicazione del legale rappresentante è qualificata come mero errore materiale di trascrizione, comprovato dall’intestazione del ricorso e dalla procura speciale. L’errore non incide sul contenuto decisorio né sul percorso motivazionale del parere n. 644/2023: ogni riferimento alla società in persona di Tiziano Bonometti deve quindi essere sostituito con quello alla società in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Pierluigi Coppo, ferma restando ogni altra parte del parere.
Osservazioni
Correzione del parere n. 644/2023
È accolta l’istanza di correzione dell’errore materiale: il riferimento alla società ricorrente in persona dell’amministratore unico Tiziano Bonometti va sostituito, in ogni occorrenza, con il riferimento alla società in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Pierluigi Coppo. Resta ferma ogni altra parte del parere.
Massime di principio
- La difformità nell’indicazione del rappresentante di una parte può essere corretta come errore materiale quando gli atti del procedimento individuano chiaramente il nominativo corretto e la rettifica non incide sul contenuto decisorio né sulla motivazione del parere.
Correzione dell’errore materiale nel parere sul ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione I, si pronuncia sull’istanza presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per correggere un errore materiale contenuto nel parere n. 644/2023, relativo al ricorso straordinario proposto da Progetti Innovativi Lombardi S.r.l. contro il Comune di Genova.
Origine e contenuto dell’errore
Nel precedente parere la società ricorrente era indicata, nell’intestazione e in alcuni passaggi della motivazione, come rappresentata dall’amministratore unico Tiziano Bonometti. Dall’esame del ricorso straordinario e della procura speciale risultava invece che la società aveva proposto il gravame in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Pierluigi Coppo.
Valutazione della Sezione
La Sezione qualifica la difforme indicazione del nominativo come mero errore materiale di trascrizione, perché gli atti del procedimento consentono di identificare senza incertezza il legale rappresentante corretto. La rettifica non modifica il contenuto decisorio né il percorso motivazionale del precedente parere, che aveva rigettato il ricorso straordinario.
Esito
L’istanza è accolta. Nel parere n. 644/2023, reso nell’adunanza del 25 settembre 2025, ogni riferimento alla società in persona di Tiziano Bonometti deve essere sostituito con quello alla società in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Pierluigi Coppo; ogni altra parte del parere resta ferma.
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