Parere n. 1708/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora-OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- n. 207/2024 del 5 febbraio 2024 notificato in data 19 marzo 2024 con il quale è stata decisa l’inammissibilità dell’istanza e la relativa archiviazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento del Questore del 5 febbraio 2024, notificato il 19 marzo 2024, che ha dichiarato inammissibile e archiviato l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato in via straordinaria il provvedimento con cui il Questore ha dichiarato inammissibile e archiviato l’istanza presentata il 29 settembre 2023 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Ha dedotto che, pur essendo stato avviato un procedimento e svolti accertamenti sulla convivenza, la Questura non ha adottato un formale diniego né ha comunicato il preavviso di rigetto, precludendole le tutele esperibili; ha quindi prospettato l’eccesso di potere e la violazione del contraddittorio. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso straordinario perché rivolto contro un atto non definitivo, indicando che il provvedimento segnalava i rimedi esperibili. La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato controdeduzioni.
Il parere
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione preliminare del Ministero e dichiara il ricorso straordinario inammissibile, senza esaminare nel merito le censure relative alla forma del provvedimento e all’omesso preavviso di rigetto. Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario è proponibile soltanto contro atti definitivi, espressione ultima della volontà amministrativa in linea verticale. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal parere, contro i provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno è ammesso ricorso al Prefetto, in ragione del rapporto di subordinazione funzionale tra i due organi; il provvedimento impugnato non aveva quindi carattere definitivo. Inoltre, esso indicava correttamente il ricorso al Prefetto o quello giurisdizionale al TAR, sicché non è scusabile l’errore nella scelta del rimedio. Il parere non decide le censure di merito.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso è inammissibile perché rivolto contro un provvedimento del Questore non definitivo: contro i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno è ammesso ricorso al Prefetto, in ragione del rapporto di subordinazione funzionale tra Questore e Prefetto.
Scusabilità dell’errore nella scelta del rimedio
È esclusa la scusabilità dell’errore, poiché il provvedimento impugnato indicava in calce la possibilità di ricorrere al Prefetto oppure al TAR.
Censure di merito
Le censure relative alla mancata adozione di un formale diniego e all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non sono esaminate, essendo il ricorso dichiarato inammissibile in via preliminare.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
La Sezione, vagliata in via preliminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, la trova fondata ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, perché proposto avverso un atto amministrativo non definitivo.
Il ricorso straordinario è inammissibile quando è proposto contro un atto amministrativo non definitivo; può essere esperito soltanto contro atti che costituiscono l’espressione ultima, in linea verticale, della volontà della pubblica amministrazione.
legge 121/1981
Com’è noto, infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, avverso i provvedimenti negativi inerenti il permesso di soggiorno degli stranieri in Italia è ammesso ricorso al Prefetto in quanto, pur essendo venuto meno, con la legge n. 121/1981, il rapporto di subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto, tuttavia sussiste tra i due organi un rapporto di subordinazione funzionale che non consente di riconoscere a tali provvedimenti del Questore carattere di definitività.
La legge n. 121/1981 ha eliminato la subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto, ma, secondo il principio giurisprudenziale richiamato, permane una subordinazione funzionale che consente il ricorso al Prefetto e impedisce di considerare definitivi i provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile solo contro provvedimenti definitivi, che rappresentino l’espressione ultima della volontà amministrativa in linea verticale; la presenza di un rimedio amministrativo gerarchico o funzionale esclude la definitività dell’atto impugnato.
- I provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno non sono definitivi quando è ammesso ricorso al Prefetto in ragione del rapporto di subordinazione funzionale tra i due organi.
- L’indicazione chiara, nel provvedimento, dei rimedi esperibili costituisce elemento che esclude la scusabilità dell’errore nella scelta di un rimedio diverso.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro un provvedimento non definitivo
Il parere riguarda il ricorso straordinario di una privata contro il Ministero dell’interno, avverso il provvedimento del Questore del 5 febbraio 2024 che ha dichiarato inammissibile e archiviato la sua istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile perché proposto contro un atto non definitivo.
Vicenda e censure
La domanda di permesso era stata presentata il 29 settembre 2023. La ricorrente ha contestato che la Questura, pur avendo avviato l’istruttoria con accertamenti sulla convivenza, non abbia adottato un formale provvedimento di diniego e non abbia comunicato il preavviso di rigetto. Ha dedotto l’eccesso di potere e la mancata instaurazione del contraddittorio. Il provvedimento è stato notificato il 19 marzo 2024; il ricorso straordinario è stato notificato il 16 luglio 2024.
Definitività dell’atto e rimedio amministrativo
Il Ministero ha eccepito che il provvedimento del Questore non fosse definitivo. La Sezione ritiene fondata l’eccezione ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che esclude il ricorso straordinario contro gli atti non definitivi. Richiama il consolidato orientamento secondo cui, contro i provvedimenti negativi del Questore in materia di permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Prefetto. Sebbene la legge n. 121/1981 abbia eliminato il rapporto di subordinazione gerarchica del Questore al Prefetto, permane tra i due organi una subordinazione funzionale, incompatibile con la definitività del provvedimento del Questore.
Indicazione dei rimedi e conclusione
Il provvedimento impugnato indicava espressamente la possibilità di ricorrere al Prefetto oppure al TAR; per questo la Sezione esclude anche la scusabilità dell’errore nella scelta del rimedio. La declaratoria preliminare di inammissibilità impedisce l’esame delle censure di merito sul mancato preavviso di rigetto e sulla forma dell’atto. Il parere conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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