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Parere

Parere n. 1712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor Giuseppe Stabile contro il Comune di Roma Capitale per l’annullamento: a) della determina dirigenziale n. 637 del 4 novembre 2013, di diniego dell’istanza di condono edilizio; b) di ogni altro atto o provvedimento, anche ivi non richiamato, presupposto, connesso o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202401525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento della determina dirigenziale n. 637 del 4 novembre 2013, recante diniego di condono edilizio, e degli atti presupposti, connessi o conseguenziali.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego del condono edilizio relativo a opere abusive realizzate su un’unità abitativa di sua proprietà a Ostia Lido, in area sottoposta a vincoli paesaggistici e territoriali. L’istanza di condono ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004 era stata presentata nel 2004 dalla precedente proprietaria, dopo il rigetto nel 2001 di una precedente domanda di sanatoria relativa alle stesse opere. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione della disciplina statale e regionale sul condono e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e difetto di istruttoria; ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 della L.R. Lazio n. 12/2004. In subordine ha contestato la compatibilità dell’art. 3 della legge regionale con il diritto UE e con l’art. 117 Cost., chiedendo, se necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o la rimessione alla Corte costituzionale. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e ne ha contestato la fondatezza. Il Consiglio di Stato ha rilevato che gli atti non consentono ancora di stabilire quando il diniego sia stato notificato: la relazione ministeriale indica l’8 ottobre 2013, mentre la relata presente nel fascicolo riporta, in modo contraddittorio, il 26 e il 28 novembre 2013.

Il parere

La Sezione non ha deciso né l’eccezione di tardività né i motivi di merito, e ha lasciato impregiudicata ogni questione in rito e nel merito. Ha disposto un’integrazione istruttoria: Roma Capitale deve fornire, entro 30 giorni dalla trasmissione del parere, chiarimenti puntuali sulla data di notifica del provvedimento impugnato, previa comunicazione al Ministero riferente e al ricorrente, affinché possano presentare eventuali osservazioni. Il parere ha quindi natura interlocutoria e non determina alcuna prevalenza del ricorrente o dell’amministrazione.

Osservazioni

Data di notifica del diniego e tempestività del ricorso

Per valutare l’eccezione di tardività è necessario chiarire la data in cui il provvedimento impugnato è stato notificato. La relazione ministeriale indica l’8 ottobre 2013 senza che dagli atti emerga la ragione di tale data; la relata del messo comunale reca invece due date discordanti, 26 e 28 novembre 2013. Roma Capitale deve fornire chiarimenti puntuali entro 30 giorni dalla trasmissione del parere, previa comunicazione al Ministero e al ricorrente per eventuali osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004

    Il Collegio ritiene che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione, considerato che, ai fini della preliminare valutazione della fondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione, occorre far chiarezza sui termini di notifica al ricorrente del provvedimento impugnato.

    La disposizione regionale costituisce la base del diniego impugnato, ma il Collegio non ne esamina l’applicazione: la decisione sulla norma e sui motivi di merito è rinviata, perché occorre prima chiarire la tempestività del ricorso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Considerati i citati vincoli paesaggistici, il Comune di Roma Capitale in data 19 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6, comma 2, L.R. Lazio 12/2004, comunicava al ricorrente, in qualità di proprietario, il preavviso di rigetto, stante quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 12/2004. Nei confronti di tale preavviso il signor Stabile non produceva alcuna controdeduzione.

    Il testo riferisce che il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto in base all’art. 10-bis e che il destinatario non ha presentato controdeduzioni. Il Consiglio di Stato non formula, in questa fase interlocutoria, una valutazione sulla regolarità o sugli effetti di tale adempimento.

  • art. 32 L. n. 326/2003

    L’istanza di condono edilizio era stata presentata in data 25 marzo 2004 dalla precedente proprietaria dell’immobile ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004, che aveva, peraltro, già presentato domanda di concessione in sanatoria ex art. 13, L. 47/1985, il 23 settembre 1999 con riferimento alle medesime opere.

    La disposizione è indicata quale fonte statale in base alla quale era stata presentata l’istanza di condono. Il parere non ne interpreta i presupposti né decide la censura relativa alla sua applicazione.

  • art. 33 L. n. 326/2003

    Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa applicazione dei principi degli artt. 32 e 33, L. n. 326/2003, nonché dei principi generali in materia di condono edilizio, anche con riferimento agli artt. 32 e 33, L. n. 47/85.

    La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso relativo alla disciplina del condono, ma il Collegio non lo esamina nel merito e non ne enuncia un’interpretazione.

  • art. 13 L. n. 47/1985

    L’istanza di condono edilizio era stata presentata in data 25 marzo 2004 dalla precedente proprietaria dell’immobile ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004, che aveva, peraltro, già presentato domanda di concessione in sanatoria ex art. 13, L. 47/1985, il 23 settembre 1999 con riferimento alle medesime opere. Tale domanda era stata rigettata con determina dirigenziale del 4 luglio 2001, avverso la quale in data 5 dicembre 2001, era stato presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, respinto con provvedimento presidenziale del 28 luglio 2010.

    La norma è richiamata per descrivere la precedente domanda di sanatoria, già respinta e relativa alle medesime opere. Il parere interlocutorio non rivaluta tale precedente procedimento né attribuisce alla disposizione un’interpretazione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa applicazione dei principi degli artt. 32 e 33, L. n. 326/2003, nonché dei principi generali in materia di condono edilizio, anche con riferimento agli artt. 32 e 33, L. n. 47/85. Violazione degli artt. 2 e 3, L.R. Lazio n. 12/2004, anche con riferimento alla disciplina urbanistica vigente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90. Difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..

    La disposizione è invocata dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione e istruttoria del diniego. Il Consiglio di Stato non decide tali censure, che restano impregiudicate.

  • art. 6, comma 2, L.R. Lazio n. 12/2004

    Considerati i citati vincoli paesaggistici, il Comune di Roma Capitale in data 19 febbraio 2013, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6, comma 2, L.R. Lazio 12/2004, comunicava al ricorrente, in qualità di proprietario, il preavviso di rigetto, stante quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 12/2004. Nei confronti di tale preavviso il signor Stabile non produceva alcuna controdeduzione.

    La norma è menzionata quale ulteriore fondamento procedimentale del preavviso di rigetto. La Sezione non esamina in questa fase la legittimità del diniego né la correttezza dell’applicazione della disciplina regionale.

  • art. 2 L.R. Lazio n. 12/2004

    Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa applicazione dei principi degli artt. 32 e 33, L. n. 326/2003, nonché dei principi generali in materia di condono edilizio, anche con riferimento agli artt. 32 e 33, L. n. 47/85. Violazione degli artt. 2 e 3, L.R. Lazio n. 12/2004, anche con riferimento alla disciplina urbanistica vigente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

    La disposizione regionale è richiamata tra le norme che il ricorrente assume violate; il parere non decide la relativa censura.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    In via subordinata si denuncia: l’illegittimità della L.R. Lazio n. 12/2004 per contrasto con il diritto dell’Unione Europea: violazione dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., violazione del principio di proporzionalità (artt. 5 e 12 T.U.E. e 296 del T.F.U.E.), ovvero incostituzionalità della medesima disposizione, anche in uno con la L. n. 269/2003, ex art. 117 Cost..

    La disposizione è invocata dal ricorrente a sostegno della censura subordinata di incompatibilità della legge regionale con il diritto UE. Il Consiglio di Stato non si pronuncia sulla questione.

  • artt. 5 e 12 TUE

    In via subordinata si denuncia: l’illegittimità della L.R. Lazio n. 12/2004 per contrasto con il diritto dell’Unione Europea: violazione dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., violazione del principio di proporzionalità (artt. 5 e 12 T.U.E. e 296 del T.F.U.E.), ovvero incostituzionalità della medesima disposizione, anche in uno con la L. n. 269/2003, ex art. 117 Cost..

    Gli articoli sono richiamati dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità nell’ambito della contestazione subordinata; il Collegio non valuta la censura né la necessità del rinvio pregiudiziale.

  • art. 296 TFUE

    In via subordinata si denuncia: l’illegittimità della L.R. Lazio n. 12/2004 per contrasto con il diritto dell’Unione Europea: violazione dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., violazione del principio di proporzionalità (artt. 5 e 12 T.U.E. e 296 del T.F.U.E.), ovvero incostituzionalità della medesima disposizione, anche in uno con la L. n. 269/2003, ex art. 117 Cost..

    La norma è richiamata nel motivo subordinato prospettato dal ricorrente. Il parere non ne esamina la pertinenza né decide la compatibilità della disciplina regionale con il diritto UE.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    In via subordinata si denuncia: l’illegittimità della L.R. Lazio n. 12/2004 per contrasto con il diritto dell’Unione Europea: violazione dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., violazione del principio di proporzionalità (artt. 5 e 12 T.U.E. e 296 del T.F.U.E.), ovvero incostituzionalità della medesima disposizione, anche in uno con la L. n. 269/2003, ex art. 117 Cost..

    La norma costituzionale è invocata a fondamento della richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale. La Sezione lascia impregiudicata la questione.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura: a) violazione e falsa applicazione dei principi degli artt. 32 e 33, L. n. 326/2003, nonché dei principi generali in materia di condono edilizio, anche con riferimento agli artt. 32 e 33, L. n. 47/85. Violazione degli artt. 2 e 3, L.R. Lazio n. 12/2004, anche con riferimento alla disciplina urbanistica vigente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità. b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90. Difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost..

    Il ricorrente richiama i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità in relazione alla censura di difetto di istruttoria; il Collegio non si pronuncia su tale motivo.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione resistente eccepisce la tardività di un ricorso straordinario, la verifica della tempestività richiede che dagli atti risulti con chiarezza la data di notificazione del provvedimento impugnato; in presenza di date discordanti o di indicazioni non riscontrabili, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria prima di decidere.

Diniego di condono edilizio a Ostia Lido

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro il diniego di condono edilizio adottato da Roma Capitale con determina dirigenziale n. 637 del 4 novembre 2013. Il Consiglio di Stato non decide il ricorso: dispone un’integrazione istruttoria per chiarire la data di notifica del diniego, rilevante per l’eccezione di tardività.

Fatti e procedimento di condono

Le opere abusive interessano un’unità abitativa di proprietà del ricorrente, sita a Ostia Lido, in area gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004 e del D.M. 21 ottobre 1954, nonché indicata come «lettera A PTP, Ambito 2 TL C2 -1». La domanda di condono ai sensi della L. n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004 era stata presentata il 25 marzo 2004 dalla precedente proprietaria. La stessa aveva già richiesto, il 23 settembre 1999, una concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985 per le medesime opere; la domanda era stata respinta il 4 luglio 2001 e il ricorso straordinario contro tale diniego era stato respinto con provvedimento presidenziale del 28 luglio 2010.

Nel procedimento relativo alla successiva istanza, il Comune aveva comunicato il preavviso di rigetto il 19 febbraio 2013, richiamando l’art. 10-bis della L. n. 241/1990, l’art. 6, comma 2, e l’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004. Il destinatario non aveva presentato controdeduzioni. Il diniego era motivato con l’ostatività prevista dalla disciplina regionale per le opere abusive non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, realizzate su immobili sottoposti ai vincoli contemplati dalla disposizione.

Motivi di ricorso e questioni subordinate

Il ricorrente ha contestato l’applicazione della disciplina statale e regionale sul condono, deducendo anche travisamento dei fatti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria, in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’art. 97 Cost., nonché un’ulteriore violazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale.

In via subordinata ha prospettato l’incompatibilità dell’art. 3 della L.R. Lazio n. 12/2004 con il diritto UE, richiamando l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità, e ha chiesto, se necessario, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In ulteriore subordine ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. Il Ministero ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e ne ha contestato la fondatezza.

Necessità di chiarire la data di notifica

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, poiché la verifica preliminare dell’eccezione di tardività dipende dalla data di notifica del provvedimento impugnato. La relazione ministeriale indica l’8 ottobre 2013, ma il parere rileva che non se ne rinviene la causa negli atti; la relata del messo comunale, a sua volta, riporta contraddittoriamente le date del 26 e del 28 novembre 2013.

Dispositivo e fase successiva

Il Consiglio di Stato ha disposto che Roma Capitale trasmetta chiarimenti puntuali sulla notificazione entro 30 giorni dalla trasmissione del parere, previa comunicazione al Ministero riferente e al ricorrente per eventuali osservazioni. Restano impregiudicate tutte le questioni in rito e nel merito, compresa l’eccezione di tardività, la legittimità del diniego e le questioni prospettate in relazione al diritto UE e alla Costituzione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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