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Parere

Parere n. 1711/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dai signori Marisa Volpone e Marco Brusutti contro la Città Metropolitana di Venezia per l’annullamento: a) della delibera del Consiglio metropolitano n. 30/2023 del 15 dicembre 2023, nonché dei relativi allegati ed atti istruttori, avente ad oggetto “Approvazione della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città Metropolitana al 31 dicembre 2022 delle conseguenti azioni di razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e smi- verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022”, limitatamente alla parte in cui dispone la vendita delle partecipazioni detenute da ATVO S.p.a. nella società Brusutti S.r.l; b) della deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia n. 16 del 14 dicembre 2023, nonché dei relativi allegati ed atti istruttori, avente ad oggetto “Approvazione della relazione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022 per la ricognizione periodica della gestione del servizio di trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia.”.

Giustizia amministrativa202500274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Città Metropolitana di Venezia n. 30/2023 e della deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale di Venezia n. 16/2023, relative alla ricognizione delle partecipazioni e alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale, nella parte concernente la vendita della partecipazione detenuta da ATVO S.p.a. in Brusutti S.r.l.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

I ricorrenti, soci di maggioranza di Brusutti S.r.l., hanno impugnato la deliberazione metropolitana del 15 dicembre 2023, che disponeva la vendita della partecipazione detenuta da ATVO S.p.a. nella società, e la deliberazione dell’Assemblea dell’Ente di Governo del TPL del 14 dicembre 2023 sulla ricognizione periodica della gestione del servizio. Hanno dedotto: difetto di motivazione e di istruttoria; mancato coordinamento con gli altri soggetti pubblici proprietari di ATVO e violazione delle linee guida del MEF e della Corte dei conti; mancata considerazione della scadenza dell’affidamento diretto e della scelta di procedere con gara; illegittimità delle modalità e dell’oggetto della dismissione, anche per l’omessa valutazione della scissione o fusione aziendale e della tutela degli elementi dell’azienda; violazione dell’art. 5, comma 4, del regolamento CE n. 1370/2007 e del d.lgs. n. 201/2022, sostenendo la legittimità dell’affidamento diretto e l’assenza di un obbligo di vendita; contraddittorietà degli atti e disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe della FAP. Il Comune di Venezia e il Ministero avevano prospettato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche in considerazione della sentenza del TAR Veneto n. 816/2024 sulla medesima questione. In seguito, gli stessi ricorrenti hanno comunicato di non avere più interesse alla decisione.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i sette motivi di ricorso. Presa atto della comunicazione dei ricorrenti del 5 agosto 2026, con cui è stata dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione, ha ritenuto il ricorso improcedibile. La sentenza del TAR Veneto n. 816/2024 e la posizione del Ministero sono riportate come antecedenti della vicenda, ma la dichiarazione di improcedibilità è fondata sulla sopravvenuta carenza d’interesse comunicata dai ricorrenti.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza d’interesse

I ricorrenti hanno comunicato il 5 agosto 2026 di non avere più interesse alla decisione del ricorso; il Collegio, preso atto di tale comunicazione, ha dichiarato il gravame improcedibile senza esaminare i motivi di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

    Il testo identifica il rimedio come ricorso straordinario e ne definisce l’esito consultivo, ma non richiama una specifica disposizione del d.P.R. 1199/1971 né sviluppa un’interpretazione normativa.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando il ricorrente comunica in modo sopravvenuto di non avere più interesse alla decisione, il Consiglio di Stato può dichiarare il ricorso improcedibile senza pronunciarsi sui motivi di merito.

Impugnazione degli atti sulla partecipazione in Brusutti S.r.l.

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due soci di maggioranza di Brusutti S.r.l. contro la Città Metropolitana di Venezia. Sono state impugnate la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30/2023 del 15 dicembre 2023, relativa alla ricognizione delle partecipazioni e alla razionalizzazione periodica, limitatamente alla vendita della partecipazione detenuta da ATVO S.p.a. in Brusutti S.r.l., e la deliberazione n. 16 del 14 dicembre 2023 dell’Assemblea dell’Ente di Governo del TPL del bacino veneziano, concernente la ricognizione periodica della gestione del servizio.

Motivi del ricorso

I ricorrenti avevano dedotto sette profili di illegittimità: carenza di motivazione e istruttoria; mancato coordinamento con gli altri soggetti pubblici proprietari di ATVO e violazione delle linee guida del MEF e della Corte dei conti; omessa considerazione della scadenza dell’affidamento diretto e della scelta di ricorrere a una gara; difetti nella valutazione dell’oggetto e delle modalità della vendita, inclusa la mancata considerazione della scissione o fusione e della tutela degli elementi aziendali; violazione dell’art. 5, comma 4, del regolamento CE n. 1370/2007 e del d.lgs. n. 201/2022, in relazione alla legittimità dell’affidamento diretto e all’asserita assenza dell’obbligo di vendita; contraddittorietà tra gli atti; disparità di trattamento rispetto a situazioni ritenute analoghe della FAP.

Sopravvenienza processuale e decisione

Il Comune di Venezia aveva eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, richiamando anche la sentenza del TAR Veneto n. 816/2024 sulla medesima questione; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva aderito a tale rilievo. Successivamente, il 5 agosto 2026, i ricorrenti hanno comunicato alla Sezione di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.

Il Consiglio di Stato ha preso atto della comunicazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Non ha quindi esaminato né deciso nel merito i motivi relativi alla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTrasporto pubblico localeRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiProcesso amministrativoServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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