Parere n. 1709/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Dario Girolamo Russo contro il Ministero della difesa per l’annullamento: a) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0249927 del 22 aprile 2024 di reiezione del ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. 30; b) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2024 0335551 del 5 giugno 2024 di reiezione del ricorso gerarchico avverso il rapporto informativo n. 31.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei decreti dirigenziali del 22 aprile 2024 e del 5 giugno 2024, di rigetto dei ricorsi gerarchici avverso la scheda valutativa n. 30 e il rapporto informativo n. 31
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti che hanno respinto i ricorsi gerarchici contro la scheda valutativa relativa al periodo 12 settembre 2022 – 5 settembre 2023 e il rapporto informativo relativo al periodo 6 settembre 2023 – 19 novembre 2023. Ha dedotto la violazione della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e l’eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, lamentando il contrasto con precedenti valutazioni ed espressioni elogiative e l’incoerenza tra i giudizi complessivi e le voci analitiche. Ha inoltre contestato che il calo di rendimento fosse fondato su rilievi del compilatore e del primo revisore, compreso quello relativo alla mancata indicazione delle generalità della vittima in una segnalazione, sostenendo che il rilievo sarebbe stato adottato da un comando non competente secondo la Guida per le segnalazioni dell’Arma.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso il parere che debba essere respinto. I giudizi caratteristici dei militari implicano un’elevata discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, discriminazione o palese travisamento dei fatti, la cui dimostrazione incombe sul ricorrente. La scheda non deve contenere un’analitica ricostruzione dei fatti di carriera: è sufficiente un giudizio sintetico quando le valutazioni complessive corrispondono alle aggettivazioni delle singole voci. L’abbassamento della qualifica non richiede necessariamente fatti di particolare gravità. Ogni valutazione è autonoma rispetto a quelle di altri periodi; valutazioni precedenti o successive più favorevoli non fondano un diritto alla stabilità del giudizio né impongono una motivazione specifica, salvo l’attribuzione di valori estremi. La Sezione ha applicato il criterio della ragione più liquida e non ha esaminato espressamente le ulteriori doglianze, ritenendole comunque inidonee a determinare un esito diverso.
Osservazioni
Difetto di motivazione e contrasto con valutazioni precedenti
La censura è respinta: la valutazione caratteristica riguarda autonomamente il rendimento nel periodo considerato e può essere espressa sinteticamente, purché trovi corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole voci. Il confronto con valutazioni più favorevoli di altri periodi non dimostra di per sé l’illegittimità né attribuisce un diritto alla costanza del giudizio; una motivazione specifica è necessaria in caso di attribuzione di valori estremi.
Illogicità e contraddittorietà dei giudizi e delle voci analitiche
La censura non conduce all’accoglimento: il sindacato sulle valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica è limitato ai casi di manifesta illogicità, carattere discriminatorio o palese travisamento dei presupposti di fatto, che devono essere dimostrati dal ricorrente. Il Collegio non ha svolto un esame separato di tutti gli argomenti, facendo applicazione della ragione più liquida.
Rilievo sulla segnalazione e competenza del comando
La doglianza relativa al rilievo per la mancata indicazione delle generalità della vittima e alla competenza del comando che lo avrebbe formulato non è stata esaminata espressamente. In applicazione della ragione più liquida, il Collegio ha ritenuto le censure non esaminate non rilevanti e comunque inidonee a sostenere una conclusione diversa.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1990, n. 241
violazione legge n. 241/1990 per inesistente e comunque non valida motivazione
La legge è invocata dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione; il Consiglio di Stato respinge la censura applicando i principi specifici sulla motivazione della documentazione caratteristica e sull’autonomia delle valutazioni periodiche.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Ricorso straordinario proposto dal signor Dario Girolamo Russo contro il Ministero della difesa
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non espone una specifica interpretazione delle disposizioni del decreto.
Massime di principio
- I giudizi caratteristici sul personale militare, in quanto espressione di elevata discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, carattere discriminatorio o palese travisamento dei presupposti di fatto; spetta al ricorrente dimostrare tali vizi.
- La documentazione caratteristica può formulare un giudizio complessivo sintetico senza elencare analiticamente fatti e circostanze, purché il giudizio trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole voci valutative.
- La valutazione riferita a un determinato periodo di servizio è autonoma rispetto alle valutazioni di periodi precedenti o successivi; il militare non ha un diritto acquisito alla costanza del giudizio né all’immodificabilità in pejus di una valutazione favorevole.
- Il fatto che una valutazione sia inferiore rispetto a quelle precedenti non impone, di per sé, una motivazione specifica; nella documentazione caratteristica tale obbligo sussiste, secondo il principio richiamato, in caso di attribuzione di valori estremi, positivi o negativi.
- L’abbassamento della qualifica nella documentazione caratteristica non deve necessariamente essere fondato su fatti di particolare gravità, poiché la valutazione deve rappresentare il rendimento complessivo del militare nel periodo considerato.
- Il criterio della ragione più liquida consente di decidere sulla questione di immediata e agevole soluzione idonea a definire la controversia, senza esaminare gli ulteriori motivi che non potrebbero condurre a un esito diverso.
Valutazioni caratteristiche di un ufficiale dei Carabinieri
Il parere riguarda il ricorso straordinario di un Maggiore dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa, relativo a due valutazioni di servizio e ai provvedimenti che hanno respinto i corrispondenti ricorsi gerarchici. La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto.
Atti e periodi valutati
Sono stati impugnati il decreto dirigenziale del 22 aprile 2024, che ha respinto il ricorso gerarchico contro la scheda valutativa n. 30, e il decreto dirigenziale del 5 giugno 2024, che ha respinto il ricorso gerarchico contro il rapporto informativo n. 31. I documenti riguardano, rispettivamente, i periodi dal 12 settembre 2022 al 5 settembre 2023 e dal 6 settembre 2023 al 19 novembre 2023.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha denunciato la violazione della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e l’eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Ha contestato il peggioramento rispetto a valutazioni precedenti e alle espressioni elogiative ricevute, nonché la coerenza tra i giudizi complessivi e le valutazioni delle singole voci. Ha inoltre sostenuto che il calo di rendimento sarebbe derivato da rilievi del compilatore e del primo revisore, contestando in particolare la legittimità e la competenza del comando che aveva formulato un rilievo sulla mancata indicazione delle generalità della vittima in una segnalazione.
Sindacato sulle valutazioni caratteristiche
La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i giudizi formulati dai superiori gerarchici sulle capacità e attitudini degli ufficiali comportano un’elevata discrezionalità tecnica, poiché apprezzano concretamente il servizio svolto. Il sindacato di legittimità è quindi circoscritto alla manifesta illogicità, alla discriminazione o al palese travisamento dei presupposti di fatto, che devono essere dimostrati dal ricorrente. È richiamata, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2423.
Motivazione e autonomia dei periodi valutativi
La scheda valutativa non deve riportare un elenco analitico dei fatti o delle circostanze della carriera: può contenere un giudizio complessivo sintetico quando questo corrisponde alle aggettivazioni delle singole voci. L’abbassamento della qualifica non richiede necessariamente fatti di particolare gravità, perché le capacità e il rendimento possono variare nel tempo e la scheda deve dar conto del servizio nel periodo specificamente considerato.
Ogni valutazione è autonoma rispetto a quelle relative a periodi diversi e non è vincolata dai giudizi più favorevoli precedenti o successivi. Non sussiste un diritto acquisito alla costanza della valutazione o all’immodificabilità in pejus di un giudizio positivo. La valutazione inferiore rispetto al passato non impone di per sé una motivazione specifica; secondo il principio richiamato dalla Sezione, una motivazione specifica è richiesta in caso di attribuzione di valori estremi, positivi o negativi. Sul punto è citata Cons. Stato, sez. II, n. 8596/2024, oltre alle altre pronunce richiamate nel parere.
Esito e ragione più liquida
Applicando la ragione più liquida, la Sezione ha ritenuto sufficiente la questione idonea a definire la controversia e non ha esaminato separatamente gli ulteriori argomenti, giudicandoli comunque inidonei a condurre a una decisione diversa. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e il parere conclusivo è per il rigetto.
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