Cassazione Civile, Ordinanza n. 27094/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazioni fiscali presentate dalla società conferente del ramo d'azienda. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto responsabile in via solidale la società conferitaria, ai sensi dell'art. 2560 c.c., per i debiti tributari della conferente e ha poi negato la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la cartella non avesse natura di atto impositivo ma fosse un mero atto di riscossione. La società ha impugnato il diniego, deducendo che la cartella fosse il primo atto con cui la pretesa tributaria le era stata comunicata e che, perciò, la controversia dovesse rientrare tra quelle definibili agevolmente.
La decisione
La Corte ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nei confronti della società conferitaria, la cartella di pagamento emessa in ragione della ritenuta responsabilità ex art. 2560 c.c. costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata e comunicata al contribuente, con conseguente natura impositiva dell'atto ai fini della definizione agevolata. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018
"possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi"
La definizione agevolata è ammessa quando la controversia ha ad oggetto un atto che, nel caso concreto, esaurisce la comunicazione della pretesa fiscale al contribuente e consente di contestarne anche il merito.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Prevede la sospensione del giudizio in pendenza della domanda di definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La definizione determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
"va enunciato il seguente principio di diritto"
La Corte enuncia il principio di diritto rilevante ai fini della decisione, senza rinvio.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
Rileva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
Fondamento della responsabilità della società conferitaria per i debiti della conferente, che nel caso concreto qualifica la pretesa tributaria azionata con la cartella.
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo automatizzato e la relativa cartella possono assumere natura impositiva quando costituiscono il primo e unico atto con cui la pretesa è portata a conoscenza del contribuente.
art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972
Analogo richiamo al controllo automatizzato in materia IVA, da cui può derivare una cartella non meramente riscossiva se unica manifestazione della pretesa.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per contestare il merito della pretesa quando costituisce il primo atto impositivo.
Massime di principio
- In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, la natura della cartella va valutata in concreto: se essa costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al destinatario, l'atto assume funzione impositiva anche ai fini del condono.
- La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere mera riscossione quando segue un atto impositivo già autonomamente formatosi; invece, è atto impositivo quando è il solo veicolo della pretesa e consente di contestare anche il merito del debito tributario.
- Nel caso di responsabilità della società conferitaria per debiti della conferente, la cartella fondata sull'art. 2560 c.c. non coincide con una semplice richiesta di pagamento di somme già accertate nei confronti del destinatario, ma rappresenta il primo atto con cui si rende opponibile a quest'ultimo la pretesa tributaria.
- Ai fini della definibilità agevolata della lite, è irrilevante la denominazione formale dell'atto: occorre verificare se il contribuente abbia ricevuto una determinata pretesa nell'an e nel quantum solo con la cartella impugnata.
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