Cassazione Civile, Ordinanza n. 22788/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, disposto per legge, del personale del soppresso Registro Italiano Dighe ai ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavoratori chiedevano di conservare, dopo il passaggio, non solo il livello retributivo complessivo, ma anche specifiche voci e istituti previsti dalla contrattazione integrativa della precedente amministrazione di provenienza, in particolare l'indennità di specificità organizzativa, il compenso per l'utilizzo flessibile della professionalità, la polizza sanitaria integrativa e la partecipazione alle procedure di riqualificazione del personale. In ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 2, comma 175, del d.l. n. 262/2006 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la norma speciale avrebbe imposto la conservazione dello stato giuridico ed economico e quindi di tutti gli istituti contrattuali previsti per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di assegno ad personam ex art. 3, commi 53, 57 e 58, l. n. 537/1993, deducendo la non riassorbibilità e la mancata inclusione di tutte le voci retributive pregresse; 3) violazione delle norme citate per non avere la Corte territoriale incluso, nel calcolo dell'assegno ad personam, le voci fisse e continuative relative all'indennità di specificità organizzativa e al compenso per utilizzo flessibile della professionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretto il principio secondo cui, dopo il trasferimento al Ministero, non può essere mantenuta l'ultrattività della contrattazione collettiva del comparto di provenienza, salvo specifica previsione legislativa, e che sulla domanda subordinata vi era comunque un rigetto implicito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini della determinazione dell'assegno ad personam e della garanzia di irriducibilità della retribuzione nel passaggio ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, non è sufficiente escludere in astratto le voci come "accessorie", ma occorre verificare in concreto se esse abbiano carattere fisso e continuativo e siano certe nell'an e nel quantum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia
art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006
la disposizione, che prevede la conservazione dello stato giuridico ed economico del personale trasferito, non cristallizza la disciplina contrattuale del comparto di provenienza né consente l'ultrattività della contrattazione del precedente ente
art. 12 preleggi
invocato dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione letterale della norma speciale; la Corte la disattende
il trasferimento di personale tra amministrazioni comporta continuità del rapporto, ma inserimento nella nuova realtà organizzativa e applicazione della disciplina del cessionario, salvo diversa previsione espressa
richiamato in via di rinvio dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001; il passaggio non consente di mantenere indefinitamente la contrattazione del cedente
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato come principio di parità di trattamento che sarebbe contradetto da un'ultrattività eccezionale non espressamente prevista
art. 97 Cost.
evocato quale ulteriore argomento contro una lettura che consoliderebbe un regime di favore privo di giustificazione
art. 3, comma 53, l. n. 537/1993
richiamato dai ricorrenti per sostenere la non riassorbibilità dell'assegno ad personam; la Corte osserva che il riferimento normativo è incongruo nel contesto evocato e che la censura non coglie il punto decisivo
art. 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993
invocato per la determinazione dell'assegno ad personam; la Corte ribadisce che la verifica deve riguardare le voci fisse e continuative effettivamente percepite
artt. 15 e 18 CCNI PCM
richiamati come fonte delle indennità di utilizzo flessibile della professionalità e di specificità organizzativa; la loro applicabilità dopo il passaggio dipende dalla verifica della natura fissa e continuativa delle voci ai fini dell'assegno personale
richiamato per dare continuità al precedente giurisprudenziale utilizzato dalla Corte
richiamato come esempio di disciplina transitoria espressa che manteneva temporaneamente il trattamento giuridico ed economico del personale fino al nuovo inquadramento
L. n. 183/1989, art. 9
richiamata come antecedente normativo nella ricostruzione della vicenda organizzativa del personale trasferito
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche contrattualizzate, la continuità del rapporto non implica automaticamente la conservazione indefinita della contrattazione collettiva del precedente comparto: la disciplina applicabile è quella dell'amministrazione di destinazione, salvo una previsione espressa e inequivoca in senso diverso.
- La formula legislativa che garantisce la conservazione dello "stato giuridico ed economico in godimento" tutela la posizione acquisita del dipendente e il livello retributivo raggiunto, ma non cristallizza tutte le previsioni normative e contrattuali del precedente ente né impedisce l'applicazione del nuovo assetto contrattuale.
- Ai fini dell'assegno ad personam riconosciuto in occasione del trasferimento del personale, il giudice deve verificare in concreto se le singole voci retributive siano fisse e continuative e siano certe nell'an e nel quantum; non è sufficiente qualificarle in astratto come accessorie per escluderle dal computo.
- La tutela della irriducibilità della retribuzione nel passaggio di personale opera con riferimento ai compensi che costituiscono corrispettivo stabile delle mansioni e della professionalità del lavoratore, anche quando tali compensi siano formalmente collocati nella parte accessoria del trattamento economico.
- La domanda volta alla conservazione di specifiche voci nel nuovo trattamento può essere rigettata implicitamente quando la decisione escluda in radice il presupposto giuridico su cui essa si fonda; tuttavia il giudice di merito non può omettere l'esame concreto della natura delle voci economiche rilevanti ai fini dell'assegno personale.
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