Cassazione Civile, Ordinanza n. 22819/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un dipendente dal soppresso Registro Italiano Dighe/Servizio Nazionale Dighe alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il giudice di merito aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a conservare, al momento del transito, un assegno ad personam comprensivo del valore dell'indennità di specificità organizzativa già percepita, ritenendola voce retributiva fissa e continuativa e riassorbibile nei successivi miglioramenti economici. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 136/2003, dell'art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 18 dei CCNI PCM 2004 e 2009, del divieto di reformatio in peius e dell'art. 3 Cost. Sosteneva che dal 24.1.2008 il personale era inserito nei ruoli del Ministero e non poteva più invocare la disciplina integrativa della Presidenza del Consiglio, che l'indennità invocata era accessoria e legata alla specificità della prestazione presso la PCM, e che il suo riconoscimento violava la parità di trattamento. La Corte ha rilevato che il ricorso in realtà non si confrontava con la decisione impugnata, che non aveva affermato l'ultrattività del CCNI PCM, e che la censura sulla natura dell'indennità richiedeva l'esame della contrattazione integrativa, non adeguatamente trascritta o depositata nel rispetto degli oneri di specificazione e allegazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondata la censura principale perché la sentenza d'appello era corretta nel riconoscere, nel passaggio di personale tra amministrazioni ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, il mantenimento del trattamento economico goduto mediante assegno ad personam, con meccanismo di riassorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali, in applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione contemperato con la parità di trattamento tra dipendenti pubblici. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla natura accessoria dell'indennità non era decisiva e che, per contestare l'interpretazione della contrattazione integrativa, il ricorrente avrebbe dovuto rispettare gli oneri di specificazione e trascrizione delle clausole e indicare compiutamente la produzione documentale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità. È stato precisato che non si applica alle Amministrazioni dello Stato il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul trattamento economico del personale transitato
art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006
richiamato dal ricorrente come base normativa del passaggio di personale e del relativo trattamento
fonte del principio di continuità giuridica del rapporto e del mantenimento del trattamento economico in caso di passaggio di personale tra amministrazioni
richiamato quale espressione del principio di parità di trattamento tra dipendenti pubblici
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla parità di trattamento
art. 18 CCNI PCM 2004
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura e la non spettanza dell'indennità
art. 18 CCNI PCM 2009
richiamato dal ricorrente per le medesime ragioni inerenti alla disciplina integrativa
usato per richiamare le motivazioni di un precedente conforme
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione del luogo e della sede processuale in cui il documento è prodotto
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
collega l'onere di indicazione all'effettivo deposito dei documenti rilevanti nel giudizio di legittimità
art. 47, ottavo comma, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per evidenziare che la contrattazione integrativa non gode del regime di pubblicità proprio dei contratti collettivi nazionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato
richiamato per il regime del contributo unificato e la prenotazione a debito per le amministrazioni statali
Massime di principio
- Nel passaggio del personale da un'amministrazione a un'altra, l'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 impone di garantire la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole, con riassorbimento dei relativi importi nei successivi miglioramenti di inquadramento o di trattamento economico.
- Ai fini della tutela dell'irrducibilità della retribuzione, non è decisivo che la voce invocata sia qualificata come accessoria: ciò che conta è verificare se l'emolumento fosse certo nel titolo e nel quantum al momento del trasferimento.
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione di una contrattazione integrativa, il ricorrente deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificazione e allegazione, trascrivendo le clausole rilevanti e indicando in quale sede processuale il documento sia stato prodotto.
- La doglianza che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della decisione.
- Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di parità di trattamento deve essere contemperato con quello di irriducibilità della retribuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001.
- Le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dal raddoppio del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
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