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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22778/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Le lavoratrici, assunte a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana, avevano chiesto il riconoscimento del compenso incentivante per il periodo 1.1.2004-30.6.2009. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, pur spettando in astratto anche ai dipendenti a termine, il compenso fosse dovuto solo al ricorrere dei presupposti previsti dal c.c.n.l. 1998/2001, cioè partecipazione a specifici progetti o piani e raggiungimento di specifici obiettivi, trattandosi di emolumento premiale non fisso e non erogabile indiscriminatamente a tutto il personale. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001, sostenendo che il principio di non discriminazione e di parità di trattamento imponesse il pagamento del compenso a prescindere dalla prova della partecipazione a progetti, richiamando una precedente decisione di legittimità (Sez. L, n. 152 del 2016).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non aveva negato in astratto il diritto dei lavoratori a tempo determinato al compenso incentivante, ma lo aveva escluso in concreto per mancata prova della partecipazione a specifici progetti o piani e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto collettivo. Il richiamo alla precedente giurisprudenza non era pertinente, perché quella decisione riguardava una fattispecie diversa, nella quale era stato accertato che i lavoratori a termine svolgevano le medesime mansioni dei dipendenti a tempo indeterminato beneficiari dell'emolumento. La Corte ha inoltre rilevato una nullità della notifica all'Avvocatura distrettuale, ma ha ritenuto non necessario disporne la rinnovazione, vista la definizione del ricorso in rito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimata non si è costituita. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001

    Invocato dai ricorrenti come norma che, in tema di lavoro a termine, imporrebbe la parità di trattamento e quindi il riconoscimento del compenso incentivante; la Corte rileva però che la censura non si confronta con l'accertamento della necessaria ricorrenza dei presupposti contrattuali per l'erogazione dell'emolumento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per incardinare il motivo di ricorso come violazione di legge.

  • artt. 19 e 32 c.c.n.l. 1998/2001

    Letti congiuntamente, richiedono per il compenso incentivante non solo la partecipazione a specifici progetti o piani, ma anche il raggiungimento di specifici obiettivi; l'emolumento ha carattere premiale e non fisso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del ricorso nei casi previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato non esonera dalla prova dei presupposti sostanziali previsti dal contratto collettivo per l'erogazione di un emolumento incentivante, quando tale emolumento non sia configurato come automatico o fisso.
  • Quando la domanda si fonda su una precedente pronuncia favorevole, il ricorso per cassazione è inammissibile se la fattispecie posta a base del precedente non è sovrapponibile a quella decisa nella sentenza impugnata e il motivo non si confronta con la concreta ratio decidendi.
  • Se il giudice di merito interpreta le clausole collettive nel senso che un compenso premiale spetta solo in presenza di partecipazione a progetti o piani e del raggiungimento di obiettivi specifici, la censura di legittimità deve contestare tale specifica interpretazione e la sua applicazione al caso concreto, non limitarsi a richiamare il principio astratto di parità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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