DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2003, n. 136
Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce il Registro italiano dighe (RID) come ente pubblico non economico, vigilato dal Ministro delle infrastrutture, e ne disciplina organi (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori, direttore generale, comitato tecnico-scientifico, consulta degli iscritti), funzioni e compiti tecnici e amministrativi (approvazione progetti, controllo costruzione ed esercizio, direttive tecniche, assistenza e formazione). Stabilisce l'obbligo di iscrizione delle dighe all'atto del primo invaso e prevede norme transitorie per il trasferimento di personale, beni e competenze dal preesistente Servizio nazionale dighe.
Istituzione e disciplina del Registro italiano dighe (RID)
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