Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio, avvenuto il 3 aprile 2006, di una dipendente dal Comune di San Pietro Vernotico all'Agenzia delle dogane. La lavoratrice, che presso l'ente di provenienza era inquadrata nella categoria D3, posizione economica D5, sosteneva di essere stata erroneamente collocata, presso l'Agenzia di destinazione, nella posizione economica F3 anziché F5, con conseguente perdita di trattamento economico e di progressione di carriera. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della dipendente, riconoscendole il diritto all'inquadramento in F5 dal 3 aprile 2006 e alle differenze retributive. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che nel trasferimento il dipendente conserva solo la posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza, e dell'art. 4 d.P.C.m. 26 giugno 2015, ritenuto non applicabile ratione temporis. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto un passaggio automatico dalla posizione D5 alla F5.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata si era uniformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni. In particolare, la Corte ha ribadito che il c.d. passaggio diretto ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, nel pubblico impiego privatizzato, costituisce una modificazione soggettiva del rapporto riconducibile alla cessione del contratto, con conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico. L'individuazione del trattamento da applicare va fatta tenendo conto dell'inquadramento presso l'ente di provenienza ma anche delle posizioni economiche previste dall'ordinamento dell'amministrazione di destinazione, poiché tali posizioni incidono sulla progressione di carriera e servono a evitare fenomeni di dequalificazione del personale trasferito. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state poste a carico della ricorrente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata dalla ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
in caso di trasferimento, il dipendente rimane nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza
La Corte ne conferma la lettura sistematica: nel passaggio diretto il lavoratore conserva la posizione economica di provenienza, ma l'inquadramento deve essere ricostruito anche alla luce delle posizioni economiche dell'amministrazione cessionaria, se utili a preservare qualifica, trattamento e progressione.
art. 4 d.P.C.m. 26 giugno 2015
Richiamato dalla ricorrente come norma non applicabile ratione temporis; la Corte lo considera come conferma interpretativa del principio secondo cui, nella mobilità intercompartimentale, vanno valorizzate anche le successive posizioni di carriera.
art. 29-bis d.lgs. n. 165 del 2001
Norma di attuazione richiamata quale base del d.P.C.m. 26 giugno 2015, che ha individuato le corrispondenze valorizzando non solo i livelli iniziali ma anche gli sviluppi di carriera.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza del raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito.
Il passaggio diretto è ricondotto alla cessione del contratto, quale modificazione soggettiva del rapporto che trasferisce diritti e obblighi senza mutare gli elementi oggettivi essenziali.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto tra amministrazioni realizza una modificazione soggettiva del rapporto assimilabile alla cessione del contratto, non una nuova instaurazione del rapporto di lavoro.
- Ai fini della mobilità tra amministrazioni, la tutela dell'inquadramento del dipendente non si esaurisce nel mantenimento del livello di provenienza, ma richiede di considerare anche le posizioni economiche previste dall'ordinamento dell'amministrazione di destinazione, quando esse incidano sulla progressione professionale.
- La corretta individuazione del trattamento economico nella mobilità deve evitare effetti di dequalificazione del personale trasferito e preservare la continuità della posizione giuridica ed economica del lavoratore.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento di legittimità consolidato che il ricorso non riesce a scalfire.
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