Cassazione Civile, Ordinanza n. 22760/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una dipendente transitata da APAT al Registro Italiano Dighe e poi, a seguito della soppressione di quest'ultimo e del trasferimento delle funzioni al Ministero, alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a conservare, per tutto il periodo di permanenza presso il RID e anche dopo il passaggio al Ministero, il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, compresa l'indennità di specificità organizzativa prevista dall'art. 18 del CCNI. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 136/2003, dell'art. 2, comma 175, del d.l. n. 262/2006, del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 18 CCNI PCM 2004 e 2009 e dell'art. 3 Cost. Sostiene che, dal 24.1.2008, la dipendente era inserita nei ruoli del Ministero e non poteva continuare a invocare la pregressa disciplina contrattuale dopo il 30.4.2008, termine di vigenza del contratto integrativo, e che l'indennità riconosciuta era una voce accessoria legata alla specifica prestazione presso la PCM, non più applicabile, con violazione del principio di parità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo fondata la censura sull'erronea applicazione del quadro normativo e contrattuale. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, al personale trasferito ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001 si applica il contratto collettivo vigente presso il cessionario; l'ultrattività del contratto del cedente opera solo se il cessionario non abbia recepito alcun contratto, ipotesi esclusa nel pubblico impiego contrattualizzato. Ha quindi escluso che la previsione di conservazione dello "stato giuridico ed economico in godimento" contenuta nell'art. 2, comma 175, del d.l. n. 262/2006 abbia cristallizzato la disciplina del rapporto o derogato alla regola generale, chiarendo che essa tutela la continuità del rapporto e impedisce peggioramenti in danno del dipendente, ma non consente di mantenere indefinitamente l'applicazione della contrattazione del precedente datore di lavoro. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà distinguere il periodo in cui l'art. 18 CCNI PCM era direttamente applicabile da quello successivo alla soppressione del RID e, in relazione a quest'ultimo, verificare la natura dell'indennità per eventuale riconoscimento solo di un assegno ad personam comprensivo dei compensi fissi e continuativi. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo.
Richiamato come parte del quadro normativo relativo al rapporto di impiego e ai rinvii alla contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006
conservazione dello "stato giuridico ed economico in godimento"
Non cristallizza la disciplina del rapporto né crea un regime speciale derogatorio; serve a garantire continuità del rapporto e a preservare livello retributivo, anzianità e qualifica, evitando peggioramenti.
Per il personale trasferito si applica il contratto collettivo vigente presso il cessionario; il riferimento è la disciplina generale dei trasferimenti nel pubblico impiego privatizzato.
È il parametro civilistico richiamato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001; la sua logica di continuità non comporta, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'automatica ultrattività del contratto del cedente oltre i limiti indicati dalla Corte.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza relativa alla parità di trattamento.
art. 18 CCNI PCM
La voce retributiva oggetto di lite; la Corte di rinvio dovrà verificarne la natura e distinguere il periodo di applicabilità diretta da quello successivo al trasferimento.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il personale trasferito ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001 è soggetto al contratto collettivo vigente presso l'amministrazione cessionaria, salvo il diverso caso in cui quest'ultima non abbia recepito alcuna disciplina collettiva applicabile.
- La temporanea ultrattività della contrattazione collettiva del cedente, prevista dall'art. 2112 c.c., non opera nel pubblico impiego contrattualizzato quando il cessionario sia assoggettato alla disciplina collettiva propria del settore.
- La clausola legislativa che assicura la conservazione dello "stato giuridico ed economico in godimento" tutela la continuità del rapporto e impedisce un peggioramento della posizione del lavoratore, ma non consente di mantenere indefinitamente il previgente assetto contrattuale.
- In caso di trasferimento di personale, il trattamento economico da salvaguardare va individuato considerando i compensi fissi e continuativi spettanti al lavoratore al momento del passaggio; per le voci accessorie occorre verificare se siano certe nell'an e nel quantum e se siano effettivamente stabilizzabili come assegno ad personam.
- Per riconoscere il divieto di reformatio in peius non basta qualificare un emolumento come accessorio: occorre accertarne la concreta spettanza, la stabilità e la riconducibilità alla professionalità e alle mansioni svolte.
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