Cassazione Civile, Ordinanza n. 22771/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico e giuridico spettante a dipendenti pubblici transitati, a seguito della soppressione del Registro Italiano Dighe e del trasferimento delle relative funzioni al Ministero, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione. I lavoratori sostenevano di conservare, oltre allo stato giuridico ed economico in godimento, anche la disciplina contrattuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con diritto a mantenere in via stabile e senza limiti temporali l’indennità di specificità organizzativa e l’indennità per utilizzo flessibile della professionalità. Contestavano inoltre la riassorbibilità dell’assegno ad personam riconosciuto dalla Corte d’appello. Il Ministero, con ricorso incidentale, sosteneva invece che dal trasferimento e comunque dal 30 aprile 2008 non fosse più applicabile la precedente contrattazione integrativa e che fosse erroneo il riconoscimento dell’indennità di specificità organizzativa. I ricorrenti principali hanno dedotto: (1) inammissibilità dell’appello ministeriale per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c.; (2) e (3) errata interpretazione dell’art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006, sostenendo che esso avesse cristallizzato l’intero assetto giuridico-economico pregresso; (4) erronea esclusione dell’indennità per utilizzo flessibile della professionalità dall’assegno personale, anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso incidentale censurava l’attribuzione dell’indennità di specificità organizzativa e l’applicazione della disciplina precedente oltre il termine finale indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei dipendenti e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di autosufficienza e mancata trascrizione adeguata dell’atto di appello e della sentenza di primo grado. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che l’art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006 non ha cristallizzato in modo definitivo la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, ma ha solo garantito la continuità del rapporto e il mantenimento del livello retributivo e dello status, con applicazione immediata della disciplina del comparto di destinazione e riassorbimento dell’assegno personale nei successivi miglioramenti economici. Ha inoltre respinto il quarto motivo, perché la censura sull’indennità per utilizzo flessibile della professionalità si risolveva in una contestazione sull’interpretazione di contratti integrativi non correttamente scrutinabile in cassazione per difetto di specifica allegazione e trascrizione delle clausole rilevanti, oltre che in una richiesta di riesame del merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per tardività della riattivazione del procedimento notificatorio. Le spese di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
Il motivo d’appello deve contenere una critica specifica e adeguata alla sentenza impugnata; in cassazione la doglianza di inammissibilità per difetto di specificità richiede la puntuale trascrizione degli elementi necessari a verificare il vizio processuale.
art. 360 c.p.c.
La violazione di legge può riguardare l’interpretazione della fonte normativa, mentre il vizio motivazionale è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006
La previsione del mantenimento dello stato giuridico ed economico in godimento non cristallizza la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, ma tutela la continuità del rapporto e la posizione economico-professionale già acquisita.
art. 12 preleggi
Richiamato dai ricorrenti come criterio ermeneutico, ma la Corte esclude la loro lettura estensiva della norma speciale.
art. 15 preleggi
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’interpretazione letterale e sistematica favorevole alla ultrattività della disciplina precedente; la Corte la respinge.
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
Norma evocata dai ricorrenti; la Corte la considera non decisiva rispetto alla disciplina del trasferimento di personale esaminata.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Il trasferimento di personale tra amministrazioni segue il principio di continuità del rapporto e comporta l’inserimento nella nuova realtà organizzativa con applicazione della disciplina del comparto di destinazione, salvo specifica diversa previsione.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici osta alla stabilizzazione di regimi eccezionali di favore non espressamente previsti.
art. 47 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per distinguere il regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali rispetto ai contratti integrativi, per i quali valgono oneri di allegazione e produzione più rigorosi.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di buon andamento, imparzialità ed economicità, evocato per escludere la legittimità di un regime di favore non giustificato.
art. 2051 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel quadro della disciplina generale della responsabilità; non centrale nella decisione.
art. 2112 c.c.
È il modello di riferimento per il trasferimento del rapporto: continuità del rapporto, mantenimento del trattamento economico e possibile riassorbimento dei trattamenti più favorevoli in assenza di specifica diversa disciplina.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
art. 369 c.p.c.
Per i documenti su cui il ricorso si fonda è necessario il deposito e la precisa indicazione nel ricorso.
art. 325 c.p.c.
Usato come parametro temporale per valutare la tempestività della riattivazione del processo notificatorio dopo un esito negativo della notifica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alla precedente giurisprudenza conforme.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Per il ricorso principale è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorso incidentale come parametro contro la pretesa reformatio in peius; la Corte non accoglie la censura.
d.lgs. n. 165/2001
Il sistema dell’impiego pubblico contrattualizzato esclude la ultrattività indefinita della contrattazione di un comparto diverso dopo il trasferimento del personale.
d.l. n. 262/2006
Atto normativo di soppressione del RID e trasferimento delle funzioni al Ministero, con previsione di conservazione dello stato giuridico ed economico del personale.
legge n. 286/2006
Legge di conversione del d.l. n. 262/2006.
d.P.R. n. 136/2003
Richiamato nel ricorso incidentale e nella ricostruzione del quadro normativo originario, che prevedeva una disciplina transitoria del trattamento del personale del RID.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche, la clausola che assicura la conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento tutela la continuità del rapporto e il mantenimento del livello retributivo raggiunto, ma non implica, di per sé, la perpetuazione della contrattazione collettiva del comparto di provenienza.
- In assenza di una previsione normativa espressa e inequivoca in senso contrario, il personale trasferito è assoggettato alla disciplina del comparto di destinazione, con applicazione immediata dei relativi regimi normativi e retributivi, salva la tutela del trattamento economico più favorevole mediante assegno personale riassorbibile.
- L’assegno ad personam riconosciuto in occasione del passaggio di amministrazione opera in funzione di salvaguardia del trattamento economico già maturato, ma è riassorbibile nei successivi miglioramenti contrattuali o di inquadramento, secondo il principio generale di continuità del rapporto e di parità di trattamento.
- In cassazione, la censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede la trascrizione o almeno la puntuale indicazione del contenuto dell’atto di gravame e della decisione di primo grado, così da consentire il controllo diretto sulla specificità dei motivi.
- Quando si deduce la violazione di un contratto integrativo, il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosi oneri di allegazione, deposito e trascrizione delle clausole rilevanti; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del documento o sollecitare una rivalutazione del merito.
- Se la notifica di un’impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e tempestività; un ritardo rilevante, salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate, fa perdere gli effetti della richiesta originaria.
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