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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22765/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di quattro medici dirigenti dell'ente previdenziale, addetti alle commissioni mediche di verifica sull'invalidità civile, che chiedevano la condanna dell'ente al pagamento delle prestazioni rese nel triennio 2007-2009 in orario eccedente quello ordinario, qualificate dai ricorrenti come lavoro straordinario. La Corte d'appello aveva negato il diritto al compenso aggiuntivo ritenendo che: l'attività non fosse stata eccezionalmente autorizzata come straordinario; la partecipazione alle commissioni fosse attività istituzionale dell'ente, quindi già remunerata tramite la retribuzione di risultato prevista dalla contrattazione collettiva; il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale escludesse ulteriori emolumenti. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano violazione dell'art. 89 del c.c.n.l. 2002-2005 area dirigenza, dell'art. 2108 c.c., del d.lgs. n. 66 del 2003, dell'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 1 del c.c.n.l. di comparto e dell'art. 10 l. n. 248 del 2005. Sostenevano, in sintesi, che la nota del coordinatore dei medici legali valesse come autorizzazione allo straordinario, che le ore svolte fossero documentabili, che l'attività pomeridiana eccedente le 38 ore settimanali integrasse straordinario dovuto, che i dirigenti medici non fossero assimilabili ai dirigenti apicali ai fini dell'onnicomprensività, e che comunque dovesse riconoscersi un indennizzo per ingiustificato arricchimento dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in base alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, il dirigente cui siano attribuiti incarichi rientranti nelle funzioni istituzionali dell'ente non abbia diritto a un compenso ulteriore a titolo di straordinario, salvo espressa previsione derogatoria della contrattazione collettiva. Ha qualificato la partecipazione alle commissioni mediche di verifica per l'invalidità civile come attività istituzionale dell'INPS, ampliata dall'art. 10 della l. n. 248 del 2005, e dunque non eccezionale; perciò ha escluso l'applicabilità dell'art. 89 del c.c.n.l., relativo invece alle attività eccezionali individuate dall'ente. Ha inoltre escluso che potesse fondare il diritto la pretesa di ingiustificato arricchimento, poiché la prestazione era già ricompresa nella retribuzione di risultato. Sono state dichiarate assorbite, e in parte inammissibili perché volte a rivalutare il merito, le questioni sulla pretesa autorizzazione allo straordinario e sulla prova delle ore svolte. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 89 c.c.n.l. 2002-2005 Area VI dirigenza

    si applica solo alle attività eccezionali individuate dall'ente nell'ambito della propria autonomia organizzativa; non copre attività istituzionali e ordinarie già ricomprese nella retribuzione dirigenziale

  • art. 2108 c.c.

    invocato per il compenso per lavoro straordinario, ma ritenuto non decisivo nel pubblico impiego dirigenziale in presenza del principio di onnicomprensività

  • art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66 del 2003

    richiamato dai ricorrenti per definire il lavoro straordinario oltre il limite orario, ma non idoneo a superare la disciplina speciale del rapporto dirigenziale pubblico

  • art. 5 d.lgs. n. 66 del 2003

    richiamato nel primo motivo, senza che la Corte vi ravvisasse un supporto alla pretesa di compenso straordinario

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per contestare la qualificazione dirigenziale e l'esclusione dello straordinario; la Corte ribadisce che il trattamento dei dirigenti pubblici è regolato dal principio di onnicomprensività

  • art. 1 c.c.n.l. di comparto

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa, ma non ritenuto decisivo

  • art. 10 l. n. 248 del 2005

    ha ampliato l'attività istituzionale dell'INPS includendo la partecipazione alle commissioni mediche di verifica per l'invalidità civile

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    sancisce il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, comprensivo di tutti i compiti e incarichi conferiti in ragione dell'ufficio

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato insieme all'art. 24 per affermare il carattere omnicomprensivo della retribuzione dirigenziale

  • art. 60, comma 3, c.c.n.l. comparto dirigenza sanitaria 8 giugno 2000

    richiamato a conferma del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti

  • art. 65 c.c.n.l. 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    prevede che la retribuzione di risultato compensi anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi, escludendo in generale il diritto al compenso per lavoro straordinario

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per affermare che nel pubblico impiego contrattualizzato la disciplina dei compensi discende dalla contrattazione collettiva e dalle norme del decreto

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come base del regime economico dei dirigenti pubblici

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal controricorrente nel procedimento camerale

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato per aderire al percorso motivazionale di precedenti decisioni della Corte

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per richiamare gli snodi motivazionali di precedenti pronunce

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 113 del 2002

    applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 113 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato supplementare

  • art. 2041 c.c.

    invocato dai ricorrenti per ingiustificato arricchimento, ma escluso perché le prestazioni risultavano già remunerate dalla retribuzione di risultato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico del dirigente è tendenzialmente onnicomprensivo e remunera tutti i compiti e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio; compensi ulteriori spettano solo se una previsione espressa e derogatoria della contrattazione collettiva li consente.
  • L'attività istituzionale svolta dal dirigente nell'ambito delle funzioni dell'ente non integra di regola lavoro straordinario indennizzabile, anche se si protrae oltre l'orario ordinario contrattuale, quando la disciplina collettiva la ricomprenda nella retribuzione di risultato o in altra voce omnicomprensiva.
  • Le clausole contrattuali che prevedono compensi aggiuntivi per specifiche prestazioni hanno carattere eccezionale e sono di stretta interpretazione; non possono essere applicate a prestazioni che il contratto o la legge qualificano come attività istituzionali ordinarie.
  • La domanda di compenso per arricchimento senza causa non è proponibile quando la prestazione sia già remunerata da una voce retributiva prevista dall'assetto normativo e contrattuale del rapporto.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale probatorio, come la contestazione dell'apprezzamento di documenti o della prova delle ore lavorate.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

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