Cassazione Civile, Ordinanza n. 02683/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per IRPEF 2007, contestandogli l'omessa dichiarazione e il mancato versamento di ritenute per circa euro 18.762,69. La pretesa nasceva da un accertamento svolto nei confronti di una cooperativa ritenuta coinvolta in una frode fiscale: secondo l'Ufficio, il ricorrente, pur non risultando formalmente legale rappresentante, era socio occulto e gestore di fatto, con potere di firma su un conto corrente sociale e concreta attività gestoria. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, perdendo, e poi in appello, con esito confermativo. In cassazione articolava tredici motivi: (1) decadenza del potere impositivo per precedente accertamento sintetico sul medesimo anno; (2)-(3) nullità dell'avviso per mancata allegazione/notifica del PVC redatto verso terzi e lesione del diritto di difesa; (4)-(5) violazione dell'onere della prova e delle norme sugli accertamenti bancari, assumendo che la pretesa fosse fondata su un solo indizio e su atti relativi a terzi; (6)-(8) omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame sul punto della non configurabilità dell'interposizione fittizia; (9)-(11) nullità/violazione di legge per incompetenza della Direzione regionale dell'Agenzia che aveva svolto gli accertamenti; (12) nullità della notificazione dell'avviso eseguita a mezzo posta e consegnata al portiere senza indicazione delle vane ricerche; (13) illegittimità delle sanzioni, non essendo imputabile al ricorrente dolo o colpa personali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ulteriore avviso riguardava una pretesa diversa, fondata su elementi nuovi emersi dall'accertamento della cooperativa e quindi autonoma rispetto al precedente accertamento sintetico. Ha respinto i motivi dal secondo al quinto osservando che il contribuente era presente al PVC ed aveva ricevuto copia dello stesso; l'avviso poteva essere motivato per relationem, purché riproducesse il contenuto essenziale dell'atto richiamato, e nella specie il contribuente aveva potuto difendersi compiutamente; inoltre non esisteva un obbligo normativo di svolgere accertamenti bancari sui conti personali del ricorrente o di redigere un PVC nei suoi confronti prima dell'avviso. Ha rigettato i motivi dal sesto all'ottavo perché la CTR aveva affrontato la questione, valorizzando non solo la delega di firma ma soprattutto la concreta attività gestionale svolta dal ricorrente, idonea a dimostrare la partecipazione occulta alla società. Ha rigettato i motivi dal nono all'undicesimo perché le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate possono svolgere anche attività istruttoria e di accertamento, secondo la normativa e la giurisprudenza richiamate. Ha respinto il dodicesimo motivo poiché l'eventuale vizio della notifica al portiere integra nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, essendo il contribuente venuto a conoscenza dell'atto e avendolo tempestivamente impugnato. Ha infine ritenuto infondata la censura sulle sanzioni, rilevando che il ricorrente era stato chiamato a rispondere come partecipe alla gestione sociale e che, comunque, la doglianza non era stata adeguatamente coltivata nei gradi di merito. Condanna alle spese e doppio contributo unificato.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
norma utilizzata per qualificare i singoli motivi di ricorso per cassazione come violazioni di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatto decisivo
art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza del potere impositivo; la Corte esclude che il nuovo avviso fosse precluso da un precedente accertamento sul medesimo anno, perché fondato su fatti nuovi e diversi
art. 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 38; la Corte ritiene infondata la dedotta decadenza
invocato per lamentare la mancata allegazione del PVC; la Corte esclude la nullità poiché il contribuente conosceva il contenuto essenziale dell'atto e aveva potuto difendersi
art. 24 L. n. 4 del 1929
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa rispetto al PVC; la Corte non ravvisa violazioni utili a invalidare l'avviso
richiamato per contestare la motivazione per relationem sull'atto non conosciuto; la Corte afferma che l'avviso era sufficientemente motivato
art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973
interpretato nel senso che l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati non conosciuti e non riprodotti nella parte essenziale; gli atti richiamati possono comunque essere usati come prova
richiamato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ritiene che la pretesa fosse sorretta da plurimi elementi oggettivi, non da un solo indizio
art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per gli accertamenti bancari; la Corte esclude che fosse necessario compiere indagini sui conti personali del ricorrente non oggetto di contestazione
art. 37, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la tesi dell'interposizione fittizia di persona; la Corte ritiene corretta la qualificazione della fattispecie come partecipazione occulta e gestione di fatto
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato nei motivi sull'omessa pronuncia e sulla competenza; la Corte non ravvisa vizi della sentenza d'appello
richiamati per la pretesa omessa pronuncia; la Corte ritiene che la CTR abbia comunque affrontato le questioni o che esse fossero infondate
richiamato in tema di notificazione al portiere
richiamato in tema di notificazione postale con consegna al portiere
art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari
interpretato nel senso che la nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando il destinatario ha avuto piena conoscenza dell'atto e lo ha tempestivamente impugnato
richiamato per contestare l'imputabilità delle sanzioni al ricorrente
richiamato per sostenere l'assenza di responsabilità personale nelle violazioni
richiamato per la personalità della sanzione
richiamato per l'esclusione della punibilità senza dolo o colpa
art. 17 D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel motivo sulle sanzioni
D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 57, 66, 71
richiamati per il riparto organizzativo e di competenze nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate
richiamata insieme al D.L. n. 185 del 2008 come fonte del riparto delle competenze tra strutture dell'Agenzia
richiamato per affermare che le Direzioni regionali possono svolgere attività istruttoria e, per determinate fattispecie, anche attribuzioni di accertamento
Massime di principio
- L'amministrazione può emettere un avviso di accertamento integrativo o autonomo quando, per lo stesso contribuente e lo stesso periodo d'imposta, emergano fatti nuovi e distinti rispetto a quelli già oggetto di un precedente accertamento; non vi è preclusione se la nuova pretesa riguarda un diverso titolo impositivo e diversi elementi probatori.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione dell'avviso di accertamento opera solo per gli atti non conosciuti dal contribuente e non riprodotti nella loro parte essenziale; se il contenuto essenziale è riportato nell'avviso o l'atto è comunque conosciuto, la mancata allegazione non determina invalidità.
- In materia tributaria, un avviso può essere motivato per relationem su un PVC o su altri atti istruttori relativi anche a terzi, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La pretesa fiscale può fondarsi su una pluralità di elementi oggettivi e concordanti che dimostrino la partecipazione di fatto del contribuente alla gestione societaria; non è necessario che l'Ufficio si limiti a un unico indizio, né che la persona sia formalmente investita della carica sociale.
- La qualificazione della posizione del soggetto come partecipazione occulta o gestione di fatto prevale sull'assenza di una formale investitura societaria, quando gli elementi raccolti dimostrino concreta ingerenza nell'attività sociale e disponibilità operativa dei conti della società.
- Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate non sono strutturalmente prive di competenza a svolgere attività istruttorie e di verifica fiscale; le eventuali contestazioni sul riparto interno delle funzioni non comportano, di per sé, nullità dell'accertamento se l'attività è svolta nell'ambito delle attribuzioni organizzative e normative dell'Agenzia.
- La nullità della notificazione dell'atto tributario è sanata se il destinatario ha comunque ricevuto conoscenza dell'atto e ha potuto impugnarlo tempestivamente; il vizio notificatorio non rileva quando lo scopo dell'atto è stato raggiunto.
- Le sanzioni tributarie richiedono, in linea generale, la riferibilità della violazione al soggetto chiamato a risponderne secondo i criteri di imputazione previsti dal d.lgs. n. 472 del 1997, ma chi contesta la propria responsabilità deve allegare e dimostrare i fatti che escludono il proprio coinvolgimento nella violazione contestata.
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