Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36566/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa all'anno d'imposta 2006 e comprensiva di imposta, addizionali, sanzioni e interessi. La cartella era stata confermata nei gradi di merito. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 36, comma 4-ter, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella fosse illegittima o addirittura inesistente perché priva di sottoscrizione e con indicazione incerta del responsabile del procedimento; 2) violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 212/2000, lamentando difetto di motivazione e mancata preventiva comunicazione dell'esito del controllo, poiché non gli sarebbe stato notificato il ruolo; 3) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che mancassero i presupposti per il controllo automatizzato per la presenza di un credito d'imposta e, comunque, che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di notifica. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che la dichiarazione era tardiva oltre novanta giorni e quindi, quanto ai crediti esposti, poteva essere trattata come omessa; che la cartella emessa in base al controllo automatizzato non richiede, in tale contesto, una motivazione ulteriore né una preventiva comunicazione, salvo ipotesi non dedotte di rettifiche di dati o incertezze rilevanti; e che la notifica del 6 maggio 2010 era avvenuta entro il termine di decadenza previsto per le cartelle derivanti da liquidazione ex art. 36-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha affermato che la mancanza di sottoscrizione della cartella non ne comporta l'invalidità quando l'atto è inequivocabilmente riferibile all'ente emittente; che, nel controllo automatizzato fondato sui dati dichiarativi del contribuente, la cartella può essere motivata per relationem alle dichiarazioni e non richiede una preventiva comunicazione salvo specifiche ipotesi di rettifiche preventive; che la presentazione tardiva oltre novanta giorni rende la dichiarazione omessa ai fini del credito utilizzato in compensazione; e che la cartella era stata notificata entro il termine decadenziale del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente la liquidazione automatizzata sulla base dei dati dichiarati; se non vi sono errori materiali da rettificare o incertezze rilevanti, non impone preventiva comunicazione al contribuente e può fondare la cartella di pagamento.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in parallelo all'art. 36-bis per affermare la legittimità della liquidazione automatizzata e della cartella emessa sulla base della dichiarazione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo motivazionale è modulato in relazione al contenuto dell'atto; nel caso di cartella conseguente a controllo automatizzato su dati già noti al contribuente, il richiamo alla dichiarazione è sufficiente.

  • art. 8 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente ma ritenuto non dirimente nel caso, poiché la cartella derivava da liquidazione automatica e non da un autonomo accertamento con presupposti ignoti.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella deve essere notificata entro il termine previsto dal comma 1, lett. a), e il modello non richiede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo l'intestazione; la decadenza non sussiste se la notifica avviene entro il termine.

  • art. 36, comma 4-ter, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di validità della cartella e dell'indicazione del responsabile del procedimento, ma la Corte ha escluso che la sua violazione fosse ravvisabile nella fattispecie.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    La sua nullità per mancata preventiva comunicazione opera solo quando la procedura automatizzata richieda rettifiche preventive o vi siano incertezze rilevanti; non ricorre nel caso di specie.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998

    Le dichiarazioni presentate oltre novanta giorni sono considerate omesse; ciò impedisce di utilizzare in compensazione i crediti esposti nella dichiarazione tardiva, pur consentendo la riscossione delle imposte dovute sugli imponibili dichiarati.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    La tardività della dichiarazione oltre il termine decadenziale è trattata come omissione, con gli effetti conseguenti sui crediti d'imposta invocati dal contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento non determina invalidità dell'atto quando la provenienza dall'ente titolare del potere sia inequivoca e il modello legale dell'atto non richieda la firma del funzionario.
  • Nelle cartelle emesse all'esito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la motivazione può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, già a lui nota, senza necessità di una motivazione analitica sui presupposti della pretesa.
  • La preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente non è sempre necessaria: la sua omissione incide sulla validità della cartella solo quando la procedura richieda rettifiche preventive di dati o emerga una rilevante incertezza su aspetti della dichiarazione.
  • La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dal termine si considera omessa; perciò il contribuente non può utilizzare i crediti d'imposta in essa esposti in compensazione per l'anno successivo, pur restando eventualmente esperibile il diverso rimedio del rimborso, se ne ricorrono i presupposti.
  • Per le cartelle derivanti da liquidazione automatizzata, il termine di decadenza per la notifica decorre secondo l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; la tempestività va verificata in relazione all'anno di presentazione della dichiarazione e alla tipologia di controllo effettuato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.