Cassazione Civile, Ordinanza n. 15203/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione ex artt. 617, comma 1, e 615, comma 2, c.p.c. contro due cartelle di pagamento emesse per il recupero coattivo di crediti del Ministero della giustizia, inerenti spese processuali, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e accessori. Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) deduceva violazione della disciplina sulla motivazione degli atti amministrativi e delle norme processuali, sostenendo che le cartelle non fossero integrabili o modificabili nel loro oggetto e che la motivazione fosse illogica e contraddittoria; 2) sosteneva che gli estratti prodotti non fossero pertinenti rispetto al titolo sotteso alle cartelle, che queste non indicassero adeguatamente il titolo azionato e che non fosse chiarito il rilievo del termine di un mese previsto per la riscossione; 3) contestava l’affermazione secondo cui l’amministrazione avrebbe legittimamente prodotto un titolo esecutivo costituito dall’estratto conforme della decisione della Cassazione penale, lamentando altresì l’irrilevanza della convenzione richiamata dalla Corte d’appello e l’erroneo richiamo alle norme sul recupero crediti; 4) censurava il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero questioni già affrontate in precedenti decisioni della stessa Corte, alle quali ha rinviato; ha quindi escluso la fondatezza delle doglianze relative alla regolarità e completezza delle cartelle, alla produzione documentale dell’ente creditore, alla possibilità di utilizzare l’estratto del provvedimento della Cassazione penale come base per l’iscrizione a ruolo e alla prescrizione del credito da spese di giustizia, ribadendo il termine decennale. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
consente di far valere vizi formali degli atti dell’esecuzione; la Corte richiama che le censure sulla regolarità della cartella attengono a questo rimedio e non al ricorso per cassazione in quanto tali
è il rimedio per contestare l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione; in tal caso il creditore può e deve provare il fondamento della pretesa nel giudizio di opposizione
la Corte qualifica i motivi come censure di violazione di legge, ma li reputa inammissibili perché ripetitivi e già scrutinati in precedenti arresti
è la base della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso non offre argomenti idonei a mutare un orientamento già consolidato
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni della Corte quando le questioni siano sovrapponibili
richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e la sufficienza del contenuto della cartella, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte
richiamato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della cartella, ma la Corte non accoglie tale impostazione
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, senza esito favorevole
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione degli atti e delle sentenze
richiamato dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione della sentenza di merito
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo
richiamato per individuare l’ufficio competente al recupero crediti, in combinato con l’art. 665 c.p.p.; la Corte conferma la correttezza del richiamo nei casi di provvedimenti penali definitivi
richiamato per la competenza dell’ufficio giudiziario nel recupero dei crediti conseguenti a provvedimenti penali definitivi
menzionato in relazione alla disciplina della prescrizione del provvedimento impositivo delle somme
art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002
norma centrale: il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende avviene con iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato o dal divenire definitivo del provvedimento
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non applicato dalla Corte al credito per spese di giustizia
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non ritenuto il parametro decisivo
la Corte ribadisce che il credito dello Stato per spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità del processo penale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato o per i presupposti processuali conseguenti all’inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, la contestazione della pretesa creditoria consente al creditore di provare il fondamento del credito mediante la produzione del titolo esecutivo e, se necessario, degli ulteriori documenti extratestuali richiesti dalla natura del titolo.
- Per i crediti dello Stato relativi a spese di giustizia e somme dovute alla Cassa delle ammende derivanti da provvedimenti penali definitivi, la cartella di pagamento può essere formata e notificata senza previa notificazione del provvedimento giurisdizionale, purché contenga gli elementi minimi necessari per individuare la pretesa e consentire la difesa del debitore.
- Le decisioni della Corte di cassazione penale sono immediatamente esecutive e possono costituire base per l’iscrizione a ruolo anche mediante estratto del dispositivo, senza necessità del deposito della motivazione, quando la legge collega l’efficacia esecutiva alla pronuncia stessa.
- Il credito dello Stato per spese processuali, sanzioni pecuniarie e indennità relative al processo penale è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dall’adozione del provvedimento di liquidazione delle somme da recuperare.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che ripropongano questioni già decise in modo conforme da precedenti arresti della Corte senza offrire argomenti nuovi idonei a superarne l’orientamento consolidato.
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