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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15086/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo alle annualità 2009-2010 emesso dal comune, sostenendo che i terreni tassati non dovessero essere considerati edificabili ai fini dell’imposta, perché nel PRG erano indicati come zona di verde privato e nel piano degli interventi come aree oggetto di perequazione; inoltre, pur essendo stata stipulata nel 2009 una convenzione urbanistica, lo sfruttamento edificatorio era, secondo la ricorrente, di fatto impedito dalla mancata realizzazione di una strada/arteria viaria prevista a supporto dell’intervento. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme su contenuto e motivazione dell’avviso di accertamento, per asserita carenza motivazionale degli atti impositivi; 2) violazione delle norme sulla base imponibile ICI delle aree edificabili, assumendo che la CTR non avesse considerato la concreta impossibilità o temporanea non utilizzabilità edificatoria del suolo e i relativi vincoli urbanistici; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente posto a carico del contribuente l’onere di provare il minor valore del terreno; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, deducendo l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e contrasto giurisprudenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello, che aveva escluso la carenza di motivazione richiamando anche la delibera generale sui valori minimi delle aree. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: in fatto la CTR aveva escluso che la viabilità costituisse un condizionamento all’intervento edilizio, e in diritto ha ribadito che l’impedimento temporaneo alla edificazione non esclude la qualificazione edificatoria del terreno, salvo vincoli assoluti previsti dallo strumento urbanistico. Ha reputato inammissibile il terzo motivo perché non denunciava una vera violazione dell’onere della prova, ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie e l’omesso esame delle difese. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che l’obiettiva incertezza normativa richiede l’impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile, mentre nel caso di specie gli atti richiamavano la delibera sui valori e il dedotto contrasto giurisprudenziale era comunque non attuale rispetto al periodo d’imposta considerato. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di ICI, un terreno qualificato come edificabile dallo strumento urbanistico conserva tale natura anche se la concreta edificazione sia temporaneamente impedita, salvo che esistano vincoli assoluti e insuperabili previsti dallo strumento urbanistico stesso.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è invece il mezzo per contestare la valutazione delle prove o l’omesso esame di specifiche allegazioni difensive.
  • Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una mera insufficienza argomentativa.
  • Ai fini della motivazione degli avvisi di accertamento tributari, è sufficiente che l’atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa, anche mediante rinvio a provvedimenti generali presupposti, purché tali riferimenti siano effettivamente conoscibili e pertinenti.
  • L’obiettiva incertezza normativa tributaria, idonea a escludere le sanzioni, richiede una reale impossibilità di individuare la norma applicabile dopo un corretto processo interpretativo; non basta una generica difficoltà interpretativa o il richiamo a un contrasto giurisprudenziale non attuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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