Cassazione Civile, Ordinanza n. 15086/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo alle annualità 2009-2010 emesso dal comune, sostenendo che i terreni tassati non dovessero essere considerati edificabili ai fini dell’imposta, perché nel PRG erano indicati come zona di verde privato e nel piano degli interventi come aree oggetto di perequazione; inoltre, pur essendo stata stipulata nel 2009 una convenzione urbanistica, lo sfruttamento edificatorio era, secondo la ricorrente, di fatto impedito dalla mancata realizzazione di una strada/arteria viaria prevista a supporto dell’intervento. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme su contenuto e motivazione dell’avviso di accertamento, per asserita carenza motivazionale degli atti impositivi; 2) violazione delle norme sulla base imponibile ICI delle aree edificabili, assumendo che la CTR non avesse considerato la concreta impossibilità o temporanea non utilizzabilità edificatoria del suolo e i relativi vincoli urbanistici; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente posto a carico del contribuente l’onere di provare il minor valore del terreno; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, deducendo l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza d’appello, che aveva escluso la carenza di motivazione richiamando anche la delibera generale sui valori minimi delle aree. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: in fatto la CTR aveva escluso che la viabilità costituisse un condizionamento all’intervento edilizio, e in diritto ha ribadito che l’impedimento temporaneo alla edificazione non esclude la qualificazione edificatoria del terreno, salvo vincoli assoluti previsti dallo strumento urbanistico. Ha reputato inammissibile il terzo motivo perché non denunciava una vera violazione dell’onere della prova, ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie e l’omesso esame delle difese. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che l’obiettiva incertezza normativa richiede l’impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile, mentre nel caso di specie gli atti richiamavano la delibera sui valori e il dedotto contrasto giurisprudenziale era comunque non attuale rispetto al periodo d’imposta considerato. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla ricorrente in tema di avviso di accertamento ICI e motivazione degli atti impositivi; la Corte non ne accoglie la censura perché gli avvisi risultavano motivati anche tramite rinvio a un atto generale sui valori minimi
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
richiamato per il contenuto motivazionale degli atti impositivi; la Corte esclude la violazione perché la motivazione era sufficiente
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione dell’avviso; la Corte ritiene la censura inammissibile
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro di motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio motivazionale
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sul vizio di motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa nullità
art. 2, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
utilizzato per ribadire che, ai fini ICI, la qualificazione edificatoria del terreno non viene meno per un impedimento temporaneo alla concreta edificazione, salvo vincoli assoluti dello strumento urbanistico
art. 5, commi 5 e 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dalla ricorrente sulla base imponibile delle aree edificabili; la Corte conferma la valutazione di edificabilità e non accoglie la diversa quantificazione proposta
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato con riferimento alle sanzioni tributarie connesse all’ICI; la Corte esclude l’inapplicabilità delle sanzioni
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
distinzione tra obiettiva incertezza normativa e ignoranza incolpevole; la Corte esclude che ricorresse una reale incertezza normativa
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente sulle sanzioni tributarie; la Corte non riconosce un’esimente nel caso concreto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge; la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi che non colgono la corretta violazione normativa
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza; la Corte esclude l’esistenza di una motivazione mancante o apparente
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie del resistente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di ICI, un terreno qualificato come edificabile dallo strumento urbanistico conserva tale natura anche se la concreta edificazione sia temporaneamente impedita, salvo che esistano vincoli assoluti e insuperabili previsti dallo strumento urbanistico stesso.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è invece il mezzo per contestare la valutazione delle prove o l’omesso esame di specifiche allegazioni difensive.
- Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare una mera insufficienza argomentativa.
- Ai fini della motivazione degli avvisi di accertamento tributari, è sufficiente che l’atto consenta al contribuente di comprendere la pretesa, anche mediante rinvio a provvedimenti generali presupposti, purché tali riferimenti siano effettivamente conoscibili e pertinenti.
- L’obiettiva incertezza normativa tributaria, idonea a escludere le sanzioni, richiede una reale impossibilità di individuare la norma applicabile dopo un corretto processo interpretativo; non basta una generica difficoltà interpretativa o il richiamo a un contrasto giurisprudenziale non attuale.
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