Cassazione Civile, Ordinanza n. 15084/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un consorzio/cooperative, nel corso della quale l'Amministrazione contestava l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento di ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci-lavoratori. Un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013 veniva notificato anche personalmente al contribuente, ritenuto dall'Ufficio amministratore e poi liquidatore di fatto della società cooperativa e, in sostanza, vero datore di lavoro. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, l'inesistenza del presupposto impositivo e la mancanza di prova del suo ruolo di datore di lavoro di fatto. In Cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014 e un vizio motivazionale per omessa motivazione sulla censura; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che non fosse stata provata la sua qualifica di amministratore/liquidatore di fatto e che la CTR avesse indebitamente ritenuto integrato il presupposto impositivo senza prova del ruolo effettivamente svolto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura era formulata in modo ambiguo e non autosufficiente, oltre a richiamare in modo incompleto la norma invocata; ha inoltre affermato che, in materia tributaria, può operare una presunzione circa l'incameramento dei proventi da parte dell'amministratore di fatto di una società schermo, con conseguente onere di prova contraria a carico di quest'ultimo. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di specifica indicazione delle eccezioni tempestivamente sollevate nei gradi di merito e per carenza di confronto con la motivazione della CTR, e per il resto infondato, poiché la sentenza d'appello aveva valorizzato plurimi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti: dichiarazioni dei lavoratori, gestione esclusiva delle cooperative da parte del ricorrente, costituzione e liquidazione simultanee delle società, assunzioni successive in enti riconducibili al medesimo soggetto, assenza della contabilità, nonché la consegna ai verificatori di prospetti mensili del costo del personale da parte del ricorrente stesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte rileva che il ricorrente richiama in modo non chiaro e non coerente i possibili vizi denunciabili, confondendo violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale.
art. 28 D.Lgs. n. 175 del 2014
La norma viene richiamata come disciplina della responsabilità dei liquidatori per il mancato pagamento delle imposte; la Corte osserva che il ricorrente la invoca in modo incompleto e che essa, comunque, non giova alla tesi difensiva proposta.
La Corte precisa che la doglianza sul riparto dell'onere della prova non considera la peculiarità dell'accertamento tributario e dell'uso di presunzioni a carico dell'amministratore di fatto di una società schermo.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la responsabilità dei liquidatori e dei soci nei limiti di quanto riscosso; la Corte non accoglie tale impostazione come decisiva nel caso concreto.
La CTR richiama la norma per fondare su presunzioni gravi, precise e concordanti la natura fittizia delle cooperative e l'effettivo ruolo del contribuente come datore di lavoro.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la prova del ruolo sostanziale di amministratore o gestore di fatto può essere desunta da un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, anche in assenza di evidenze contabili complete.
- Quando l'Ufficio dimostri elementi indiziari idonei a far ritenere l'esistenza di una società schermo o cartiera, può presumersi che l'amministratore di fatto abbia direttamente gestito e tratto utilità dall'evasione, gravando su costui l'onere di fornire la prova contraria.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico e autosufficiente dove e come le eccezioni siano state tempestivamente proposte e coltivate nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- La critica alla ripartizione dell'onere della prova non può prescindere dal contenuto concreto della motivazione impugnata: il ricorrente deve confrontarsi con tutti gli elementi valorizzati dal giudice di merito e non limitarsi a riproporre la propria diversa lettura dei fatti.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando valorizzi una pluralità di circostanze convergenti, tra loro coerenti, idonee a sorreggere la qualificazione del contribuente come effettivo datore di lavoro o gestore di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15083/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15085/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15086/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15097/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15099/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15100/2023 del 30/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →