Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15097/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la sopravvenuta conciliazione tra le parti aveva determinato la carenza di interesse alla decisione del ricorso. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese di lite. Ha inoltre escluso la debenza dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Una società che gestiva un albergo ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato la legittimità di un avviso di pagamento TARI 2014 emesso dal Comune per la struttura alberghiera. Nel giudizio di merito erano state esaminate, tra l’altro, la richiesta di disapplicazione incidentale della delibera tariffaria comunale, la dedotta illegittimità del provvedimento di nomina del funzionario sottoscrittore dell’avviso e la correttezza della superficie imponibile indicata nell’atto, ritenuta conforme a un precedente accordo tra le parti. In cassazione la società ha proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza riferendo di avere definito bonariamente tutte le vertenze TARI pendenti con il Comune mediante verbale conciliativo, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio di merito era stata invocata la possibilità di disapplicazione incidentale della delibera tariffaria comunale; la sentenza impugnata aveva escluso i presupposti per farvi luogo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell’esito conciliativo del processo.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata come legge modificativa dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione bonaria della controversia può determinare il difetto di interesse alla decisione del ricorso per cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il processo si chiude per un esito conciliativo sopravvenuto, è giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
  • L’esito conciliativo del giudizio esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso principale.
  • La cessazione dell’interesse a coltivare il giudizio di legittimità assorbe l’esame dei motivi di ricorso, rendendo non necessaria la decisione sul merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.