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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15085/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale della Guardia di Finanza svolta nei confronti di un consorzio cooperativo e delle cooperative consorziate. All'esito del PVC, l'Amministrazione contestava a varie cooperative l'omessa dichiarazione e il mancato versamento di ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci lavoratori. Dopo la cancellazione di una cooperativa dal registro imprese, gli avvisi di accertamento per i medesimi debiti venivano notificati anche a un soggetto fisico, considerato dall'Ufficio amministratore e poi liquidatore di fatto, nonché vero datore di lavoro e soggetto interponente rispetto alle cooperative. Il contribuente impugnava gli avvisi sostenendo, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto impositivo, la mancata prova del suo ruolo di amministratore/liquidatore di fatto e l'assenza di prova della sua responsabilità personale per i debiti fiscali. In cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava, in modo non chiaramente inquadrato, la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 e un vizio motivazionale; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse provato il fatto costitutivo della pretesa, cioè il suo ruolo di "datore di lavoro di fatto" e la conseguente responsabilità per il mancato versamento delle ritenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato tempestività, formulazione e coltivazione delle eccezioni nei gradi di merito, ed è stato inoltre reputato infondato perché, in materia tributaria, può operare una presunzione a carico dell'amministratore di fatto di una società schermo o "cartiera" circa l'incasso dei proventi dell'evasione, con conseguente onere della prova contraria a suo carico. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto infondato: da un lato perché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato gli atti e le sentenze invocati; dall'altro perché la CTR aveva fondato la decisione sul PVC e sulle dichiarazioni extragiudiziali di terzi ivi contenute, ritenute utilizzabili come elementi indiziari e, secondo il giudice di merito, dotate di piena efficacia probatoria in quanto inserite in un atto pubblico. La Corte ha quindi confermato la validità degli atti impositivi e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 D.Lgs. 175/2014

    La Corte ne ricostruisce il contenuto come norma che modifica l'art. 36 del d.P.R. 602/1973 e disciplina la responsabilità personale dei liquidatori dei soggetti IRES che non pagano le imposte dovute con l'attivo di liquidazione, nei limiti dell'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    come modificato dall'art. 28, comma 5, D.Lgs. 175/2014

    È richiamato come base normativa della responsabilità personale dei liquidatori per il mancato pagamento delle imposte con le attività della liquidazione, quando non provino di aver soddisfatto crediti di ordine superiore.

  • art. 2495 c.c.

    È evocato dalla parte ricorrente per sostenere che i creditori sociali possano agire verso soci della società estinta nei limiti di quanto riscosso e verso il liquidatore solo se il mancato pagamento dipende da sua colpa; la Corte non accoglie questa impostazione come decisiva ai fini del caso.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che il ricorrente non può limitarsi a contestare in astratto l'onere probatorio dell'Ufficio, poiché in materia tributaria può operare una presunzione sfavorevole all'amministratore di fatto di una società schermo, con conseguente onere di provare il contrario a carico di quest'ultimo.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Viene richiamato per evidenziare la confusa formulazione dei motivi di ricorso, non chiaramente sussumibili nel vizio di violazione di legge, di nullità della sentenza o di omesso esame/motivazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e chiaramente sussunto nel corretto vizio dedotto: la mancata indicazione di come e quando la questione sia stata proposta e coltivata nei gradi di merito comporta inammissibilità.
  • In materia tributaria, quando l'Amministrazione dimostri un assetto sostanziale di interposizione fittizia o l'operatività di un amministratore di fatto di una società schermo, può operare una presunzione circa l'incasso dei proventi dell'evasione, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria.
  • Le dichiarazioni extragiudiziali di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza e inserite in un processo verbale di constatazione possono essere valorizzate dal giudice tributario come elementi probatori o indiziari, e la critica di legittimità deve confrontarsi con tale ratio decidendi specifica.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata se il ricorrente non scardina la motivazione di merito sulla base probatoria effettivamente posta a fondamento della decisione e si limita a una contestazione generica dell'accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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