Cassazione Civile, Ordinanza n. 15099/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Una società immobiliare aveva chiesto termini per depositare una proposta di concordato preventivo. Dopo l’apertura della procedura, la società aveva rinunciato alla domanda concordataria perché un socio si era reso disponibile ad acquistare l’intero compendio immobiliare. Il tribunale, a seguito della rinuncia, aveva fissato udienza ex art. 173 l. fall.; in tale sede la banca creditrice aveva depositato istanza di fallimento e il pubblico ministero aveva chiesto a sua volta la declaratoria di fallimento. Il tribunale aveva poi riunito il procedimento prefallimentare a quello concordatario, dichiarato improcedibile il concordato e pronunciato il fallimento. La corte d’appello aveva respinto il reclamo della società. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 7 l. fall., sostenendo che l’istanza del pubblico ministero fosse priva di motivazione e che il PM non fosse legittimato a richiedere il fallimento nel contesto della vicenda concordataria; con il secondo motivo denunciava vizi motivazionali e violazione degli artt. 5 e 6 l. fall. in relazione allo stato di insolvenza e alla legittimazione della banca, sostenendo che il credito della banca fosse ancora sub iudice e che mancassero adeguati presupposti per il fallimento. Presentava inoltre querela di falso incidentale contro la procura allegata all’istanza della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la società non si confrontava con la ratio decisiva della sentenza impugnata: il fallimento era stato comunque dichiarato anche sulla base della concorrente istanza della banca, e la richiesta del PM, formulata nel procedimento concordatario prima della declaratoria di improcedibilità, restava efficace. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché mirava a una rivalutazione del merito, usando impropriamente il vizio motivazionale e trascurando che la banca era legittimata a chiedere il fallimento anche se il credito era ancora contestato, essendo sufficiente un accertamento incidentale del tribunale fallimentare; ha inoltre confermato la valutazione di insolvenza come situazione strutturale di incapacità di far fronte ai debiti con mezzi ordinari, desumibile anche dalla necessità di vendere in blocco il patrimonio immobiliare e dalla scarsa liquidità disponibile. È stata dichiarata inammissibile anche l’istanza di autorizzazione alla querela di falso, perché il documento contestato non era decisivo ai fini della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, l. fall.
termine per il deposito della proposta di concordato preventivo
viene richiamato come base della richiesta iniziale di termine per formulare la proposta concordataria
art. 173 l. fall.
la rinuncia alla domanda concordataria non esaurisce automaticamente il procedimento; il tribunale può attivare il contraddittorio e procedere agli incombenti conseguenti, compresa la trattazione delle istanze di fallimento
art. 7 l. fall.
le norme che attribuiscono al PM il potere di chiedere il fallimento si fondano sulla notitia decoctionis acquisita istituzionalmente; nel concordato la legittimazione del PM opera in forma autonoma e aggiuntiva
art. 6 l. fall.
consente la dichiarazione di fallimento su istanza di creditore; non è necessario che il credito sia definitivamente accertato, essendo sufficiente una delibazione incidentale della sua plausibilità ai fini della legittimazione
art. 5 l. fall.
l’insolvenza è intesa come impotenza economico-patrimoniale non transitoria, desumibile dall’incapacità di adempiere con mezzi normali e non solo dal rapporto attivo-passivo
art. 172 l. fall.
la relazione del commissario è utilizzata come fonte per desumere la situazione di liquidità e gli indici di insolvenza
art. 222 c.p.c.
in tema di querela di falso incidentale, il documento deve essere rilevante ai fini della decisione per consentire l’autorizzazione
art. 360 c.p.c.
la Corte qualifica inammissibili le censure che in realtà sollecitano una rivalutazione del merito o deducono vizi motivazionali sotto il paradigma della violazione di legge
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
viene applicato il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 380 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012
richiamato solo per il domicilio digitale ai fini delle notificazioni
Massime di principio
- Nel procedimento concordatario, la rinuncia del debitore alla proposta non determina di per sé l’immediata cessazione del potere del pubblico ministero di chiedere il fallimento, se la notitia decoctionis è stata acquisita nel contesto della procedura e la richiesta è stata formulata prima della declaratoria formale di improcedibilità o di altro provvedimento che chiuda il concordato.
- La legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento nel concordato preventivo ha una disciplina autonoma e aggiuntiva rispetto all’art. 7 l. fall., e non richiede la stessa scansione formale prevista per l’iniziativa del PM in via generale, purché la conoscenza dell’insolvenza derivi dalla partecipazione necessaria alla procedura.
- Ai fini della legittimazione del creditore istante per il fallimento non è necessario che il credito sia passato in giudicato o assistito da titolo esecutivo: è sufficiente una verifica incidentale del tribunale fallimentare, compatibile con il rito sommario, sulla verosimile sussistenza del credito allegato.
- Lo stato di insolvenza va accertato come incapacità strutturale e non transitoria di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali; può essere desunto anche da elementi come scarsa liquidità, necessità di liquidare in blocco il patrimonio aziendale e ricorso a terzi per pagamenti correnti.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto l’etichetta di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
- La querela di falso incidentale può essere autorizzata solo se il documento contestato è effettivamente rilevante ai fini della decisione; se l’esito del giudizio dipende da ulteriori autonome ragioni, la contestazione del documento non è decisiva e l’istanza è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15083/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15084/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15085/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15086/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15097/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15100/2023 del 30/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →