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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15083/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento di due posizioni creditorie: un credito chirografario da saldo di conto corrente e un credito, in parte privilegiato ipotecario, derivante da quattro mutui fondiari. Il giudice delegato aveva rigettato la prima domanda e ammesso solo parzialmente la seconda, dichiarando la nullità di uno dei mutui; il tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva poi escluso o limitato vari crediti e il privilegio di alcune poste. La corte d’appello aveva riformato in parte la decisione, confermando il rigetto del credito da conto corrente per tardiva produzione degli estratti integrali, riconoscendo invece il privilegio ipotecario sul mutuo n. 27373, ma escludendo gli interessi di mora su tale mutuo fino al concordato, confermando la collocazione chirografaria degli interessi di preammortamento sul mutuo n. 20484, escludendo i mutui nn. 20483 e 27076 per difetto di prova del quantum e ponendo le spese in parte a carico della curatela. Il fallimento ha proposto ricorso principale deducendo, in sintesi, la nullità/simulazione/inefficacia della garanzia ipotecaria del mutuo n. 27373, la tardività o illegittimità del riconoscimento del privilegio e la erronea regolazione delle spese. La creditrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando: il rilievo officioso della tardività degli estratti conto; l’esclusione del privilegio ipotecario sugli interessi di preammortamento del mutuo n. 20484; l’esclusione dei mutui nn. 20483 e 27076 per difetto di prova del quantum; l’esclusione degli interessi sui mutui 27373 e 20484; l’inammissibilità del credito per spese di recupero; e la regolazione delle spese di CTU. È intervenuta inoltre la cessionaria del credito, ma l’intervento è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso principale del fallimento. Accoglie invece alcuni motivi del ricorso incidentale della creditrice: in particolare quelli relativi all’indebito rilievo in appello della tardività degli estratti conto della domanda n. 34, alla prova del quantum dei mutui nn. 20483 e 27076 e, in parte, agli interessi del mutuo n. 27373. Dichiara inammissibili il secondo e il quinto motivo incidentale, assorbito il sesto. Cassa quindi la sentenza impugnata limitatamente ai motivi incidentali accolti e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È dichiarato inammissibile l’intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo e il relativo giudizio

  • art. 67 l.fall.

    art. 67, comma 1, nn. 3 e 4

    richiamato in tema di revocatoria fallimentare e di inefficacia/Revocabilità della garanzia ipotecaria; il presupposto temporale è trattato come condizione dell’azione rilevabile d’ufficio

  • art. 95 l.fall.

    consente l’eccezione nella verifica del passivo, ma l’accoglimento resta subordinato alla sussistenza dei fatti costitutivi dell’azione revocatoria

  • art. 96 l.fall.

    richiamato insieme alle norme sulla revocatoria fallimentare e sulla verifica del passivo

  • art. 99 l.fall.

    norma richiamata nel ricorso incidentale in tema di opposizione allo stato passivo

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria, ma il motivo principale è dichiarato inammissibile per mancata riproposizione in appello

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere nullità/inefficacia del mutuo per difetto della causa o per simulazione relativa

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di illiceità della causa

  • art. 1344 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di contratto in frode alla legge

  • art. 1345 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale in tema di motivo illecito

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per sostenere la simulazione relativa del mutuo

  • art. 1418 c.c.

    richiamato come norma di chiusura sulla nullità del contratto

  • art. 1442 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale, ma la censura è ritenuta inammissibile

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato per la tardiva produzione degli estratti conto oltre i termini di preclusione istruttoria

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la dedotta novità della questione in appello; la Corte distingue tra eccezioni e mere difese

  • art. 346 c.p.c.

    la mancata riproposizione in appello delle domande/eccezioni non accolte comporta presunzione di rinuncia

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per distinguere le ipotesi di appello incidentale necessario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e delle allegazioni non contestate

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità non rilevabile d’ufficio non può essere opposta da chi vi ha dato causa o vi ha rinunciato, ma la regola non copre il potere officioso esercitabile solo nel medesimo grado

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato sulle preclusioni istruttorie nel primo grado

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al giudicato interno

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul sindacato di legittimità invocata per i motivi di ricorso

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in tema di intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sul quantum dei crediti

  • art. 2855 c.c.

    usato per limitare l’estensione della prelazione ipotecaria agli interessi e per escludere gli interessi di preammortamento dal privilegio

  • art. 1283 c.c.

    richiamato solo per escludere che la questione affrontata dalla corte d’appello riguardasse l’anatocismo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese processuali e della CTU

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione parziale delle spese di lite

  • art. 58 TUB

    richiamato per la cessione del portafoglio crediti alla società interveniente

  • L. n. 130 del 1999

    richiamata per l’operazione di cartolarizzazione del credito

  • R.D. n. 646 del 1905, art. 38

    richiamato in tema di credito fondiario e privilegi ipotecari sugli interessi

  • L. n. 175 del 1991, art. 16

    richiamata in tema di disciplina del credito fondiario

  • D.P.R. n. 7 del 1976, art. 2

    richiamato per il mutuo fondiario e la disciplina degli interessi

  • L. n. 175 del 1991, art. 4

    richiamata in tema di interessi e disciplina del mutuo fondiario

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado che non siano riproposte con l’atto di appello si intendono rinunciate; in cassazione non è possibile farle rivivere come se fossero state devolute al giudice di secondo grado.
  • La deduzione della mancanza di un presupposto temporale della revocatoria fallimentare attiene a una difesa sul fatto costitutivo dell’azione, non a un’eccezione in senso stretto, ed è quindi rilevabile d’ufficio se il fatto è pacifico; resta però necessario che siano integrati tutti i presupposti sostanziali dell’azione revocatoria.
  • Il divieto di rilievo officioso di una tardiva produzione documentale non opera nel grado successivo quando la nullità o la preclusione potevano essere rilevate solo nel grado in cui si sono verificate; il giudice d’appello non può recuperare un potere officioso ormai consumato.
  • Nei crediti fondati su mutui ipotecari, la prova del quantum non richiede necessariamente la produzione del piano di ammortamento se il titolo consente di ricostruire i criteri di calcolo del credito; l’onere di contestare e provare eventuali pagamenti estintivi grava sulla parte che oppone tali fatti.
  • La prelazione ipotecaria sugli interessi è limitata dal parametro dell’art. 2855 c.c.; interessi che non rientrano nell’arco temporale coperto dalla norma non possono godere del privilegio, anche se collegati a un’operazione di credito fondiario.
  • Il successore a titolo particolare non ha, in via ordinaria, titolo per intervenire nel giudizio di cassazione quando il dante causa è già parte del giudizio di legittimità; l’intervento può ammettersi solo in situazioni eccezionali in cui la partecipazione del dante causa manchi e vi sia altrimenti una lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoTitolo esecutivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàPrescrizione

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