Cassazione Civile, Ordinanza n. 23228/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2005, emesso a seguito di ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi di un’attività di commercio al dettaglio di materiale per ottica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente dopo che la CTP aveva respinto il ricorso originario. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nel metodo di rilevamento dei prezzi di vendita e nella determinazione del paniere; con il secondo deduce violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell’art. 62-sexies d.l. 331/1993 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente imposto all’Ufficio ulteriori riscontri e avrebbe invertito l’onere della prova, nonostante la prova di un comportamento antieconomico del contribuente. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale con due motivi: con il primo contesta la legittimità stessa dell’accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, assumendo che le incongruenze richiamate dalla CTR non sussistevano; con il secondo censura la compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando difetto di motivazione sulle ragioni gravi ed eccezionali.
La decisione
La Corte rigetta sia il ricorso principale dell’Agenzia sia il ricorso incidentale del contribuente. Il primo motivo dell’Agenzia è dichiarato inammissibile perché non conforme ai requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo elaborati dalle Sezioni Unite: la censura, in realtà, si risolve in una critica alla valutazione delle prove e dei dati del PVC, senza indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, il modo e il tempo della discussione e la sua decisività. Il secondo motivo dell’Agenzia è infondato: la Corte rileva che la CTR non ha negato la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo né ha invertito l’onere della prova, ma ha ritenuto che le allegazioni e la documentazione del contribuente fossero idonee a superare la presunzione posta a base dell’accertamento, evidenziando l’erroneità delle percentuali di ricarico applicate, l’incongruità del paniere utilizzato e la mancata considerazione del deprezzamento dei beni e di maggiori oneri. Il primo motivo del ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale. Il secondo motivo incidentale è infondato perché la compensazione delle spese è stata disposta per reciproca soccombenza, ipotesi tipica che non richiede ulteriori motivazioni. Le spese di legittimità sono integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non per la mera critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma complessivamente inattendibile, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
È richiamato insieme alla disciplina dell’accertamento analitico-induttivo come base normativa del recupero a tassazione fondato su incongruenze e presunzioni.
La Corte esclude che la sentenza impugnata abbia invertito l’onere della prova: una volta legittimamente attivato l’accertamento presuntivo, resta ferma la possibilità per il contribuente di superare la presunzione con idonea prova contraria.
È richiamato dal contribuente per contestare la disciplina delle spese, ma la Corte conferma la compensazione disposta in ragione della reciproca soccombenza.
La reciproca soccombenza costituisce ipotesi tipica di compensazione delle spese e, quando ravvisata dal giudice, non richiede ulteriore motivazione.
art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
La CTR aveva escluso la sua violazione; sul punto non vi è specifica censura accolta in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del solo ricorrente incidentale; non dovuto per l’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare genericamente la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- L’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile e l’Ufficio fondi la rettifica su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- In presenza di accertamento presuntivo legittimamente fondato, il contribuente può vincere la presunzione mediante specifiche allegazioni e documentazione idonee a spiegare le anomalie rilevate e a dimostrare l’erroneità dei criteri utilizzati dall’Ufficio.
- Non vi è violazione dell’art. 2697 c.c. quando il giudice ritenga che la prova contraria offerta dal contribuente sia sufficiente a superare la presunzione posta a base dell’accertamento; ciò non equivale a invertire l’onere della prova.
- La reciproca soccombenza, anche se derivante dal rigetto delle rispettive eccezioni, integra una delle ipotesi tipiche di compensazione delle spese e non richiede una motivazione ulteriore specifica.
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