Cassazione Civile, Ordinanza n. 19392/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2008 emesso a seguito di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, fondato su indici di capacità contributiva quali acquisto di un'autovettura, spese di gestione di altra autovettura, acquisto di un immobile, acquisto di quote azionarie e conferimento in denaro. I giudici di merito hanno ritenuto non giustificati tali elementi, nonostante l'invito dell'Ufficio a fornire prova liberatoria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo la nullità/inammissibilità dell'accertamento sintetico per mancata dimostrazione della non congruità del reddito dichiarato per due periodi d'imposta; 2) violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973, per pretesa incompetenza territoriale dell'ufficio di Caserta per il periodo 2007; 3) violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per insussistenza degli indici di capacità contributiva e erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di incrementi patrimoniali; 4) vizio motivazionale e violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 per asserita inesistenza di incrementi patrimoniali negli anni oggetto di accertamento; 5) erronea e illogica motivazione circa il fatto controverso e decisivo e infondatezza del maggior reddito accertato. L'Agenzia delle Entrate si è costituita solo ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che nell'accertamento sintetico non è necessario che l'Ufficio accerti contestualmente due o più periodi d'imposta consecutivi, purché l'atto contenga, per l'annualità considerata, le ragioni anche sommarie che giustificano la ritenuta incongruità del reddito in relazione ad altre annualità; nel caso concreto la CTR aveva verificato che dall'atto emergevano spese e incrementi patrimoniali tali da sorreggere la ricostruzione del maggior reddito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non risultando dedotto nei gradi di merito né riportato il passaggio pertinente dell'atto di appello; inoltre l'eventuale incompetenza territoriale dell'ufficio è un vizio che deve essere eccepito a pena di decadenza. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili, perché sotto la veste della violazione di legge riproponevano in realtà censure motivazionali non conformi al nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e, comunque, la controversia era soggetta al filtro della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., senza che il ricorrente avesse allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento sintetico non richiede l'accertamento contestuale di due o più periodi d'imposta consecutivi, ma l'atto deve contenere, per l'anno oggetto di accertamento, anche solo sommariamente, le ragioni della ritenuta incongruità del reddito rispetto ad altre annualità.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
Gli indici di capacità contributiva e gli incrementi patrimoniali possono fondare la rettifica sintetica del reddito se il contribuente non fornisce prova liberatoria idonea.
art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
L'eventuale incompetenza territoriale dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento è un vizio da eccepire tempestivamente dal contribuente; non è rilevabile d'ufficio dal giudice.
art. 61, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
L'eventuale nullità per incompetenza deve essere eccepita a pena di decadenza nel primo grado di giudizio.
Il contribuente invoca l'errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma, in sostanza, che la prova liberatoria degli elementi di capacità contributiva resta a carico del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, non più come insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012
La riforma ha modificato il perimetro del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La disciplina novellata si applica alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato aggiuntivo è dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico, l'Ufficio non deve necessariamente procedere con accertamenti contestuali su più annualità consecutive: è sufficiente che l'atto esponga, anche sinteticamente, le ragioni per cui i dati di spesa e gli incrementi patrimoniali relativi a un anno giustificano la ricostruzione del reddito anche per altre annualità.
- La prova liberatoria rispetto agli indici di capacità contributiva resta a carico del contribuente; in mancanza di giustificazioni idonee, gli elementi patrimoniali e di spesa possono legittimare la rettifica sintetica del reddito.
- L'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio che emette l'avviso di accertamento è un vizio di legittimità dell'atto che deve essere dedotto tempestivamente dalla parte, pena decadenza, e non può essere rilevato d'ufficio.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., cioè per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più ammissibili censure formulate come semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sulle questioni di fatto è inammissibile se non viene specificamente allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19380/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19383/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19384/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19385/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19386/2021 del 08/07/2021
- ordinanza_civile · 8 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19387/2021 del 08/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →