Cassazione Civile, Ordinanza n. 32344/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso proposta da una società dopo il versamento di imposte di registro e ipocatastali effettuato in relazione alla registrazione di un atto di cessione di un suolo edificatorio del 26 luglio 2011. L'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza è stata dichiarata inammissibile nei gradi di merito. In Cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio rogante, sostenendo che vi sarebbe stato litisconsorzio processuale necessario; dall'altro, la violazione delle norme tributarie e processuali sul presupposto che l'avviso di liquidazione fosse stato notificato solo al notaio, mentre la legittimazione passiva e il diritto al rimborso sarebbero spettati alla sola parte sostanziale dell'atto, trattandosi secondo la ricorrente di imposta complementare e non di pretesa definitivamente definita nei confronti della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del notaio, qualificando la fattispecie come causa scindibile: il notaio, quale responsabile d'imposta, non era titolare del diritto al rimborso azionato dalla società contribuente. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la conclusione dei giudici di merito: la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato al notaio rende definitivo il titolo impositivo e impedisce al contribuente sostanziale di proporre successivamente istanza di rimborso; la qualificazione del tributo e le eventuali questioni sulla solidarietà passiva avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l'atto impositivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nelle cause scindibili non è necessaria l'integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della parte rimasta pretermessa, se il suo interesse alla partecipazione è venuto meno
invocato dalla ricorrente per sostenere la propria legittimazione all'azione, ma la Corte ha ritenuto che il diritto al rimborso spettasse al soggetto sostanzialmente legittimato e non al notaio responsabile d'imposta
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19
richiamati per sostenere l'impugnabilità dell'atto tributario e la configurazione della lite, ma la Corte ha valorizzato la definitività dell'avviso non impugnato
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sull'atto impositivo e sulla sua natura, senza accoglimento
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 2
la Corte lo ha letto nel senso della solidarietà passiva tra notaio e parti contraenti per il pagamento dell'imposta di registro
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77
il diritto al rimborso è limitato al contribuente e al soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 3
il notaio rogante è mero responsabile d'imposta, obbligato per fatti riferibili ad altri e in posizione secondaria o dipendente
d.lgs. 14 dicembre 1997, n. 463, artt. 3-bis e 3-ter
la registrazione telematica ha solo funzione strumentale e non altera l'assetto della responsabilità e della solidarietà nel pagamento dell'imposta
nell'obbligazione solidale l'Amministrazione può scegliere a quale debitore rivolgersi senza dover notificare l'avviso a tutti i coobbligati
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia riguarda il rimborso di un'imposta di registro pagata in presenza di solidarietà passiva tra notaio e parti dell'atto, il notaio rogante è solo responsabile d'imposta e non è legittimato a chiedere il rimborso se non ha eseguito personalmente il pagamento.
- La mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato a uno dei coobbligati solidali rende definitivo il titolo impositivo e preclude al soggetto sostanzialmente tenuto al tributo di ottenere poi il rimborso in via autonoma.
- Nelle cause tributarie scindibili, la mancata notifica dell'appello a un soggetto privo di legittimazione attiva sul rimborso non impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
- La qualificazione del tributo e le contestazioni sulla solidarietà passiva devono essere dedotte mediante impugnazione dell'atto di liquidazione; non possono essere recuperate attraverso una successiva istanza di rimborso contro un atto ormai definitivo.
- La registrazione telematica dell'atto non modifica il regime sostanziale della responsabilità del notaio e della solidarietà tra i soggetti obbligati all'imposta di registro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32209/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32210/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32211/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32212/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32216/2025 del 11/12/2025
- ordinanza_civile · 11 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2025 del 11/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →