DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 463
Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la comunicazione unitaria degli importi dei tributi predeterminati, con applicazione dal 1° gennaio 1999, e introduce procedure telematiche e modello unico informatico per registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, operative dal 30 giugno 2000 secondo attivazione progressiva. Regola inoltre autoliquidazione, controlli, integrazioni d’imposta e modifiche a registro e bollo.
Versamenti unitari e procedure telematiche per tributi e formalità immobiliari
Versamenti unitari di tributi predeterminati
Il provvedimento prevede la comunicazione annuale, mediante un unico avviso, degli importi dovuti per tributi direttamente determinati dagli enti impositori diversi dallo Stato. Un decreto ministeriale individua i tributi erariali di importo predeterminato assoggettati alla medesima modalità.
L’avviso deve indicare, per ciascun tributo, la base imponibile e ogni altro elemento utilizzato per determinare l’importo richiesto. Regolamenti attuativi possono disciplinare i singoli tributi e prevedere un unico avviso anche per tributi spettanti a enti diversi e per contributi dovuti dal medesimo soggetto.
La disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Entrata in funzione del sistema per tasse ipotecarie e tributi speciali
La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali è stabilita con decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio.
Fino a tale data, in deroga alla disciplina generale, continuano a operare i servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del territorio. In caso di pagamento contestuale, per la stessa formalità, di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 237/1997.
Procedure telematiche e modello unico informatico
A decorrere dal 30 giugno 2000, la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale, sono effettuate mediante procedure telematiche. L’attivazione è progressiva e può riguardare specifici soggetti, aree geografiche o tipologie di atti; può inoltre essere attribuito un codice unico immobiliare.
Per gli atti interessati dalla procedura telematica, le richieste e le note relative alle formalità immobiliari devono essere presentate mediante un modello unico informatico, trasmesso telematicamente insieme alla documentazione necessaria. I decreti attuativi possono consentire, in alternativa o in caso di specifiche esigenze, la presentazione del modello su supporto informatico e stabilire da quando il titolo debba essere trasmesso telematicamente.
Nei comuni soggetti al sistema del libro fondiario, il modello unico informatico rileva esclusivamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.
Autoliquidazione e pagamento dei tributi
La presentazione telematica del modello unico informatico comporta l’esecuzione delle formalità previo pagamento dei tributi dovuti sulla base dell’autoliquidazione.
In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico:
- resta fermo l’obbligo di pagamento dei tributi;
- la trasmissione telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
Controlli sulle autoliquidazioni
Gli uffici verificano la regolarità dell’autoliquidazione e del versamento. Quando dagli elementi desumibili dall’atto risulta dovuta una maggiore imposta, notificano anche telematicamente un avviso di liquidazione per l’integrazione dell’importo versato.
Per i soggetti individuati dalla disciplina dell’imposta di registro, il pagamento dell’integrazione deve essere effettuato entro 15 giorni dalla notifica. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, computati dalla scadenza dell’ultimo giorno utile per la richiesta di registrazione, e si applica la sanzione prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.
In caso di dolo o colpa grave nell’autoliquidazione, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per gli eventuali provvedimenti disciplinari. Per i notai è prevista la compensazione delle somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti successivi, con esclusione del rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per le formalità di pubblicità immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli obbligati secondo la disciplina dell’imposta di registro, l’ufficio controlla sia l’autoliquidazione sia i versamenti. Se emergono maggiori tributi, l’avviso di liquidazione è notificato entro i termini decadenziali previsti dalla disciplina delle imposte ipotecaria e catastale e invita al pagamento entro 60 giorni.
L’importo richiesto comprende:
- i maggiori tributi;
- la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997;
- gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi avrebbero dovuto essere pagati.
Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo.
Classificazione dell’imposta di registro
Per gli atti presentati alla registrazione per via telematica, è qualificata come imposta principale anche quella richiesta dall’ufficio per correggere errori od omissioni commessi in sede di autoliquidazione.
Resta distinta:
- l’imposta suppletiva, applicata successivamente per correggere errori od omissioni dell’ufficio;
- l’imposta complementare, applicata negli altri casi.
Imposta di bollo sulle formalità immobiliari telematiche
Per gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili e sottoposti a registrazione telematica, è prevista un’imposta di bollo cumulativa pari a lire 320.000.
L’importo riguarda anche le copie conformi destinate alla registrazione e all’esecuzione delle formalità ipotecarie, comprese note di trascrizione e iscrizione, domande di annotazione e voltura dipendenti dagli atti e iscrizione nel registro previsto dall’articolo 2678 del codice civile. Il pagamento avviene al momento della richiesta della formalità, con le stesse modalità previste per gli altri tributi dovuti per l’esecuzione telematica.
Disposizioni attuative
Un regolamento deve adeguare alle procedure telematiche la disciplina relativa a:
- imposta di registro;
- imposte ipotecarie e catastali;
- sistema catastale;
- imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
- imposta di bollo.
Il regolamento deve inoltre prevedere un criterio uniforme di arrotondamento degli importi dovuti. Un decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero della giustizia, approva il modello unico informatico e stabilisce le modalità tecniche per la trasmissione dei dati.
Disposizione abrogata
L’articolo 2 risulta espressamente abrogato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.
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