Cassazione Civile, Ordinanza n. 18144/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il reddito di una società è stato rideterminato ai fini IRES e IRAP per tre rilievi: disconoscimento dell’agevolazione cd. Tremonti-ter in relazione all’acquisto di macchinari; recupero a tassazione e applicazione di ritenuta su un’operazione promozionale consistente nell’offerta di un viaggio a clienti condizionata a determinati acquisti; ripresa di componenti positivi non contabilizzati derivanti da transazioni infragruppo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo sul rilievo del transfer pricing; la CTR aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 5 d.l. 78/2009 e falsa applicazione dell’art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986, per avere la CTR negato l’agevolazione Tremonti-ter assumendo che due componenti del macchinario, consegnate e collaudate prima del 1° luglio 2009, fossero già autonomamente funzionanti, mentre il bene acquistato andava considerato unitariamente e l’investimento perfezionato solo con consegna/assemblaggio dell’intero complesso; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione alla qualificazione come operazione a premio del viaggio promozionale; (3) violazione delle norme sulle operazioni a premio e sulla ritenuta, assumendo che non vi fosse operazione a premio perché i clienti si obbligavano a rimborsare le spese di viaggio in caso di mancato acquisto. L’Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta motivazione apparente sulla questione transfer pricing.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale. Sul primo ha ritenuto che, ai fini dell’art. 5 d.l. 78/2009, l’investimento nel nuovo macchinario si perfezioni con la consegna e l’assemblaggio dell’intero bene, non già con la consegna di singole parti già funzionali, valorizzando il tenore letterale del contratto, la clausola di riserva di proprietà e la parametrazione del prezzo all’intero impianto; pertanto l’agevolazione spettava. Sul secondo ha ravvisato una motivazione solo apparente della CTR sulla qualificazione del viaggio come operazione a premio, perché la decisione si limitava ad affermazioni astratte e generiche senza esaminare le censure della contribuente. Il terzo motivo del ricorso principale è stato assorbito. È stato invece rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia, poiché la motivazione sulla questione transfer pricing, pur sintetica, superava il minimo costituzionale ed era comunque percepibile nelle sue ragioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
"è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature ... fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010"
L'investimento si considera compiuto quando il bene è consegnato e disponibile nella sfera dell'acquirente; per un macchinario complesso rileva la consegna/assemblaggio dell'intero bene, non la funzionalità di singole componenti.
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in relazione alla deducibilità/competenza del componente negativo o dell'investimento, ma la decisione si concentra sulla nozione di investimento agevolabile e sulla sua ultimazione.
Nell'interpretazione del contratto il primo strumento è il senso letterale delle parole; solo se ambiguo si ricorre agli ulteriori canoni ermeneutici.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione della vendita di cosa futura; la Corte valorizza comunque che l'effetto traslativo del complesso bene si realizza solo con la sua completa esistenza/consegna.
Richiamato dalla ricorrente in alternativa alla vendita di cosa futura per sostenere che l'opera si consideri compiuta solo all'ultimazione dell'intero impianto.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, cioè non consente di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
In materia tributaria la decisione deve essere sorretta da motivazione non meramente apparente, specie in appello quando non vi sia un effettivo esame critico dei motivi di gravame.
Richiamato come disciplina fiscale applicabile alle operazioni a premio.
art. 19, comma 8, l. n. 449/1997
Richiamato con riferimento al regime fiscale delle operazioni a premio.
art. 1, commi 1 e 2, d.P.R. n. 430/2001
Richiamato per la nozione e la disciplina delle operazioni a premio.
art. 44 R.D.L. n. 1933/1938
Richiamato per inquadrare l'attività promozionale come operazione a premio.
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto al minimo costituzionale; sono inammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà non traducibili in mancanza/meramente apparente motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è costituzionalmente insufficiente solo se totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
Massime di principio
- Ai fini di un'agevolazione fiscale riferita a investimenti in nuovi macchinari, il momento rilevante è quello in cui l'investimento può dirsi compiuto secondo la concreta operazione economica e il contenuto del contratto; in presenza di un bene unitario e complesso, la consegna di singole componenti non basta se l'assetto negoziale mostra che il bene è acquistato come insieme e l'effetto traslativo avviene solo con la consegna/assemblaggio dell'intero complesso.
- Nell'interpretazione del contratto, il giudice deve partire dal senso letterale delle espressioni utilizzate e verificare la coerenza sistematica dell'assetto negoziale; non può fondare la decisione su elementi secondari o estrinseci in contrasto con la struttura risultante dal testo contrattuale.
- La motivazione di una sentenza è solo apparente quando resta astratta e generica, senza confronto con i motivi di appello e senza indicare le ragioni concrete della decisione; in tal caso la sentenza è nulla.
- In cassazione, il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non la mera sinteticità o insufficienza argomentativa se le ragioni decisorie sono comunque percepibili.
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