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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18041/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato l'IVA per l'anno d'imposta 2010 sulle prestazioni professionali rese da un contribuente in qualità di chiropratico, ritenendo non applicabile l'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna ha accolto l'appello principale dell'Ufficio e ha rigettato l'appello incidentale del contribuente. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 633/1972, dell'art. 2, comma 355, l. 244/2007, dell'art. 7 l. 3/2018 e dell'art. 132, par. 1, lett. c), direttiva 2006/112/CE, sostenendo che la disciplina nazionale riconosce il chiropratico come professionista sanitario di grado primario e che l'esenzione IVA spetta in presenza delle condizioni soggettive e oggettive dell'attività sanitaria, anche in assenza dei decreti attuativi. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 54 e 56 d.lgs. 546/1992 e 342-343 c.p.c., lamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità e il mancato esame dell'appello incidentale, che riproponeva questioni preliminari (asserita violazione del contraddittorio anticipato) e, subordinatamente, la rideterminazione degli imponibili per scorporo dell'IVA e applicazione dell'affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello dovesse applicare l'orientamento di legittimità intervenuto successivamente, secondo cui l'esenzione IVA per le prestazioni del chiropratico richiede l'accertamento del sufficiente livello qualitativo della prestazione e dell'adeguatezza della formazione del professionista, anche in assenza del registro dei dottori in chiropratica e del relativo corso di laurea magistrale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. 633/1972

    L'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie va riconosciuta anche al chiropratico, purché la prestazione sia di cura alla persona e chi la rende abbia una formazione adeguata e garantisca un sufficiente livello di qualità.

  • art. 2, comma 355, L. 244/2007

    La norma è richiamata come fondamento del riconoscimento del chiropratico quale professionista sanitario di grado primario; la Corte d'appello aveva però valorizzato il mancato intervento dei decreti attuativi, profilo superato dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

  • art. 7, L. 3/2018

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della qualificazione sanitaria dell'attività chiropratica.

  • art. 132, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE

    Le esenzioni IVA per le prestazioni mediche vanno interpretate in modo restrittivo, ma si applicano alle prestazioni effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche definite dagli Stati membri.

  • art. 13, parte A, n. 1, lettera c), direttiva 77/388/CEE

    La Corte richiama il precedente quadro eurounitario secondo cui le prestazioni mediche sono esenti se effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche definite dagli Stati membri.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza d'appello.

  • artt. 54 e 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamati a sostegno della censura sulla disciplina dell'appello nel processo tributario e sulla trattazione dell'appello incidentale.

  • artt. 342 e 343 c.p.c.

    Richiamati per contestare la decisione sull'appello incidentale e i requisiti dell'impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • In materia di IVA, l'esenzione per le prestazioni sanitarie rese da un chiropratico non può essere esclusa solo perché mancano i decreti ministeriali attuativi o il registro professionale, dovendosi verificare in concreto la qualità sufficiente della prestazione e l'adeguatezza della formazione del professionista.
  • L'accertamento della spettanza dell'esenzione IVA richiede una valutazione sostanziale dell'attività svolta e della preparazione del prestatore, in coerenza con la disciplina unionale e con l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità.
  • Quando muta l'orientamento giurisprudenziale rilevante, il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia alla luce del nuovo principio di diritto, anche se la decisione impugnata si era basata su un precedente indirizzo ormai superato.
  • L'assorbimento del motivo relativo all'appello incidentale è corretto solo se l'accoglimento di un motivo principale rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, ma il rinvio impone comunque un nuovo esame delle questioni non definite dalla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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