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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18054/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita di un'unità immobiliare sita in Palermo, classificata nella categoria ordinaria C/6, aumentandola da euro 41,57 a euro 66,52. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario e aveva ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di norme sul classamento catastale e sul relativo procedimento motivazionale, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'attribuzione della classe di merito X e alla conseguente rendita; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per avere la CTR escluso la sufficienza motivazionale dell'atto; 4) ulteriore omesso esame sul criterio seguito dall'Ufficio nell'assegnazione della classe, fondato sulle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'immobile. La Corte rileva che la CTR aveva fondato il rigetto dell'appello su una duplice ratio: da un lato, la motivazione dell'avviso era solo apparente; dall'altro, la rendita attribuita dall'Ufficio era incongrua rispetto a immobili similari della zona e quindi non adeguatamente giustificata. Il ricorso dell'Ufficio non si confronta con entrambe le rationes decidendi e, per i motivi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., incorre anche nella regola della doppia conforme, oltre che in carenze di autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati o comunque non scrutinabili i motivi: il primo perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla motivazione meramente apparente dell'avviso nel contesto del procedimento DOCFA; il secondo e il quarto perché miravano in sostanza a una nuova valutazione del fatto e non si confrontavano con la ratio basata sulla congruità della rendita rispetto a immobili similari, oltre a essere ostati dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; il terzo perché formulato in modo non autosufficiente, senza indicare puntualmente il contenuto dell'atto di accertamento che avrebbe sorretto la motivazione. Non è stata disposta la liquidazione delle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2

    richiamato come disciplina del classamento catastale e del relativo procedimento

  • L. n. 75 del 1993

    citata in relazione alla conversione del D.L. n. 16 del 1993

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    richiamato quale fonte del procedimento DOCFA e della motivazione attenuata

  • art. 7 L. n. 212/2000

    la Corte ribadisce che l'avviso catastale deve essere motivato, ma nel caso concreto il ricorso non scalfisce la ratio della sentenza impugnata sulla motivazione insufficiente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    mezzo di ricorso utilizzato per denunciare violazione di legge, ma ritenuto infondato o non correttamente veicolato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la censura è disattesa perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito e perché, in presenza di doppia conforme, è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle sentenze di merito

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme

  • art. 54, comma 3, D.L. n. 83/2012

    menzionato come norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura anche di una sola di esse rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione.
  • In materia di classamento catastale originato da procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'atto è attenuato, ma deve comunque consentire al contribuente di comprendere l'iter seguito e le ragioni della rettifica; una motivazione meramente formale o apparente non è sufficiente.
  • La censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito; il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo trascurato e, in caso di doppia conforme, anche le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Quando il ricorso per cassazione lamenta violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione di un avviso catastale, è necessario riportare in modo specifico il contenuto dell'atto e indicare quali elementi motivazionali sarebbero stati effettivamente forniti, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
  • La congruità della rendita attribuita può essere valorizzata dal giudice di merito attraverso il raffronto con immobili similari della zona; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione, non è sindacabile in cassazione come mero errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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