Cassazione Civile, Ordinanza n. 18060/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione del classamento e della rendita catastale di un'unità immobiliare censita in categoria D/1, costituita da un impianto fotovoltaico a terra. La società aveva impugnato l'atto sostenendo, fra l'altro, che fosse carente di motivazione. I giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente ritenendo che l'Ufficio non avesse esplicitato i dati base e il criterio effettivamente utilizzato per la nuova rendita. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 e dell'art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015, sostenendo che la rendita degli immobili speciali va determinata con stima diretta, anche mediante procedimento indiretto fondato sul costo di costruzione e sul valore del suolo, e che la motivazione dell'avviso era integrata dagli allegati tecnici richiamati nell'atto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che l'avviso fosse congruamente motivato perché nella relazione di stima sintetica erano indicati il criterio della stima del fabbricato in base al costo di costruzione e il valore del suolo, e che la CTR non avesse correttamente applicato i principi sulla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e sulla sufficienza motivazionale dell'atto quando la divergenza derivi da valutazioni tecniche e non da una contestazione di diversi fatti.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione degli atti impositivi; nel caso concreto la Corte ritiene che l'avviso fosse sufficientemente motivato alla luce degli allegati e della relazione di stima.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato per sostenere che la stima catastale degli immobili speciali può essere effettuata con criteri estimativi puntuali, coerenti con il procedimento indiretto di stima.
artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142/1949
la Corte li interpreta nel senso che, per immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita può essere determinata con procedimento diretto o indiretto, includendo il valore del suolo e il costo di ricostruzione con adeguato coefficiente di riduzione.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939 conv. in L. n. 1249/1939
indicato come base normativa della determinazione della rendita catastale degli immobili speciali tramite stima diretta per singola unità.
art. 1, commi 21 e 22, L. n. 208/2015
la Corte afferma che la norma ha ridefinito l'oggetto della stima catastale per gli immobili D ed E, escludendo macchinari e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma senza abrogare i criteri estimativi previgenti.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
viene valorizzato come disposizione che ha attribuito valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012, recependone le istruzioni tecniche per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge nella valutazione della motivazione dell'atto e dei criteri di stima.
Massime di principio
- Negli immobili a destinazione speciale o particolare censiti nei gruppi catastali D ed E, la rendita va determinata con stima diretta, che può assumere forma di procedimento diretto o indiretto; nel procedimento indiretto rilevano il valore di mercato o il costo di ricostruzione, con applicazione di un coefficiente di deprezzamento rapportato allo stato attuale dell'unità.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 non ha eliminato i criteri estimativi previgenti, ma ha solo ridefinito l'oggetto della stima catastale, escludendo dalla valutazione i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- In tema di rettifica della rendita su base DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e del criterio estimativo adottato quando la divergenza rispetto alla proposta del contribuente dipende da una diversa valutazione tecnica; è invece necessaria una motivazione più analitica solo se l'Ufficio contesta elementi di fatto diversi da quelli dichiarati.
- Gli allegati tecnici e la relazione di stima possono integrare la motivazione dell'avviso di classamento, purché rendano conoscibile il criterio utilizzato e consentano al contribuente di comprendere la base della rettifica e difendersi compiutamente.
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